Decisione di esecuzione (UE) 2025/384 della Commissione del 20 febbraio 2025 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Ungheria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/255 [notificata con il numero C(2025) 1249] (I testi in lingua ungherese e slovena sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/255 della Commissione4, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Ungheria in risposta a un focolaio confermato nella provincia di Zala, molto vicino al confine con la Slovenia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/255 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite dall’Ungheria e la zona di sorveglianza che deve essere istituita in Slovenia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di detto focolaio devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione.
Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/255 l’Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di due nuovi focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nella provincia di Zala, uno nella zona soggetta a restrizioni istituita di cui all’allegato di tale decisione di esecuzione e uno all’esterno di tale zona.
Nella situazione epidemiologica attuale vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dall’autorità competente ungherese, uno dei nuovi focolai è situato all’esterno della zona di sorveglianza istituita di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/255, il che indica che la malattia era già circolata e si era già diffusa nell’area da un certo periodo di tempo prima di essere diagnosticata.
La zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza per l’Ungheria e una zona di sorveglianza per la Slovenia, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/255, dovrebbe pertanto essere adeguata, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia nel territorio dell’Ungheria e nel resto dell’Unione. È inoltre necessario istituire un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Ungheria. È pertanto necessario adeguare l’elenco delle zone soggette a restrizioni a livello dell’Unione ed estendere la durata delle misure da applicare in tali zone, di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione.
Di conseguenza è necessario aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione, e le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e ulteriore zona soggetta a restrizioni in Ungheria, e quale zona di sorveglianza in Slovenia, dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione, e dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure.
Le dimensioni e la durata delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure le misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Si tiene inoltre conto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle zone interessate e della situazione epidemiologica generale dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata prescelta delle misure di emergenza è stata inoltre allineata alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).
A causa della gravità e dell’urgenza della situazione epidemiologica è inoltre necessario adottare misure di emergenza supplementari al fine di attenuare il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia all’interno del territorio dell’Ungheria e ad altri Stati membri, come pure di evitare ostacoli ingiustificati agli scambi. A tal fine è necessario garantire che i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituite nel territorio dell’Ungheria verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni siano vietati per qualsiasi ragione, ad eccezione dei movimenti diretti di tali animali verso macelli situati nel territorio dell’Ungheria per la macellazione immediata, e che siano soddisfatte determinate condizioni supplementari.
Alla luce della situazione epidemiologica è altresì necessario individuare le aree del territorio dell’Ungheria in cui è opportuno applicare ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e in cui è opportuno che per un certo periodo di tempo, dopo le date di scadenza delle misure che si applicano in tutte le zone di protezione e di sorveglianza, i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree siano vietati per qualsiasi ragione, ad eccezione dei movimenti diretti di tali animali verso macelli situati nel territorio dell’Ungheria per la macellazione immediata.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Ungheria ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure di emergenza stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
È opportuno sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2025/255.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’Ungheria e la Slovenia provvedono affinché
a) sia immediatamente istituita dalle autorità competenti di tali Stati membri una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo;
b) le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato I, parti A e B;
c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato I, parti A e B.
Art. 2
1. Qualora, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, sia concessa una deroga al divieto di spostare ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituite nel territorio dell’Ungheria, di cui all’articolo 1, lettera a), della presente decisione, verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, di cui all’allegato I, parte B, della presente decisione, l’autorizzazione di tali movimenti rispetta anche le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L’autorizzazione di tali movimenti è limitata a movimenti diretti di tali animali verso un macello situato nel territorio dell’Ungheria per la macellazione immediata.
3.
L’autorità competente non autorizza movimenti se i mezzi di trasporto utilizzati non rispettano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate di cui all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Tale autorizzazione prevede solo movimenti per i quali sui mezzi di trasporto sono presenti ovini e caprini con lo stesso stato sanitario detenuti nello stesso stabilimento.
Tale autorizzazione prevede solo movimenti per i quali i mezzi di trasporto sono sigillati dall’autorità competente presso lo stabilimento di origine dopo il carico degli animali e tale sigillo è rimosso dall’autorità competente presso il macello di destinazione.
4. Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall’autorità competente entro le 24 ore precedenti la data del trasporto.
Art. 3
L’Ungheria applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell’allegato II della presente decisione e conformemente alle date ivi indicate.
Qualora sia concessa una deroga al divieto di spostare ovini e caprini dalle aree elencate nell’allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori di tali aree, l’autorizzazione di tali movimenti rispetta anche le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, della presente decisione.
Art. 4
La decisione di esecuzione (UE) 2025/255 è abrogata.
Art. 5
L’Ungheria e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione