Decisione (PESC) 2023/1217 del Consiglio del 23 giugno 2023 che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha inoltre ribadito che l'Unione resta determinata a mantenere e aumentare la pressione collettiva esercitata sulla Russia, anche tramite eventuali ulteriori misure restrittive. Il Consiglio europeo ha altresì sottolineato l'importanza e l'urgenza di intensificare gli sforzi volti a garantire l'effettiva attuazione delle sanzioni a livello europeo e nazionale e la propria ferma determinazione a prevenirne e contrastarne efficacemente l'elusione nei paesi terzi o da parte di questi ultimi. Ha invitato il Consiglio e la Commissione a rafforzare tutti gli strumenti di esecuzione necessari e a sviluppare, insieme agli Stati membri, un approccio pienamente coordinato a tal fine.
Le attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina compromettono la finalità e l'efficacia di tali misure restrittive.
Per ridurre il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive, è opportuno vietare il transito nel territorio russo di beni e tecnologie esportati dall'Unione che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, di beni e tecnologie esportati dall'Unione adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale nonché di carboturbi e additivi per carburanti esportati dall'Unione.
In quanto membri della comunità internazionale, l'Unione e i paesi terzi difendono i principi del diritto internazionale sanciti nella Carta delle Nazioni Unite così come difendono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L'Unione riconosce gli sforzi profusi dalle autorità nazionali di molti paesi terzi per arginare il flusso dei beni, delle tecnologie e dei servizi contemplati dalle misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. È opportuno che l'Unione continui a sostenere i paesi terzi impegnati in tale sforzo con tutti i mezzi disponibili.
Per affrontare il fenomeno dell'elusione delle misure restrittive dell'Unione per il tramite di giurisdizioni di paesi terzi, l'Unione dovrebbe rapidamente potenziare la cooperazione bilaterale e multilaterale mediante i rapporti diplomatici con i paesi terzi in questione e la prestazione di maggiore assistenza tecnica agli stessi. Allo scopo di sviluppare, insieme agli Stati membri, un approccio pienamente coordinato a tal fine, la Commissione informerà periodicamente il Consiglio.
È opportuno rafforzare rapidamente l'azione laddove le iniziative di cooperazione bilaterale o multilaterale dell'Unione non producano il risultato auspicato di evitare che persone o entità di paesi terzi eludano le misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Tale azione dovrebbe essere mirata, proporzionata e volta unicamente a privare la Russia delle risorse che le consentono di proseguire la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.
L'Unione dovrebbe adottare le opportune misure individuali in risposta al coinvolgimento di operatori di paesi terzi nell'agevolazione dell'elusione. Tali misure possono comprendere singole designazioni a norma della decisione 2014/145/CFSP del Consiglio2 e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio3 o altre misure a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio4, ad esempio l'aggiunta di entità all'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014, anche sulla base delle informazioni e dei suggerimenti ricevuti dagli Stati membri.
L'Unione riavvierà un dialogo costruttivo con il paese terzo in questione a seguito dell'adozione di tali misure individuali, al fine di garantire la messa in atto di misure correttive volte a dissuadere altri operatori dall'adottare comportamenti analoghi. Il Consiglio sarà informato in merito a tale riavvio e ai relativi risultati.
Qualora, a seguito dell'adozione di misure individuali e di un ulteriore dialogo con il paese terzo, risulti evidente, dati il volume, il tipo o il carattere sistemico dell'elusione in corso, che tali passi sono insufficienti o inadeguati per prevenire tale elusione nel paese terzo interessato o attraverso quest'ultimo, l'Unione dovrebbe poter adottare ulteriori misure.
Affinché, nei casi prospettati nei considerando 9 e 12, l'Unione possa adottare eccezionali misure di ultima istanza, è opportuno introdurre la possibilità di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie sensibili a duplice uso o dei beni e delle tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza in modo da rafforzarne la capacità bellica, e di cui la decisione 2014/512/PESC e il regolamento (UE) n. 833/2014 vietano l'esportazione in Russia ai paesi terzi la cui giurisdizione si è dimostrata essere a rischio persistente e particolarmente elevato di sfruttamento a fini di elusione.
Le decisioni relative all'inclusione di un paese terzo e di beni o tecnologie interessati nell'ambito di applicazione di tale misura devono essere adottate dal Consiglio, deliberando all'unanimità.
Prima di presentare al Consiglio una proposta per procedere con tali misure di ultima istanza, l'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione informeranno il Consiglio in merito ai dettagli tecnici, alle azioni di informazione intraprese e alle misure di applicazione.
Il Consiglio dovrebbe decidere se includere specifici beni e tecnologie e paesi terzi interessati da tali misure di ultima istanza sulla base di tale proposta, tenendo conto di un'analisi tecnica approfondita della Commissione sulle questioni relative all'elusione in oggetto, compresi i dati commerciali disponibili, che dimostrino che le misure alternative adottate sono state inefficaci, nonché le informazioni sulle iniziative avviate dall'Unione per affrontare la questione con il paese terzo interessato e l'indicazione chiara del fatto che tali iniziative si sono rivelate vane.
È opportuno che, prima di includere un dato paese terzo nell'elenco dei paesi interessati da tale misura, l'Unione informi il governo di tale paese terzo e gli chieda attivamente di esprimersi sulla scorta dei risultati preliminari di cui all'analisi tecnica della Commissione e del provvedimento correttivo dell’Unione prospettato. Il Consiglio sarà informato in merito a tutte le fasi di tali contatti e ai relativi risultati. Il Consiglio adotterà tale decisione solo una volta conclusi gli ultimi contatti con il paese terzo in questione.
Il Consiglio dovrebbe riesaminare periodicamente il contenuto dell’allegato XIV della decisione 2014/512/PESC in base ad approfondita informazione tecnica da parte della Commissione. Tale riesame deve tenere conto degli obiettivi della misura e dei risultati del dialogo costante con i paesi terzi interessati, comprese le misure proposte dai paesi terzi su come contrastare l'elusione.
È altresì opportuno aggiungere 87 entità nuove all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l'elenco delle entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, nei confronti delle quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. In particolare, tenuto conto del collegamento diretto esistente tra i costruttori iraniani di aeromobili militari senza equipaggio e il complesso militare e industriale russo, dovrebbero essere aggiunte a tale elenco quattro entità di paesi terzi che intervengono nella fabbricazione di aeromobili senza equipaggio e nella loro fornitura alla Russia. In considerazione del ruolo fondamentale di attivatore che i componenti elettronici destinati all'impiego da parte del complesso militare e industriale della Russia svolgono come ausilio alla guerra di aggressione contro l'Ucraina, è altresì opportuno includere in tale elenco talune altre entità di paesi terzi che intervengono nell'elusione delle restrizioni commerciali e talune entità russe che intervengono nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici al complesso militare e industriale russo.
È altresì opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, aggiungendovi prodotti usati dalla Russia per la guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, compresi componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di fabbricazione e di prova per circuiti integrati elettronici e schede di circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli impiegati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo. È opportuno ampliare l'elenco di armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni soggette a restrizioni, e aggiungere altri tipi di armi.
È opportuno imporre ulteriori restrizioni all'esportazione di beni atti a contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe.
È opportuno vietare la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come vietare il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione a persona, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Da tempo la Russia attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
Nell'intento di giustificare e sostenere la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, la Russia lancia iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.
Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno della guerra di aggressione contro l'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando la guerra di aggressione contro l'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Russia e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare, non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
È opportuno estendere il divieto di trasporto di merci su strada nell'Unione con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia.
I tentativi di eludere le misure restrittive dell'Unione hanno determinato un forte aumento delle pratiche ingannevoli messe in atto da navi che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi russi. Di conseguenza, è opportuno vietare l'accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che una nave violi il divieto di importare via mare petrolio greggio e prodotti petroliferi russi nell'Unione o stia trasportando petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati a un prezzo superiore al tetto sui prezzi concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale divieto si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera di registrazione, e a tutti i trasbordi da nave a nave effettuati in qualsiasi momento durante il viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro. In ogni caso, alle navi sarà vietato l'accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione qualora non comunichino all'autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasbordo da nave a nave che si verifica all'interno di specifiche zone geografiche. Inoltre, tale divieto rafforzerà ulteriormente le misure adottate dagli Stati membri per proteggere le loro coste da potenziali incidenti ambientali causati dai trasbordi da nave a nave.
È altresì opportuno vietare l'accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi se le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per sospettare che, in violazione della regola SOLAS V/19, punto 2.4, esse manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente i sistemi di identificazione automatica (AIS) di bordo quando trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi russi. Tale divieto non si applica nelle situazioni in cui è lecito spegnere gli AIS di bordo in conformità di accordi, regole o norme internazionali a tutela delle informazioni relative alla navigazione, ad esempio in caso di navigazione in acque ad alto rischio per la sicurezza.
Tale divieto si applica anche a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera di registrazione, e a tutte le manomissioni illecite del sistema di navigazione effettuate in qualsiasi momento durante il viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro.
I divieti di accesso al porto si applicano a qualsiasi nave ormeggiata in un porto o ancorata nell’ambito della giurisdizione di un porto di uno Stato membro. Nel caso del Golfo di Finlandia, tali divieti riguardano qualsiasi nave ormeggiata in un porto o ancorata che si trovi nelle acque territoriali o nelle acque interne di uno Stato membro.
È opportuno prevedere eccezioni e deroghe che consentano a tali navi di accedere ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione per motivi di sicurezza marittima, considerazioni ambientali comprese, per il salvataggio di vite umane in mare e per scopi umanitari.
A norma della decisione (PESC) 2022/8845 e del regolamento (UE) 2022/8796 del Consiglio, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in modo che tali importazioni siano soggette quanto prima a divieto. In linea con tale obiettivo è opportuno revocare la deroga temporanea concessa alla Germania e alla Polonia affinché potessero rifornirsi, tramite la sezione settentrionale dell'oleodotto Druzhba, di petrolio greggio proveniente via oleodotto dalla Russia. L'importazione di petrolio originario del Kazakistan o di un altro paese terzo che transita attraverso la Russia mediante l'oleodotto Druzhba non è vietata.
Il meccanismo del tetto sui prezzi prevede che determinati progetti che sono fondamentali per la sicurezza energetica di alcuni paesi terzi possano essere esentati dal tetto in questione. La deroga accordata per il progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2), ubicato in Russia, dovrebbe essere prorogata fino al 31 marzo 2024 in considerazione dei bisogni di sicurezza energetica del Giappone.
Al fine di non compromettere le forniture energetiche critiche la cui importazione nell'Unione in provenienza da paesi terzi non sia altrimenti vietata, è opportuno provvedere alla manutenzione e all'esercizio adeguati dell'infrastruttura del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (Caspian Pipeline Consortium – CPC) che consente l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di beni di cui al codice NC 270900 originari del Kazakhstan e per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia. È opportuno introdurre, nel rispetto di rigorose condizioni per evitare il rischio di elusione, le deroghe strettamente necessarie ai divieti di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, determinati beni o tecnologie a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di fornire i relativi finanziamenti o assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, ovvero di prestare servizi di audit, servizi di ingegneria, servizi di consulenza legale, servizi di prova e di analisi tecnica
Per evitare l'elusione del divieto di fornire valori mobiliari a persone in Russia, è opportuno estendere tale divieto agli strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta.
È inoltre opportuno introdurre una deroga al divieto di fornire a entità russe determinati servizi necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che elimini il controllo esercitato da una persona inserita in elenco sulle attività di un'entità dell'Unione non inserita in elenco che la persona inserita in elenco possiede o controlla, e assicurare che quest'ultima non tragga alcun vantaggio, in modo da consentire a tale entità di proseguire le sue attività.
È necessario precisare le prove necessarie per l'importazione di prodotti siderurgici trasformati in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.
È opportuno introdurre una deroga al divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia e che sono necessari per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest.
È altresì necessario introdurre precisazioni circa le autorità competenti che ricevono le comunicazioni relative ai voli non di linea tra la Russia e l'Unione.
È inoltre opportuno prorogare il termine per l'applicazione di una deroga temporanea al divieto di fornire determinati servizi, al fine di agevolare ulteriormente il disinvestimento dal mercato russo da parte degli operatori dell'Unione. Al fine di accelerare il disinvestimento degli operatori russi dal mercato dell'Unione, è opportuno introdurre una deroga temporanea al divieto di prestare servizi di consulenza giuridica a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione, fino al 31 marzo 2024, dei servizi legali che, ai sensi della normativa nazionale dello Stato membro, sono obbligatori per il perfezionamento del disinvestimento.
Ai fini dell'attuazione integrale e uniforme delle misure restrittive, è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione negata a norma della decisione 2014/512/PESC e condivida le informazioni sulle domande di autorizzazione che intende accettare, nel caso in cui un altro Stato membro abbia già comunicato il diniego, così da evitare qualsiasi scelta opportunistica della sede di presentazione della domanda.
È opportuno intensificare lo scambio di informazioni sull'applicazione e sull'osservanza delle restrizioni all'esportazione di prodotti sensibili che possono essere impiegati come ausilio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, quali i beni a duplice uso e i beni elencati all'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014, al fine di parare il rischio di elusione da parte di persone o entità che, in violazione della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014, intervengono nell'acquisizione per un uso in Russia di beni dell'Unione vietati o nella prestazione di servizi vietati.
È opportuno precisare le disposizioni sullo scambio di informazioni tra le diverse autorità di uno Stato membro e con le autorità degli altri Stati membri e la Commissione.
È opportuno ampliare l'elenco dei paesi partner che applicano una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla decisione 2014/512/PESC e al regolamento (UE) n. 833/2014.
È infine necessario apportare correzioni tecniche, anche sopprimendo i riferimenti ai periodi transitori scaduti nonché riorganizzando la struttura di taluni allegati del regolamento (UE) n. 833/2014. A tali correzioni consegue che, nella decisione 2014/512/PESC, il divieto di importazione di carbone è ora contemplato all'articolo 4 duodecies; è pertanto opportuno sopprimere l'articolo 4 terdecies della decisione 2014/512/PESC, ormai superfluo. La soppressione dei riferimenti ai periodi di transizione scaduti non produce effetti giuridici sui contratti passati o in corso né sull'applicabilità di tali periodi transitori.
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) all'articolo 1 bis bis, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;
2) all'articolo 1 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022 o denominati in qualsiasi altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023 o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.» ;
3) l'articolo 1 nonies è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE7, 2014/24/UE8, 2014/25/UE9, 2009/81/CE10 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 10, paragrafo 6, lettere da a) a e), dell'articolo 10, paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell'articolo 7, lettere da a) a d), dell'articolo 8 e dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; e dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con:
b) al paragrafo 2 la lettera f) è soppressa;
4) l'articolo 1 duodecies è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «9 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che: a) elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.» ;
b) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 bis e 10 entro due settimane dal rilascio.» ;
5) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
6) l'articolo 3 bis è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. È vietato il transito nel territorio russo dei beni e tecnologie esportati dall'Unione che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.» ;
b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
c) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo non si applica al transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, quali elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014, destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e).» ;
d) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente: «i) destinati all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.»;
e) è aggiunto il paragrafo seguente: «4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, ed elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d) e h), del presente articolo.» ;
7) l'articolo 3 bis bis è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio11 nonché talune altre armi da fuoco e armi, anche non originari dell'Unione.
b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
c) è aggiunto il paragrafo seguente: «3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.» ;
8) all'articolo 4 quater, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
9) l'articolo 4 quinquies è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. È vietato il transito nel territorio russo di beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale e di carboturbi e additivi per carburanti esportati dall'Unione.» ;
b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente: «c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «6 quinquies. In deroga al paragrafo 1 bis del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014, nonché di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato XX del regolamento (UE) n. 833/2014, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui ai paragrafi 6 bis, 6 ter e 6 quater del presente articolo. 6 sexies. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (EU) No 833/2014 se i beni sono destinati all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione e al fine di adempiere ai suoi obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.» ;
10) all'articolo 4 sexies, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l'Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano prima dell'esercizio, con almeno 48 ore di anticipo, tutte le informazioni relative al volo alle autorità competenti dello Stato membro di partenza o di destinazione.» ;
11) all'articolo 4 nonies, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
12) all'articolo 4 nonies bis, paragrafo 5, la lettera e) è soppressa;
13) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 nonies ter 1. È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nell’Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di cui all'articolo 4 sexdecies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4 septdecies, paragrafi 1 e 4. 2. 2.Un'autorità competente non dà l'accesso a una nave che omette di comunicare all'autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasbordo da nave a nave che si verifica all'interno della zona economica esclusiva di uno Stato membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della costa di tale Stato membro 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari. 5. In caso di rifiuto dell'accesso in porto a norma dei paragrafi 1 e 2, le autorità portuali competenti interessate ne informano immediatamente le altre autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. 6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti utilizzano, oltre a qualsiasi sistema e informazione nazionale, le informazioni marittime integrate disponibili nel sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito in conformità della direttiva 2002 /59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12. Articolo 4 nonies quater 1. È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente il sistema di identificazione automatica di bordo, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, in violazione della regola SOLAS V/19, punto 2.4, quando trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi soggetti ai divieti di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4 septdecies, paragrafi 1 e 4. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari. 4. In caso di rifiuto dello scalo in porto chiesto a norma del paragrafo 1, le autorità portuali competenti interessate ne informano immediatamente le altre autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. 5. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti utilizzano, oltre a qualsiasi sistema e informazione nazionale, le informazioni marittime integrate disponibili nel sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito in conformità della direttiva 2002 /59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.” ;
14) l’articolo 4 decies è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014; per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui ai codici NC 720711, 72071210 o 722490, il divieto si applica a decorrere dal 1o aprile 2024 per il codice NC 720711 e dal 1o ottobre 2024 per i codici NC 72071210 e 722490. Ai fini dell’applicazione della presente lettera, all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.»;
b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
15) l’articolo 4 undecies è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.» ;
b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai beni di lusso nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo se diversamente specificato.» ;
c) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita o la fornitura di una nave di cui ai codici NC 89011000 o 89019000 o la prestazione dell’assistenza tecnica o finanziaria connessa fino al 31 dicembre 2023, a una persona giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, dopo aver accertato che: a) la nave sia fisicamente situata in Russia il 24 giugno 2023 e per un uso in Russia; b) la nave abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022; c) la persona giuridica, l’entità o l’organismo in Russia non sia un utente finale militare e non utilizzerà la nave per scopi militari; d) la vendita o la fornitura non vada a favore di una persona, entità o organismo elencato nell’allegato della decisione 2014/145/PESC né sia soggetta alle misure restrittive di cui alla presente decisione.» ;
d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 e 4 bis entro due settimane dal rilascio.» ;
16) l’articolo 4 duodecies è così modificato:
a) i paragrafi 3, 3 ter, 3 ter bis e 3 quater sono soppressi;
b) è inserito il paragrafo seguente: «3 sexies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543 e 8603 elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, o la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione di una garanzia fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.» ;
17) l'articolo 4 terdecies è soppresso;
18) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:
a) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per quanto riguarda i beni di valore unitario non superiore a 50000 EUR di cui ai codici NC 870323, 870324, 870332, 870333, 870340, 870350, 870360, 870370, 870380, 870390 o 8903, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
c) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis. Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC 271012, 290960, 390599, 400219, 400270, 401011, 401012, 401120, 401290, 480593, 481029, 482390, 721661, 840211, 845430, 847710, 847720, 847759, 847780, 847790, 851432, 851440, 852589, 870421, 902490, 903110, 903141, 903149, 903180, 903190 o 940620, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
d) il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente: «3 ter. Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC inclusi per la prima volta nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il 24 giugno 2023 e non indicati nei paragrafi 3 e 3 bis, e con l’eccezione dei beni che rientrano nei codici NC erano già inclusi nell’allegato XVIII di tale regolamento, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
e) il paragrafo 3 quater è soppresso;
f) il paragrafo 4 ter è sostituito dal seguente: «4 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai capitoli NC 72, 84, 85 e 90 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.» ;
g) il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente: «5 ter. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 bis, 4 ter e 5 entro due settimane dal rilascio.» ;
19) l'articolo 4 quindecies è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica al trasporto di merci effettuato nel territorio dell'Unione da imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese.» ;
b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica fino al 30 giugno 2023 al trasporto di merci iniziato prima del 24 giugno 2023], purché il rimorchio o il semirimorchio: a) si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 24 giugno 2023; o b) debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.» ;
c) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia o di qualsiasi impresa di trasporto su strada quando i beni sono trasportati con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese, se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:»
;
20) all’articolo 4 sexdecies è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. La deroga di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Germania e alla Polonia il 23 giugno 2023.» ;
21) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 septdecies bis 1. In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4 nonies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell'assistenza tecnica, dei servizi di intermediazione o altri servizi connessi o del finanziamento o dell'assistenza finanziaria ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 270900 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che: a) la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia o la prestazione dell'assistenza tecnica, dei servizi di intermediazione o altri servizi connessi o il finanziamento e l'assistenza finanziaria siano necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; b) il tipo di beni, tecnologie e assistenza richiesti non vada al di là dei beni e tecnologie esportati in precedenza, o l’assistenza fornita in precedenza, in Russia dall'Unione, da un paese membro dello Spazio economico europeo, dalla Svizzera o da un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VII per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura, e l'assistenza connessa; c) il volume richiesto sia commisurato a quello usato per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e d) tali beni e tecnologie saranno forniti da una persona fisica o giuridica soggetta all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 833/2014 esclusivamente per la destinazione finale nell'ambito dell'esercizio, della manutenzione essenziale, della riparazione o della sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura. 2. In deroga all'articolo 1 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di servizi di audit, servizi di ingegneria, servizi di consulenza legale, servizi tecnici di prova e di analisi tecnica ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del CPC e della relativa infrastruttura necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 270900 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che: a) la prestazione di tali servizi sia necessaria per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e b) tali servizi siano prestati da una persona fisica o giuridica fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 833/2014. 3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio. 4. Nel concedere un'autorizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2, l'autorità competente richiede la presentazione di un certificato di destinazione finale e di relazioni periodiche dettagliate che indicano che durante i lavori nessuno di tali beni, tecnologie o servizi è stato usato per scopi diversi da quello previsto. Può imporre condizioni supplementari, conformemente al paragrafo 1.» ;
22) l'articolo 4 novodecies è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2023, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»;
b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 marzo 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi.» ;
c) al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2 bis. In deroga all'articolo 1 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 marzo 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ;
d) è inserito il paragrafo seguente: «2 ter. In deroga all'articolo 1 duodecies, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione, fino al 31 marzo 2024, dei servizi di consulenza giuridica necessari per legge per il perfezionamento della vendita o della cessione di diritti di proprietà detenuti direttamente o indirettamente da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabilita o stabilito nell’Unione.” ;
e) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, 1 bis, 2, 2 bis o 2 ter entro due settimane dal rilascio.» ;
f) il paragrafo 4 è soppresso;
23) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell’allegato XIV, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in un paese terzo individuato in tale allegato. 2. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nel paese terzo individuato; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato 3. Sono compresi nell'allegato XIV solo i beni e le tecnologie sensibili a duplice uso, o i beni e le tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo russo del settore della difesa e della sicurezza, in modo da rafforzarne la capacità bellica, e la cui esportazione verso la Russia è vietata ai sensi della presente decisione e per i quali è elevato e continuato il rischio di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia da paesi terzi dopo la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dall'Unione. L'allegato XIV della presente decisione specifica, per ciascuna voce dei beni o tecnologia elencati, i paesi terzi verso i quali sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione. Sono compresi nell'allegato XIV solo i paesi terzi che nelle constatazioni del Consiglio hanno omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni e tecnologie elencati a tale allegato ed esportati dall'Unione nonostante le precedenti azioni di informazione e assistenza dell'Unione al paese in questione. 4. Se, in virtù di una deroga, la presente decisione non vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie elencati nell'allegato XIV a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, non sono vietati neppure la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o tecnologie a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nel paese terzo individuato o per un uso in siffatto paese terzo, purché siano rispettate le stesse condizioni applicabili a norma della presente decisione per l'esportazione in Russia o per l'uso in Russia. 5. Se, in conformità della presente decisione, le autorità competenti hanno facoltà di autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie elencati nell’allegato XIV a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, la stessa facoltà può essere esercitata dalle autorità competenti per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o tecnologie a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nel paese terzo individuato o per un uso in siffatto paese terzo, alle stesse condizioni applicabili alle deroghe relative all'esportazione in Russia o all'uso in Russia.» ;
24) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione. Il punto24 si applica a una o più entità di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione a decorrere dal 1o ottobre 2023 se il Consiglio, esaminati i singoli casi, decide in tal senso all'unanimità.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall