Decisione di esecuzione (UE) 2024/2498 della Commissione del 19 settembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2024) 6671] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione4 è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di 23 ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini nell'unità regionale di Evros, entro i confini delle ulteriori zone soggette a restrizioni già istituite a seguito di precedenti focolai nelle stesse aree, come pure la comparsa di un focolaio nell'unità regionale di Kavala, il primo nell'unità regionale in questione. Nove dei nuovi focolai nell'unità regionale di Evros sono situati entro i confini di zone di protezione e di sorveglianza già istituite nelle stesse aree, mentre uno di essi è situato al di fuori di tali zone di protezione e di sorveglianza già istituite, ma in ogni caso entro i confini dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni già istituita.
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni per la Grecia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Grecia e nel resto dell'Unione, e le date della regionalizzazione dovrebbero essere adeguate. È pertanto necessario modificare l'elenco delle zone soggette a restrizioni di cui all'allegato di tale decisione di esecuzione.
Le dimensioni delle zone e la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni dovrebbero basarsi sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato da tale malattia, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione attuale vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, nell'unità regionale di Evros nell'arco di 23 giorni sono comparsi in totale 33 focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini entro un raggio inferiore a 80 km, il che indica che la malattia era presente nell'area da un certo periodo di tempo prima di essere diagnosticata e che continua a circolare, mentre il focolaio di Kavala è il primo nell'area ed è situato a oltre 150 km a ovest dell'epicentro originario della malattia.
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Grecia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 si applichino quanto prima.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2 Destinatario
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2024 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione