Decisione di esecuzione (UE) 2024/3233 della Commissione del 19 dicembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2024)9303] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione4 è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.
Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini. Di conseguenza l'allegato di detta decisione di esecuzione è stato più volte debitamente modificato per tenere conto di tali ulteriori focolai.
Dall'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di 62 nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini nelle unità regionali di Xanthi, di Rodopi, di Evros, di Kavala, di Larissa, dell'Etolia-Acarnania, di Andro, di Lemno, di Magnesia, dell'Eubea, di Pieria, della Corinzia e di Taso. Tre di questi nuovi focolai sono localizzati al di fuori delle zone soggette a restrizioni già istituite a seguito di focolai precedenti, in particolare nelle unità regionali di Andro, dell'Eubea e di Taso, nelle quali cui la malattia non era ancora stata segnalata.
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Grecia e nel resto dell'Unione o in paesi terzi, e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbe essere adeguata. È quindi necessario modificare l'elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all'allegato di detta decisione di esecuzione e definire anche altre zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in relazione ai focolai nelle unità regionali di Xanthi, di Rodopi, di Evros, di Kavala, di Larissa, dell'Etolia-Acarnania, di Andro, di Lemno, di Magnesia, dell'Eubea, di Pieria, della Corinzia e di Taso.
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure quelle delle ulteriori zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone sono basate sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato da tale malattia, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione attuale è molto elevato il rischio di un'ulteriore diffusione della malattia, in particolare perché, secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, nell'arco di meno di tre settimane si sono verificati in totale in Grecia 62 nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, tra l'altro con focolai che sono stati registrati per la prima volta nelle unità regionali di Andro e di Taso, come pure in un'area precedentemente non interessata dalla malattia dell'unità regionale dell'Eubea, il che suggerisce che la malattia continua a persistere e a propagarsi per lunghe distanze, nonostante le misure già in essere.
Inoltre, in considerazione della comparsa in Grecia, nelle ultime quattro settimane, di numerosi nuovi focolai, molto distanziati tra loro, di vaiolo degli ovini e dei caprini, e della mancanza di misure sufficientemente efficaci per contrastare tale aumento della diffusione, è necessario adottare misure di emergenza supplementari al fine di evitare la diffusione della malattia nel resto dell'Unione e in paesi terzi e ostacoli ingiustificati agli scambi. È pertanto necessario introdurre ulteriori restrizioni in relazione ai movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno delle ulteriori zone soggette a restrizioni immediatamente circostanti e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali ulteriori zone soggette a restrizioni, comprese le destinazioni situate in altre ulteriori zone soggette a restrizioni, come indicato nella parte B dell'allegato. Sono inoltre necessarie ulteriori restrizioni per i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso destinazioni situate entro il perimetro esterno delle ulteriori zone soggette a restrizioni immediatamente circostanti e da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, fatta eccezione per la macellazione immediata, nonché per i movimenti di ovini e caprini dalle parti del territorio della Grecia non elencate nell'allegato verso destinazioni situate nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato.
In considerazione della comparsa in Grecia, nelle ultime settimane, di numerosi nuovi focolai, molto distanti tra loro, di vaiolo degli ovini e dei caprini, è altresì necessario prorogare il divieto di movimento di ovini e caprini dall'intero territorio della Grecia verso destinazioni situate al di fuori della Grecia almeno fino al 15 gennaio 2025 al fine di evitare la diffusione della malattia nel resto dell'Unione, e in paesi terzi, e ostacoli ingiustificati agli scambi.
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 fino al 31 maggio 2025.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:
1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Misure nella zona soggetta a restrizioni e misure di emergenza supplementari La Grecia provvede affinché: a) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le destinazioni situate in un'ulteriore zona soggetta a restrizioni diversa di cui all'allegato, parte B, siano vietati fino alle date elencate nell'allegato per ciascuna di tali zone di protezione, di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni; b) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata entro il perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni siano consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e se gli animali sono spostati direttamente verso un macello situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni dello stabilimento di origine, ai fini della macellazione immediata, fino alle date elencate nell'allegato per ciascuna di tali zone di protezione, di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni; c) i movimenti di ovini e caprini dalle parti del territorio della Grecia non elencate nell'allegato verso una destinazione situata nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato siano consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e se gli animali sono spostati direttamente verso un macello, ai fini della macellazione immediata, fino alle date elencate nell'allegato per ciascuna di tali zone soggette a restrizioni; d) i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e caprini di cui alle lettere b) e c) devono: i) soddisfare le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687; ii) essere puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente; iii) trasportare unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento; iv) essere sigillati dall'autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall'autorità competente presso il luogo di destinazione; e) i movimenti di ovini e caprini dal territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori della Grecia sono vietati fino al 15 gennaio 2025.»;
2) all'articolo 4, la data «28 febbraio 2025» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;
3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2 Destinatario
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione