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Decisione di esecuzione (UE) 2023/1696 della Commissione del 10 agosto 2023 recante modifica della decisione di esecuzione 2011/665/UE per quanto riguarda le specifiche del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 5020] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 11, e l’articolo 48, paragrafo 2,

Le ferrovie sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale in un sistema di trasporti decarbonizzato, come previsto dal Green Deal europeo e dalla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente; alla luce degli sviluppi registrati nel settore è quindi necessaria una revisione delle attuali specifiche tecniche di interoperabilità (STI).

Il 24 gennaio 2020, in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio2, la Commissione ha chiesto all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («Agenzia») di elaborare raccomandazioni a sostegno di determinati obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione3 in vista di una loro integrazione nelle STI intesa a migliorare l’interoperabilità. Ciò consentirebbe nel contempo di agevolare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all’interno dell’Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo perfezionamento del mercato interno.

Il 30 giugno 2022 l’Agenzia ha pubblicato la raccomandazione ERA 1175-12184 riguardante diverse STI in relazione all’attuazione degli obiettivi specifici di cui agli articoli da 4 a 6 e da 8 a 10 della decisione delegata (UE) 2017/1474.

A seguito della raccomandazione dell’Agenzia, la Commissione sta modificando diverse STI (STI CCS5, STI LOC&PAS6 e STI WAG7, tra le altre) pertinenti al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV).

È pertanto necessaria una revisione dei parametri ERATV per allinearli alla revisione delle pertinenti STI.

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito a norma dell’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023 Per la Commissione Adina-Ioana Vălean Membro della Commissione