Decisione di esecuzione (EU) 2024/2207 della Commissione del 29 agosto 2024 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2024) 6222] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La Grecia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito all’insorgere di sette focolai di detta malattia, confermati il 20 e il 23 agosto 2024, negli ovini e nei caprini nell’unità regionale di Evros e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza come pure un’ulteriore zona soggetta a restrizioni.
Le dimensioni delle zone e la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione attuale vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, quattro focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini sono comparsi simultaneamente entro un raggio inferiore a 80 km, il che indica che la malattia era presente nell’area da un certo periodo di tempo prima di essere diagnosticata.
A causa della gravità e dell’urgenza della situazione e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia dopo questa nuova insorgenza in tale Stato membro, è necessario garantire che non abbiano luogo movimenti di animali dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di spostare animali previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia su lunghe distanze.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Grecia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
Di conseguenza, le aree individuate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
Tenuto altresì conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione definisce a livello di Unione:
a) le zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza come pure un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, che la Grecia deve istituire, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio;
b) la durata delle misure di controllo della malattia da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Art. 2 Istituzione di una zona soggetta a restrizioni
La Grecia provvede affinché:
a) sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza come pure un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo;
b) le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;
c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.
Art. 3 Misure nella zona soggetta a restrizioni e misure di emergenza supplementari
La Grecia provvede affinché:
a) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le destinazioni situate in un'ulteriore zona soggetta a restrizioni diversa di cui all'allegato, parte B, siano vietati fino alle date elencate nell'allegato per ciascuna di tali zone di protezione, di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni;
b) i movimenti di ovini o caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata entro il perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante, da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, da una zona di sorveglianza verso una destinazione situata all’interno della stessa zona di sorveglianza e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni contigua sono consentiti solo alle condizioni seguenti:
i) sono autorizzati dall’autorità competente;
ii) un numero di animali selezionati con metodo casuale:
all'interno dello stesso lotto da spostare, sufficiente a rilevare una prevalenza della malattia del 10 % con un grado di affidabilità del 95 %, è stato sottoposto a campionamento ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni di saliva prelevati nelle 48 ore precedenti lo spostamento; o
nello stabilimento di origine, sufficiente a rilevare una prevalenza della malattia del 10 % con un grado di affidabilità del 95 %, è stato sottoposto a campionamento ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni di saliva prelevati non prima dei 21 giorni precedenti la data dello spostamento e non più tardi delle 48 ore precedenti lo spostamento;
iii) gli animali sono spostati:
direttamente verso un macello situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni dello stabilimento di origine, ai fini della macellazione immediata, fino alle date elencate nell’allegato per ciascuna di tali zone di protezione, di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni; o
durante la stagione estiva, da uno stabilimento situato all’interno di una zona di sorveglianza direttamente verso un pascolo situato entro il perimetro esterno della stessa zona di sorveglianza, e sono ricondotti da tale pascolo allo stabilimento di origine, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; o
durante la stagione estiva, da uno stabilimento situato all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni direttamente a un pascolo situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni o a un pascolo situato all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni contigua, e sono ricondotti da tale pascolo allo stabilimento di origine;
c) i movimenti di ovini e caprini dalle parti del territorio della Grecia non elencate nell'allegato verso una destinazione situata nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato siano consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e se gli animali sono spostati direttamente verso un macello, ai fini della macellazione immediata, fino alle date elencate nell'allegato per ciascuna di tali zone soggette a restrizioni;
d) i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e caprini di cui alle lettere b) e c) devono:
i) soddisfare le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
ii) essere puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente;
iii) trasportare unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento;
iv) essere sigillati dall'autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall'autorità competente presso il luogo di destinazione;
e) i movimenti di ovini e caprini dal territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori della Grecia sono vietati fino al 31 dicembre 2026;
f) I movimenti di prodotti lattiero-caseari di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni sono consentiti solo se autorizzati dall’autorità competente e:
i) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di riduzione dei rischi elencati nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687; o
ii) l’autorità centrale competente sta valutando costantemente la situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini e dei caprini e i relativi rischi nelle zone particolari di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, sulla base di una sorveglianza adeguata e continua, tenendo conto di eventuali nuovi sviluppi della situazione epidemiologica specifica, e i risultati di tale valutazione indicano che il rischio di diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini associato a tali movimenti è trascurabile;
g) è vietato il ripopolamento con ovini e caprini degli stabilimenti colpiti.
1.
2.
Art. 4 Applicazione
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2026.
Art. 5 Destinatario
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2024 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione