diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2210 della Commissione del 5 settembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 aggiornando il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 e stabilendo il programma per il 2025 dei controlli della Commissione negli Stati membri per verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)1, in particolare l’articolo 118, paragrafo 1, lettera b),

La responsabilità di far rispettare la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare ricade sugli Stati membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell’Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare. Parallelamente al monitoraggio e alla verifica di cui sopra, a norma dell’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 gli esperti della Commissione sono tenuti ad eseguire controlli, compresi audit, negli Stati membri al fine di verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione. Tali controlli della Commissione dovrebbero essere effettuati nei settori relativi alla sicurezza alimentare e dei mangimi, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante, ai prodotti fitosanitari nonché al funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti che li attuano, tenendo conto delle sinergie con i regimi di controllo nell’ambito della politica agricola comune.

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 della Commissione2 ha stabilito, nei capitoli da 1 a 10 del relativo allegato, un programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione per verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. Tale programma è in linea con il mandato della Commissione e ne rispecchia le priorità.

Conformemente all’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio3, che si applica a decorrere dal 13 maggio 2024, l’articolo 118 del regolamento (UE) 2017/625 non si applica ai controlli, compresi gli audit, sulle indicazioni geografiche. È pertanto opportuno eliminare il riferimento alle indicazioni geografiche di cui all’allegato, capitolo 7, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550.

Conformemente all’articolo 118, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, il capitolo 11 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 che definisce il programma dei controlli della Commissione per l’anno successivo deve essere comunicato agli Stati membri entro la fine di ogni anno. Il capitolo 11 dovrebbe essere aggiornato per rispecchiare il programma dei controlli della Commissione previsti per il 2025.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550.

Dato che una parte di tale modifica riguarda il programma annuale dei controlli per il 2025, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025, è opportuno differire la data di applicazione di detta parte della modifica affinché coincida con tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 1 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen