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Decisione di esecuzione (UE) 2022/39 della Commissione del 12 gennaio 2022 che stabilisce norme relative al formato e alle scadenze per la presentazione dei piani di lavoro nazionali e delle relazioni annuali sulla raccolta dei dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1701 e (UE) 2018/1283

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 1,

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati nell’ambito di un piano di lavoro nazionale. Tali piani, che devono essere presentati alla Commissione entro il 15 ottobre dell’anno precedente quello a decorrere dal quale essi si applicano, devono essere elaborati conformemente al programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura («programma pluriennale dell’Unione»).

Il programma pluriennale dell’Unione è istituito dalla decisione delegata (UE) 2021/1167 della Commissione3 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1168 della Commissione4.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1004, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e i calendari per la presentazione dei piani di lavoro.

È opportuno stabilire il formato dei piani di lavoro nazionali, in conformità dei requisiti in materia di dati stabiliti nel programma pluriennale dell’Unione. Allo scopo di garantire il rispetto del termine di presentazione dei piani di lavoro nazionali applicabile per il periodo a decorrere dal 2022, ossia il 15 ottobre 2021, il formato di cui alla presente decisione è stato messo a disposizione degli Stati membri il 19 luglio 2021 e questi ultimi hanno concordato di trasmettere i propri piani di lavoro rispettando tale formato.

Il periodo di validità dei piani di lavoro nazionali abitualmente coincideva con le scadenze del programma pluriennale dell’Unione. Poiché l’attuale programma pluriennale dell’Unione non scadrà a una data fissata, il periodo di validità dei piani di lavoro nazionali dovrebbe essere stabilito nella presente decisione. I primi piani di lavoro nazionali presentati conformemente alla presente decisione dovrebbero coprire un periodo da tre a sei anni a decorrere dal 1o gennaio 2022, onde garantire la necessaria stabilità della raccolta dei dati. Il periodo di applicazione di un singolo piano di lavoro nazionale o di quelli successivi non dovrebbe andare oltre il 31 dicembre 2027, per allinearsi al periodo di programmazione del regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura5.

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione dei rispettivi piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme relative alle procedure, al formato e alle scadenze per la presentazione e l’approvazione di tali relazioni.

È opportuno stabilire il formato delle relazioni annuali conformemente ai requisiti in materia di dati stabiliti nel programma pluriennale dell’Unione. Poiché le relazioni annuali e i piani di lavoro nazionali sono basati sullo stesso formato, tale formato dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri per la comunicazione in merito all’attuazione dei piani di lavoro nazionali che saranno posti in atto a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Poiché le relazioni annuali e i piani di lavoro nazionali sono basati sullo stesso formato, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1283 della Commissione6 per la comunicazione in merito all’attuazione dei piani di lavoro nazionali posti in atto per l’anno 2021.

Al fine di consentire la tempestiva divulgazione dei risultati dei piani di lavoro nazionali per la raccolta dei dati e la tempestiva comunicazione dei dati agli utenti finali, il termine per la presentazione delle relazioni annuali dovrebbe essere fissato al 31 maggio dell’anno successivo all’anno in cui il piano di lavoro è stato attuato.

La Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca7. Sono stati consultati i rappresentanti degli Stati membri riuniti in gruppi di esperti ad hoc.

Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/17018 e (UE) 2018/1283 della Commissione stabiliscono norme relative alla presentazione dei piani di lavoro nazionali e delle relazioni annuali in conformità dei requisiti in materia di dati del precedente programma pluriennale dell’Unione. Tali decisioni dovrebbero essere abrogate, poiché la presente decisione stabilisce le norme per la presentazione di tali piani e relazioni conformemente ai nuovi requisiti in materia di dati.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Contenuto e periodo di applicazione dei piani di lavoro

1. Il formato dei piani di lavoro nazionali per la raccolta dei dati, in conformità del programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura («programma pluriennale dell’Unione»), istituito dalla decisione delegata (UE) 2021/1167 della Commissione e dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1168 della Commissione, è stabilito nell’allegato della presente decisione.

2. I primi piani di lavoro nazionali si riferiscono a un periodo minimo di tre anni e massimo di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2022 fino, al più tardi, al 31 dicembre 2027. Il periodo di applicazione di ciascun piano di lavoro nazionale successivo termina, al più tardi, il 31 dicembre 2027.

Art. 2 Contenuto e termine per la trasmissione delle relazioni annuali

1. Le relazioni annuali sull’esecuzione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati conformemente al programma pluriennale dell’Unione sono presentate secondo il formato di cui all’allegato della presente decisione.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono le relazioni annuali sull’esecuzione dei piani di lavoro per la raccolta di dati nell’anno civile precedente.

Art. 3 Abrogazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1701 e (UE) 2018/1283

1. Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1701 e (UE) 2018/1283 sono abrogate.

2. Entro il 31 maggio 2022 gli Stati membri presentano le relazioni annuali basate sul formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1283 della Commissione.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen