Decisione di esecuzione (UE) 2023/2609 della Commissione del 22 novembre 2023 che abroga la decisione 2008/698/CE relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sud Africa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano elenchi di paesi terzi e territori da cui deve essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, a norma dell’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce misure volte a garantire l’ingresso sicuro nell’Unione di equini da paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione3 stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini.
Nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, il Sud Africa è assegnato al gruppo sanitario F come zona ZA-1, limitata all’area metropolitana di Città del Capo. L’ingresso nell’Unione di cavalli registrati provenienti da tale zona è sospeso dal 3 maggio 2011.
La decisione 2008/698/CE della Commissione4 è stata adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, degli articoli 14, 15 e 16 e dell’articolo 19, punto i), della direttiva 90/426/CEE del Consiglio5 e stabilisce le garanzie supplementari ai fini dell’ammissione temporanea e dell’importazione di cavalli registrati dal Sud Africa. La decisione 2008/698/CE prevede inoltre la regionalizzazione del Sud Africa, indicando l’area metropolitana di Città del Capo come zona indenne da peste equina. La direttiva 90/426/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2009/156/CE del Consiglio6, che a sua volta è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/429.
Dal 21 aprile 2021, data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, le misure stabilite dalla decisione 2008/698/CE sono diventate obsolete. Le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, nonché gli elenchi di paesi terzi, territori e loro zone di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono sufficienti a garantire l’ingresso sicuro nell’Unione di equini da paesi terzi, compreso il Sud Africa.
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2008/698/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2008/698/CE è abrogata.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen