Decisione di esecuzione (UE) 2024/2834 della Commissione del 31 ottobre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2024) 7784)] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione4 è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini. Di conseguenza l'allegato di detta decisione di esecuzione è stato debitamente modificato per tenere conto di tali ulteriori focolai. La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è stata modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2660 della Commissione5.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2660 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di cinquantaquattro nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini: trentuno nell'unità regionale di Evros, dodici nell'unità regionale di Kavala, otto nell'unità regionale di Rodopi, uno nell'unità regionale della Corinzia, uno nell'unità regionale di Magnesia e uno nell'unità regionale di Xanthi. Tutti questi nuovi focolai sono localizzati entro i limiti dei perimetri delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni che erano già state istituite a seguito di precedenti focolai nelle stesse aree, ad eccezione dei focolai nelle unità regionali di Xanthi, di Magnesia e della Corinzia.
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Grecia e nel resto dell'Unione, e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbe essere adeguata. È quindi necessario modificare l'elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all'allegato di detta decisione di esecuzione e definire anche zone supplementari in relazione ai focolai nelle unità regionali di Xanthi, di Magnesia e della Corinzia.
Le dimensioni delle zone e la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni dovrebbero basarsi sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato da tale malattia, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione attuale vi è un rischio molto elevato di ulteriore diffusione della malattia, in particolare perché, secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, nell'arco di venti giorni si sono verificati in totale quarantatré nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini nelle sole unità regionali di Evros e di Kavala, mentre si sono verificati per la prima volta focolai nelle unità regionali di Xanthi, di Magnesia e della Corinzia, il che suggerisce che la malattia tende a persistere e a propagarsi per lunghe distanze.
Inoltre, in considerazione della comparsa in Grecia, nelle ultime tre settimane, di numerosi nuovi focolai, molto distanziati tra loro, di vaiolo degli ovini e dei caprini, e della mancanza di informazioni sufficienti sui motivi effettivi di tale aumento della diffusione, è necessario adottare misure di emergenza supplementari al fine di evitare la diffusione della malattia nel resto dell'Unione e ingiustificate perturbazioni dei movimenti di animali e prodotti. È pertanto necessario vietare i movimenti di ovini e caprini dall'intero territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori della Grecia, almeno fino al 30 novembre 2024.
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, per renderlo applicabile fino al 28 febbraio 2025.
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Grecia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 si applichino quanto prima.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:
1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Misure nella zona soggetta a restrizioni e misure di emergenza supplementari 1. I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tutte le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all'allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione. 2. I movimenti di ovini e caprini dal territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori della Grecia sono vietati fino al 30 novembre 2024.» ;
2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Applicazione La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2025.» ;
3) l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2 Destinatario
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione