Decisione di esecuzione (UE) 2020/2127 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l’articolo 28, paragrafo 4,
L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 individua le sedi di negoziazione nelle quali le controparti finanziarie di cui all’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e le controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 possono concludere operazioni in derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione. Le sedi di negoziazione in cui tali operazioni possono essere concluse sono limitate ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione, ai sistemi organizzati di negoziazione e alle sedi di negoziazione di un paese terzo riconosciute dalla Commissione come soggette a requisiti giuridici equivalenti e ad una vigilanza efficace nel paese terzo in questione. Il paese terzo è anche tenuto a disporre di un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, con la decisione di esecuzione 2019/541/UE4 la Commissione ha stabilito che il quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali (approved exchanges, in seguito denominate «AE») e ai gestori del mercato riconosciuti (recognised market operators, in seguito denominati «RMO») con sede a Singapore e autorizzati dall’Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore, in seguito denominata «MAS») garantisce che essi soddisfino requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione dell’Unione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e che siano soggetti a un’efficace vigilanza e ad un’effettiva applicazione a Singapore.
L’elenco delle AE e degli RMO di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/541 può essere aggiornato per estendere, se del caso, l’ambito di applicazione della decisione di equivalenza di cui all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 ad altri AE e RMO a Singapore o per eliminarne dall’elenco. La Commissione può effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame della conclusione raggiunta con detta decisione. Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare detta decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata.
Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/541, una serie di RMO supplementari con sede a Singapore hanno ottenuto dalla MAS l’autorizzazione a negoziare derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione. Alla luce delle informazioni ricevute dalla MAS, tali RMO aggiuntivi soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti che la decisione di esecuzione (UE) 2019/541 ha equiparato ai requisiti per le sedi di negoziazione dell’Unione di cui alla direttiva 2014/65/UE. La Commissione ritiene pertanto opportuno aggiornare l’elenco delle AE e degli RMO di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/541, che dovrebbe essere modificato al fine di includere gli RMO aggiuntivi con sede a Singapore e autorizzati dalla MAS.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/541 è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen