Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
È opportuno istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale («QFP 2021-2027») di cui al regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2020/20934. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le priorità del FEAMPA, il suo bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, che integrano le regole generali applicabili al FEAMPA a norma del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Il FEAMPA dovrebbe mirare a indirizzare i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.
Quale attore globale in materia di governance degli oceani e quale uno dei principali produttori mondiali di prodotti ittici, l'Unione ha una grande responsabilità per quanto riguarda la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Infatti, preservare i mari e gli oceani è di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Rappresenta inoltre un interesse socioeconomico per l'Unione in che modo un'economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, un efficace controllo delle frontiere e la lotta globale contro la criminalità in mare sono essenziali per mari e oceani sicuri e protetti, rispondendo così alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.
Il regolamento (UE) 2021/1060 è stato adottato per migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione del sostegno da parte dei Fondi nell'ambito del regime di gestione concorrente («Fondi»), al fine precipuo di semplificare l'attuazione delle politiche in modo coerente. Tale regolamento si applica alla parte del FEAMPA in regime di gestione concorrente. I Fondi perseguono obiettivi complementari e condividono le stesse modalità di gestione. Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce pertanto una serie di obiettivi e principi generali comuni quali il partenariato e la governance a più livelli. Contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui disposizioni sull'accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune per quanto riguarda l'orientamento alla performance nell'ambito dei Fondi. Esso stabilisce pertanto condizioni abilitanti, una verifica della performance e disposizioni in materia di sorveglianza, rendicontazione e valutazione. Esso stabilisce inoltre disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari, all'uso di InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio6, allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e alla gestione finanziaria. Alcune modalità di gestione e di controllo sono peraltro comuni a tutti i Fondi. In conformità del regolamento (UE) 2021/1060, l'accordo di partenariato dovrebbe descrivere le complementarità tra i Fondi, compreso il FEAMPA, e altri programmi dell'Unione.
Al FEAMPA si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio7 («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
In regime di gestione diretta, il FEAMPA dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell'Unione pertinenti. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto attuate a norma del regolamento (UE) 2021/523.
Il sostegno nell'ambito del FEAMPA dovrebbe avere un chiaro valore aggiunto europeo, anche ovviando ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e non dovrebbe duplicare i finanziamenti privati né sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno.
Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE dovrebbero applicarsi agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente regolamento. Tuttavia, date le caratteristiche specifiche di tale settore, tali articoli non dovrebbero applicarsi ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.
Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Il QFP 2021-2027 prevede che il bilancio dell'Unione continui a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMPA dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6108000000 EUR. Le risorse del FEAMPA dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente e gestione diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5311000000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 797000000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del periodo 2014-2020 di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca8 (FEAMP). Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all'applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per determinati investimenti a favore di pescherecci e per l'arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.
Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di persone, che generano quasi 750000000000 EUR di fatturato e 218000000000 EUR di valore aggiunto lordo all'anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell'economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1300000000000 EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi per le emissioni di CO2, aumentare l'efficienza delle risorse e limitare l'impronta ecologica dell'economia blu ha dato notevole impulso all'innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l'osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I fondi strutturali dell'Unione, e, in particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMPA, hanno finanziato investimenti a favore dell'economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore marittimo potrebbero essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.
Il FEAMPA dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche; promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo in tal modo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura; rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.
Il FEAMPA dovrebbe essere basato su un'architettura semplice, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti ampi obiettivi specifici nell'ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire tali obiettivi. Un'ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060, purché tali misure rientrino negli obiettivi specifici identificati nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca. Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.
L'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («agenda 2030») identifica nella conservazione e nell'uso sostenibile degli oceani uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), vale a dire gli OSS 14 («Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile»). L'Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto si è impegnata a promuovere un'economia blu sostenibile che sia coerente con la pianificazione dello spazio marittimo, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico di cui alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, nonché a vietare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e a non introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Quest'ultimo risultato dovrebbe scaturire dai negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni al settore della pesca. Nel corso dei negoziati dell'OMC in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio+ 20), l'Unione si è altresì impegnata a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva.
Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo di destinare il 30 % di tutte le spese a titolo del QFP 2021-2027 all'integrazione degli obiettivi climatici così come dell'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità.
Il FEAMPA dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l'applicazione di marcatori dell'Unione in materia di ambiente e clima e formare oggetto di relazioni periodiche a norma del regolamento (UE) 2021/1060.
A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10, l'aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMPA dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP. Le domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi per quanto concerne le norme della PCP non dovrebbero essere ammissibili.
Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) 2021/1060. Nel caso in cui uno Stato membro sia venuto meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.
Negli ultimi anni sono state adottate misure per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell'industria alieutica dell'Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere pienamente gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP, in particolare gli obiettivi per quanto riguarda la ricostituzione e il mantenimento delle popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY), l'eliminazione delle catture indesiderate e l'istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici. Per conseguire tali obiettivi è necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, in particolare nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti.
Il FEAMPA dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare gli obiettivi di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il MSY, evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate, ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, contribuire alla disponibilità di un approvvigionamento alimentare sano e contribuire a offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, selettive, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.
La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante. In particolare, la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca a opera di giovani pescatori rappresenta una sfida sul piano finanziario e costituisce un elemento di cui è opportuno tener conto nell'assegnazione dei finanziamenti tramite il FEAMPA e nella scelta dei relativi obiettivi. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore della pesca nell'Unione ed è quindi opportuno mettere a disposizione dei giovani pescatori che avviano attività di pesca un sostegno che li agevoli. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMPA, è opportuno che il sostegno sia condizionato all'acquisizione dell'esperienza o delle qualifiche adeguate. Se il sostegno all'avviamento di un'impresa è erogato per l'acquisto di un peschereccio, dovrebbe contribuire unicamente all'acquisto del primo peschereccio o di una quota di controllo di quest'ultimo.
Evitare le catture indesiderate costituisce una delle sfide principali della PCP. A tale riguardo, l'obbligo giuridico di sbarcare tutte le catture ha comportato cambiamenti importanti e significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari notevoli. Il FEAMPA dovrebbe pertanto poter sostenere l'innovazione e gli investimenti che contribuiscono alla piena attuazione dell'obbligo di sbarco, nonché lo sviluppo e l'attuazione di misure di conservazione che contribuiscono alla selettività. Per gli investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, dovrebbe essere di conseguenza possibile applicare un'aliquota di intensità di aiuto superiore a quella che si applica ad altre operazioni. Dovrebbe essere altresì possibile applicare l'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri («scambio di contingenti»), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle «specie a contingente limitante» causato dall'obbligo di sbarco.
Il FEAMPA dovrebbe poter sostenere l'innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci dell'Unione. Tale sostegno dovrebbe includere azioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la qualità delle catture. Non dovrebbe comprendere l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci. Tale sostegno non dovrebbe inoltre comportare l'aumento della capacità di pesca di un singolo peschereccio, a meno che non derivi direttamente da un aumento della stazza lorda di un peschereccio necessario per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica. In tali casi, l'aumento della capacità di pesca del singolo peschereccio dovrebbe essere compensato dal ritiro preliminare di una capacità di pesca almeno identica senza aiuti pubblici dallo stesso segmento di flotta o da un segmento di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili, al fine di non comportare un aumento della capacità di pesca a livello di flotta. Inoltre, il sostegno non dovrebbe essere erogato semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a requisiti obbligatori nell'ambito del diritto dell'Unione, a eccezione degli obblighi imposti da uno Stato membro per dare attuazione a disposizioni facoltative di cui alla direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio11 e in relazione all'acquisto, all'installazione e alla gestione di determinate attrezzature a fini di controllo. Nell'ambito di un'architettura che non prevede misure prescrittive, dovrebbe spettare agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un'aliquota di intensità di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.
È necessario stabilire norme specifiche di ammissibilità per taluni altri investimenti sostenuti dal FEAMPA a favore della flotta peschereccia, in modo da evitare che tali investimenti contribuiscano alla sovraccapacità o alla pesca eccessiva. In particolare, anche il sostegno per il primo acquisto di un peschereccio di seconda mano da parte di un giovane pescatore e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore di un peschereccio dovrebbe essere subordinato a condizioni, tra cui il fatto che il peschereccio appartenga a un segmento di flotta per il quale esiste un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento e che la potenza in kilowatt (kW) del motore nuovo o ammodernato non superi quella del motore sostituito.
Gli investimenti nel capitale umano svolgono un ruolo essenziale per la competitività e il rendimento economico della pesca, dell'acquacoltura e del settore marittimo. Il FEAMPA dovrebbe pertanto poter sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione tra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l'apprendimento permanente, nonché la promozione del dialogo sociale e la diffusione delle conoscenze.
Il controllo della pesca è di fondamentale importanza per l'attuazione della PCP. In regime di gestione concorrente il FEAMPA dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio12. Determinati obblighi stabiliti in tale regolamento, vale a dire i sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica, i sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza e i sistemi obbligatori di misurazione e registrazione in continuo della potenza di propulsione del motore, giustificano un sostegno specifico nell'ambito del FEAMPA. Inoltre, gli investimenti degli Stati membri a favore di mezzi di controllo potrebbero essere utilizzati anche ai fini della sorveglianza marittima e della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera.
Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l'acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere e trattare i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio13 e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta e il trattamento di altre tipologie di dati marini.
Il FEAMPA dovrebbe sostenere, in regime di gestione diretta e indiretta, un'attuazione e una governance della PCP basate sulla conoscenza ed efficaci attraverso la formulazione di pareri scientifici, la cooperazione regionale sulle misure di conservazione, lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca, il funzionamento dei consigli consultivi e contributi volontari a organizzazioni internazionali.
Al fine di rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere operazioni di gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce in conformità degli articoli 22 e 23 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché gli sforzi compiuti dagli Stati membri per ottimizzare l'assegnazione della loro capacità di pesca disponibile, tenendo conto delle esigenze della flotta, e senza aumentarne la capacità di pesca complessiva.
Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l'adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato a una migliore gestione della flotta e alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest'ottica il FEAMPA dovrebbe poter sostenere l'arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d'azione per l'adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l'adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull'ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere erogato soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali.
Al fine di contribuire agli obiettivi di conservazione della PCP o di attenuare determinate circostanze eccezionali, il FEAMPA dovrebbe poter contribuire a indennizzare l'arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto all'attuazione di determinate misure di conservazione, all'attuazione di misure di emergenza, all'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS), a una catastrofe naturale, a un incidente ambientale o a una crisi sanitaria. Il sostegno in caso di arresto temporaneo dovuto a misure di conservazione dovrebbe essere erogato solo se, sulla base di pareri scientifici, è necessaria una riduzione dello sforzo di pesca per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Poiché i pescatori sono esposti a rischi economici e ambientali crescenti, tra l'altro a causa dei cambiamenti climatici e della volatilità dei prezzi, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere azioni che rafforzano la resilienza del settore della pesca, anche attraverso fondi di mutualizzazione, strumenti assicurativi o altri regimi collettivi che migliorano la capacità del settore di gestire i rischi e di reagire agli eventi avversi.
La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano attrezzi trainati, e da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi. Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, il FEAMPA dovrebbe pertanto accordare a tali operatori un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %, fatta eccezione per le operazioni relative al primo acquisto di un peschereccio, alla sostituzione o all'ammodernamento di un motore e le operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica. Nel loro programma gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto delle esigenze specifiche della piccola pesca costiera e descrivere i tipi di azioni prese in considerazione per lo sviluppo di tale pesca.
Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA per obiettivo specifico dovrebbe essere del 70 % della spesa pubblica ammissibile, a eccezione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche, per il quale dovrebbe essere del 100 %.
L'aliquota massima di intensità di aiuto dovrebbe essere pari al 50 % della spesa totale ammissibile, con la possibilità, in taluni casi, di fissare tassi di deroga.
Le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali grande distanza, topografia e clima di cui all'articolo 349 TFUE e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d'azione per lo sviluppo di settori dell'economia blu sostenibile, comprese la pesca e l'acquacoltura sostenibili, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l'attuazione di tali piani d'azione. Dovrebbe essere altresì possibile per il FEAMPA contribuire a indennizzare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica o insularità. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una percentuale di tale dotazione finanziaria globale. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un'aliquota di intensità di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere finanziamenti supplementari per l'attuazione di tale sostegno. In quanto aiuto di Stato, tale finanziamento dovrebbe essere notificato alla Commissione, che può approvarlo a norma del presente regolamento nell'ambito di detto sostegno.
In regime di gestione concorrente il FEAMPA dovrebbe poter sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici, ivi compreso nelle acque interne. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno da parte del FEAMPA per indennizzare, tra l'altro, i pescatori che raccolgono passivamente attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini, comprese le alghe sargasso, e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino in conformità della direttiva 2008/56/CE, per l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva, per la gestione, il ripristino e il monitoraggio di zone NATURA 2000, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio14, per la protezione di specie, in particolare a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, nonché per il ripristino di acque interne in conformità del programma di misure istituito a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16. In regime di gestione diretta il FEAMPA dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all'attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018, in linea con l'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino.
La pesca e l'acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia, si stima che l'Unione importi attualmente oltre il 60 % del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipenda pertanto fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di proteine di pesce prodotte nell'Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante.
Il FEAMPA dovrebbe poter sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, per esempio l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno nell'ambito del FEAMPA dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali.
La sicurezza alimentare dipende dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in linea con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17. In particolare, dovrebbe essere predisposto un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori, l'attuazione di piani di produzione e commercializzazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato.
L'industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il FEAMPA dovrebbe poter sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati. Per quanto riguarda le imprese diverse dalle piccole e medie imprese (PMI), tale sostegno dovrebbe essere esclusivamente erogato tramite strumenti finanziari o InvestEU e non attraverso sovvenzioni.
Il FEAMPA dovrebbe poter contribuire a indennizzare gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in caso di eventi eccezionali che provocano una perturbazione significativa dei mercati.
La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un'economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell'economia mondiale e contribuire in misura significativa all'occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall'innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l'energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell'economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell'Unione, il sostegno da parte del FEAMPA dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile e sull'eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati, tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell'economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.
Lo sviluppo di un'economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall'esistenza di partenariati tra portatori di interessi locali che contribuiscano alla vitalità delle comunità e delle economie delle regioni costiere e interne. Il FEAMPA dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile in regime di gestione concorrente un sostegno attraverso lo CLLD. Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un'economia blu sostenibile. Le strategie di CLLD dovrebbero aiutare le comunità locali nelle zone di pesca e acquacoltura a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare l'asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un'adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi dell'economia blu locale sostenibile.
In regime di gestione concorrente, il FEAMPA dovrebbe poter contribuire a rafforzare la gestione sostenibile dei mari e degli oceani attraverso la raccolta, la gestione e l'uso dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino.
In regime di gestione diretta e indiretta, il sostegno nell'ambito del FEAMPA si dovrebbe concentrare sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull'economia blu sostenibile, promuovendo un'economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando una riserva di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.
Il 60 % degli oceani esula dalla giurisdizione nazionale. Questo comporta una responsabilità internazionale condivisa. La maggior parte dei problemi che interessano gli oceani — sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, acidificazione, inquinamento e perdita di biodiversità — ha natura transfrontaliera e richiede pertanto una risposta comune. Nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l'Unione è parte in forza della decisione 98/392/CE del Consiglio18, sono stati istituiti numerosi diritti giurisdizionali, istituzioni e quadri normativi specifici per regolamentare e gestire le attività umane negli oceani. Negli ultimi anni si è andato affermando un consenso globale circa la necessità di gestire in modo più efficace l'ambiente marino e le attività marittime dell'uomo per far fronte alle crescenti pressioni cui sono soggetti gli oceani.
In qualità di attore globale, l'Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 10 novembre 2016 dal titolo «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani». La politica dell'Unione sulla governance degli oceani considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per la realizzazione dell'Agenda 2030, e in particolare l'OSS 14, ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L'Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un'economia blu sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale.
Le azioni volte a promuovere la governance internazionale degli oceani nell'ambito del FEAMPA intendono migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali che disciplinano e gestiscono le attività umane negli oceani. Il FEAMPA dovrebbe sostenere gli accordi internazionali conclusi dall'Unione nelle zone non coperte dagli APPS stipulati con vari paesi terzi, nonché il contributo dell'Unione per l'adesione obbligatoria a organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Gli APPS e le ORGP continueranno a essere finanziati nell'ambito di diverse linee del bilancio dell'Unione.
Una migliore protezione delle frontiere e una maggiore sicurezza marittima sono essenziali per la sicurezza e la difesa. Nell'ambito della strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 24 giugno 2014 e del relativo piano d'azione adottato il 16 dicembre 2014, la condivisione delle informazioni e la cooperazione della guardia di frontiera e costiera europea tra l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sono essenziali per realizzare tali obiettivi. Il FEAMPA dovrebbe pertanto sostenere la sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera in regime sia di gestione concorrente che di gestione diretta, anche mediante l'acquisto di attrezzature per operazioni marittime multifunzionali. Esso dovrebbe inoltre consentire alle agenzie competenti di attuare il sostegno nel settore della sorveglianza e della sicurezza marittima in regime di gestione indiretta.
In regime di gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. La Commissione dovrebbe valutare i progetti dei programmi tenendo conto della massimizzazione del loro contributo alle priorità del FEAMPA e agli obiettivi di resilienza, transizione verde e transizione digitale. Nel valutare i progetti di programmi, la Commissione dovrebbe tenere conto anche del loro contributo allo sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile, alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, a affrontare le sfide ambientali e socioeconomiche della PCP, ai risultati socioeconomici dell'economia blu sostenibile, alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, e alla riduzione dei rifiuti marini e alla mitigazione dei e all'adattamento ai cambiamenti climatici.
Nel contesto della regionalizzazione e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe valutare i progetti dei programmi tenendo conto, se del caso, delle analisi dei bacini marini regionali elaborate dalla Commissione che indicano i punti di forza e i punti deboli comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali.
La performance del FEAMPA negli Stati membri dovrebbe essere valutata sulla base di indicatori. Gli Stati membri dovrebbero riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi e finali in conformità del regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine dovrebbe essere istituito un quadro di sorveglianza e di valutazione.
Al fine di fornire informazioni sul sostegno del FEAMPA per gli obiettivi in materia di ambiente e clima a norma del regolamento (UE) 2021/1060, è opportuno stabilire una metodologia basata sulle tipologie di intervento. Tale metodologia dovrebbe consistere nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima.
In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201619, è opportuno che il FEAMPA sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del FEAMPA sul terreno.
La Commissione dovrebbe realizzare azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPA, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al FEAMPA dovrebbero contribuire anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono alle priorità del FEAMPA.
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9521, (Euratom, CE) n. 2185/9622 e (UE) 2017/193923 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio24. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dai beneficiari, comprese le frodi. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito datovi, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF.
Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che determinate informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell'ambito del FEAMPA siano pubblicate su un sito web di uno Stato membro, a norma del regolamento (UE) 2021/1060. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell'ambito del FEAMPA, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio25.
Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità in relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, le modalità di recupero degli aiuti concessi in caso di infrazioni gravi, le date di inizio o fine del periodo di inammissibilità e le condizioni per un periodo di inammissibilità ridotto nonché la definizione dei criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE onde consentire l'introduzione di ulteriori indicatori di performance chiave. Al fine di facilitare un'agevole transizione dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 a quello istituito dal presente regolamento, è infine opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE onde integrare il presente regolamento mediante la definizione di disposizioni transitorie. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i programmi di lavoro, l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la definizione degli elementi metodologici per misurare le riduzioni delle emissioni di CO2 dei motori dei pescherecci, il verificarsi di un evento eccezionale, la definizione dei casi di inadempienza, da parte degli Stati membri, che possono far scattare l'interruzione dei termini di pagamento, la sospensione dei pagamenti a causa di grave inadempienza da parte di uno Stato membro, le rettifiche finanziarie nonché l'identificazione dei dati di attuazione pertinenti a livello di operazione e la relativa presentazione. Fatta eccezione per i programmi di lavoro, compresi l'assistenza tecnica e il verificarsi di un evento eccezionale, è altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio26.
A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dovrebbe essere possibile attribuire una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, è necessario derogare all'articolo 193, paragrafo 4, del regolamento finanziario per quanto riguarda le sovvenzioni di funzionamento.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Per garantire la continuità del sostegno nel settore d'intervento pertinente e per consentire l'attuazione sin dall'inizio del QFP 2021-2027, è necessario far sì che il presente regolamento si applichi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, per quanto riguarda il sostegno in regime di gestione diretta e indiretta. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio Il presidente A. Logar