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Decisione di esecuzione (UE) 2025/876 della Commissione del 14 marzo 2025 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/2174 per quanto riguarda la persistenza di condizioni di mercato, ai sensi dell’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, per alcuni servizi di navigazione aerea presso i terminali degli aeroporti di Alicante e Ibiza [notificata con il numero C(2025) 1525] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo1, in particolare l’articolo 11, e l’articolo 58, paragrafo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo2, in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,

Per la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo dell’aeroporto nella zona tariffaria presso i terminali degli aeroporti di Alicante e Ibiza la Spagna applica attualmente condizioni di mercato. Il 25 giugno 2024 le autorità spagnole hanno informato la Commissione che avevano l’intenzione di estendere al quarto periodo di riferimento l’applicazione delle condizioni di mercato relativamente a tali servizi in entrambi gli aeroporti e che le condizioni di cui all’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 continuavano a essere soddisfatte.

Conformemente all’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2803, le disposizioni di esecuzione relative al sistema di prestazioni e di tariffazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, comprese quelle del suo articolo 35 sui servizi di navigazione aerea presso i terminali soggetti a condizioni di mercato, restano applicabili in relazione al quarto periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/2803, gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite in tale articolo, consentire ai gestori aeroportuali o a un gruppo di gestori aeroportuali di acquistare servizi di traffico aereo per il controllo di aerodromo e/o servizi di traffico aereo per il controllo di avvicinamento a condizioni di mercato, ed è questo il caso della Spagna per alcuni servizi di navigazione aerea presso i terminali degli aeroporti di Alicante e Ibiza.

La decisione di esecuzione (UE) 2019/2174 della Commissione3 si riferisce ai servizi forniti durante il terzo periodo di riferimento. Tuttavia, dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non impone di ripetere le fasi di cui all’articolo 35, paragrafo 3, all’inizio di ciascun periodo di riferimento in caso di proseguimento dell’applicazione delle condizioni di mercato, l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2174 dovrebbe essere estesa anche al quarto periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/2174,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2174 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La valutazione delle condizioni di mercato per la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo dell’aeroporto nella zona tariffaria presso i terminali degli aeroporti di Alicante e Ibiza durante il terzo e il quarto periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, notificata dalla Spagna il 29 luglio 2019 e il 25 giugno 2024, è stata eseguita nel rispetto delle condizioni stabilite nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Le autorità spagnole devono verificare che le condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/2803 siano soddisfatte a decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento e informarne la Commissione senza indebito ritardo.»

Art. 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2025 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione