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Decisione di esecuzione (UE) 2025/503 della Commissione del 18 marzo 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per garantire che le loro strategie nazionali di gestione dell’asilo e della migrazione siano comparabili riguardo a specifici elementi centrali

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/20131, in particolare l’articolo 7, paragrafo 6,

Il regolamento (UE) 2024/1351 introduce un approccio globale alla gestione della migrazione attraverso un’elaborazione integrata delle politiche di gestione dell’asilo e della migrazione, nelle componenti sia interne che esterne.

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 impone agli Stati membri di adottare strategie nazionali intese a stabilire un approccio strategico che garantisca loro mezzi e capacità per attuare efficacemente il loro sistema di gestione dell’asilo e della migrazione, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e internazionale, compreso il rispetto dei diritti fondamentali. Le strategie nazionali dovrebbero comprendere almeno misure preventive intese a ridurre la pressione migratoria e una pianificazione di emergenza, informazioni sull’attuazione a livello nazionale del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e informazioni sulle misure adottate per tenere conto dei pertinenti risultati del monitoraggio intrapreso dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).

Al fine di stabilire tale approccio strategico, le strategie nazionali dovrebbero trasmettere la visione a lungo termine degli Stati membri attraverso gli obiettivi strategici di un sistema integrato di gestione dell’asilo e della migrazione a livello nazionale, tenendo conto, tra l’altro, della loro situazione specifica, in particolare della loro posizione geografica, e rispecchiando l’approccio globale alla gestione dell’asilo e della migrazione con le sue componenti interne ed esterne, conformemente agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2024/1351, e il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, conformemente all’articolo 6 del medesimo regolamento.

Per garantire che le strategie nazionali siano comparabili, è opportuno che al momento di definirle gli Stati membri utilizzino un modello che contenga una struttura comune e i necessari elementi comparabili, pur mantenendo la loro discrezionalità nel decidere la natura e la portata delle misure pertinenti. Le strategie nazionali non dovrebbero fungere da strumento di monitoraggio, ma limitarsi a delineare l’approccio strategico degli Stati membri riguardo alla gestione dell’asilo e della migrazione e le loro esigenze future a tale riguardo.

Per assicurare l’attuazione coerente delle strategie nazionali degli Stati membri, è opportuno che la Commissione elabori, in linea con l’articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, una strategia europea quinquennale per la gestione dell’asilo e della migrazione che definisca l’approccio strategico e a lungo termine riguardo alla gestione della migrazione e dell’asilo a livello dell’Unione. La strategia europea per la gestione dell’asilo e della migrazione dovrebbe basarsi sulle strategie nazionali elaborate dagli Stati membri e tenerne conto.

Il modello dovrebbe aiutare gli Stati membri a sviluppare strategie ben strutturate per la gestione dell’asilo e della migrazione e a formulare i loro obiettivi strategici per ciascun settore individuando specifici elementi centrali. Esso dovrebbe includere elementi e misure essenziali specifici, in modo che tutte le strategie siano globali e comparabili.

Le strategie nazionali dovrebbero includere un approccio globale alla gestione dell’asilo e della migrazione basato sulle componenti interne ed esterne di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2024/1351. Una gestione efficace dell’asilo e della migrazione richiede misure intese a ridurre la pressione migratoria, nonché azioni da intraprendere sia all’interno degli Stati membri, sia in cooperazione con i paesi terzi. Le strategie nazionali dovrebbero pertanto fissare di conseguenza i loro obiettivi strategici e dovrebbero comprendere misure e azioni che trattino le pertinenti rotte migratorie e riducano gli incentivi alla fuga e ai movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o apolidi tra Stati membri, riducendo tali fenomeni. Tali misure e azioni nell’ambito delle componenti interne ed esterne sono necessarie anche per ridurre il numero complessivo di arrivi irregolari nell’Unione, diminuendo in tal modo la pressione migratoria.

Tenendo conto degli obblighi degli Stati membri nell’ambito della componente esterna dell’approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351, le strategie nazionali dovrebbero includere misure e azioni centrali che trattino le pertinenti rotte migratorie, quali misure che promuovano i partenariati con i paesi terzi, promuovano la migrazione legale e i percorsi legali, sostengano i paesi partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati, prevengano e riducano la migrazione irregolare, affrontino le cause profonde e i fattori alla base della migrazione irregolare e migliorino il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in linea con gli obblighi internazionali dell’Unione. Tali misure e azioni sono di fondamentale importanza per gestire la migrazione a livello nazionale e per ridurre il rischio di pressione migratoria a lungo termine.

Tenendo conto degli obblighi degli Stati membri nell’ambito della componente interna dell’approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351, le strategie nazionali dovrebbero includere misure e azioni centrali pertinenti per garantire l’applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, misure volte a combattere lo sfruttamento, a ridurre il lavoro illegale e a prevenire lo sfruttamento dei migranti nel mercato del lavoro, nonché misure volte a garantire una gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente. Tali misure e azioni sono fondamentali per affrontare efficacemente le sfide migratorie e limitare i possibili abusi delle procedure di asilo attuate a livello nazionale.

Al fine di garantire il funzionamento efficace delle politiche dell’Unione in materia di asilo e migrazione sulla base del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità nel contesto degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351, le strategie nazionali dovrebbero includere misure e azioni centrali nel settore della gestione delle frontiere, necessarie ai fini di un approccio coerente ed equo nei confronti dell’asilo e della migrazione, quali misure volte a rafforzare le procedure di frontiera, migliorare il rilascio dei visti e prevenire l’abuso dei regimi di esenzione dal visto.

Affinché i sistemi nazionali di asilo e migrazione permettano un accesso effettivo alle procedure di protezione internazionale, le strategie nazionali dovrebbero includere specifiche misure e azioni centrali volte a garantire un accesso rapido ed effettivo alle procedure di asilo nel territorio di uno Stato membro, misure che indichino in che modo è garantito e monitorato il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e da altri trattati internazionali pertinenti, misure volte a creare un solido sistema di accoglienza, misure volte a fornire un sostegno effettivo ad altri Stati membri, misure volte a promuovere opportunità di migrazione legale e una mobilità adeguatamente gestita e misure che creino le condizioni per un’integrazione riuscita. Tali misure sono essenziali per garantire l’efficace attuazione degli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento (UE) 2024/1351. Gli obiettivi strategici nel cui ambito sono comprese tali misure sono di fondamentale importanza per rispettare il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità.

Gli obiettivi strategici e le misure correlate che figurano nelle strategie nazionali contribuiscono a rendere gli Stati membri resilienti e capaci di adattarsi agli sviluppi futuri nel settore dell’asilo e della migrazione, nonché preparati ad assorbire le fluttuazioni delle situazioni migratorie e ad affrontare le situazioni di crisi.

Tenendo conto della preparazione degli Stati membri e della loro capacità di adeguarsi agli sviluppi e all’evoluzione delle realtà della gestione dell’asilo e della migrazione, le strategie nazionali dovrebbero comprendere un approccio strategico alle esigenze di pianificazione di emergenza, e garantire la complementarità e la coerenza di vari altri strumenti nel settore della preparazione e dell’emergenza.

Affinché i sistemi nazionali di asilo e migrazione siano preparati a eventuali arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o apolidi, situazioni di strumentalizzazione nel settore dell’asilo e della migrazione o situazioni di forza maggiore, le strategie nazionali dovrebbero includere misure volte a dotare detti sistemi delle misure e degli strumenti necessari a prepararsi in generale a tali situazioni, rispondervi e risolverle.

Al fine di realizzare l’approccio integrato, le strategie nazionali dovrebbero includere anche obiettivi strategici, sostenuti da misure pertinenti, per attuare il principio dell’elaborazione integrata delle politiche e dell’approccio esteso a tutta l’amministrazione di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1351 per quanto riguarda l’approccio globale alla gestione dell’asilo e della migrazione.

Al fine di garantire la coerenza e l’efficacia delle azioni e delle misure adottate dall’Unione e dai suoi Stati membri nell’ambito delle rispettive competenze, conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, per quanto riguarda la necessità di garantire le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351, il modello dovrebbe prevedere l’inclusione di misure che garantiscano mezzi e capacità sufficienti per attuare le diverse componenti della strategia, considerando che la strategia nazionale deve essere attuata nell’arco di cinque anni.

Inoltre, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1351, le strategie nazionali dovrebbero contenere informazioni sulle modalità con cui tenere conto dei risultati del monitoraggio intrapreso dall’EUAA, istituita dal regolamento (UE) 2021/23032, e da Frontex, istituita dal regolamento (UE) 2019/18963.

Le strategie dovrebbero inoltre tenere conto della valutazione Schengen svolta a norma del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio4, nonché dei pertinenti risultati del monitoraggio dei diritti fondamentali effettuato in conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/13565.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con lettera del 27 giugno 2024 l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento (UE) 2024/1351. La partecipazione dell’Irlanda è stata confermata dalla decisione (UE) 2024/2088 della Commissione6. L’Irlanda è pertanto vincolata dalla presente decisione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen