Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 70,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un’effettiva ed efficace applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tale acquis comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l’assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme rafforzano la libera circolazione e garantiscono un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali.
La valutazione inter pares e il monitoraggio dell’applicazione dell’acquis di Schengen costituiscono dal 1998 elementi centrali dello spazio Schengen e contribuiscono a mantenere un elevato livello di responsabilità e titolarità dei risultati e a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
Il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio2 ha istituito uno specifico meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen ed è diventato operativo nel 2015.
È opportuno rafforzare il meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen per renderlo più efficace ed efficiente. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio riveduto dovrebbe mirare a mantenere un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri garantendo che questi applichino l’acquis di Schengen efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio Schengen.
Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe conseguire i suoi obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell’applicazione dell’acquis di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano prontamente colmate e gettare le basi per un dialogo sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A norma dell’articolo 70 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, devono procedere a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione delle politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione inter pares del sistema. Occorrono inoltre un ruolo rafforzato del Consiglio e uno stretto coinvolgimento del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche del meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013, è opportuno abrogare tale regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.
Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe poter riguardare tutti i settori dell’acquis di Schengen – presenti e futuri, in particolare la gestione delle frontiere esterne, l’assenza di controlli alle frontiere interne, la politica in materia di visti, i rimpatri, i sistemi IT su larga scala a sostegno dell’applicazione dell’acquis di Schengen, la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la protezione dei dati – a eccezione di quelli per i quali il diritto dell’Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che fanno parte dell’acquis di Schengen e che contribuiscono al funzionamento dello spazio Schengen.
È opportuno tener conto in tutte le valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l’acquis di Schengen, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1o e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui sono coinvolti o interessati dall’attuazione dell’acquis di Schengen quando cooperano con gli Stati membri.
Dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell’Unione nell’attuazione dell’acquis di Schengen, il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi dell’Unione, nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell’applicazione operativa delle disposizioni dell’acquis di Schengen. La verifica di tali attività a questo riguardo dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri, trovare riscontro nella relazione e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità della Commissione e dei pertinenti organi direttivi degli organi e organismi interessati conformemente ai loro regolamenti istitutivi e alle rispettive procedure di valutazione e di monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell’Unione, la Commissione dovrebbe informarne i rispettivi organi direttivi, nonché il Consiglio e il Parlamento europeo.
Le attività di valutazione e di monitoraggio dovrebbero essere mirate e tenere conto dei risultati delle valutazioni precedenti, delle analisi dei rischi, dei nuovi atti legislativi, delle informazioni ottenute dalla Commissione in conformità del presente regolamento e, se del caso, dei risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità. Esse dovrebbero essere sostenute attraverso una cooperazione rafforzata con tali organi e organismi dell’Unione partecipanti all’attuazione dell’acquis di Schengen al fine di fornire informazioni e competenze pertinenti per la pianificazione o lo svolgimento delle attività di valutazione o di monitoraggio, dal sistematico coinvolgimento di tali organi e organismi nelle valutazioni Schengen, anche nominando osservatori per partecipare alle valutazioni, e attraverso migliori analisi dei rischi e una migliore condivisione delle informazioni, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tale cooperazione e tale coinvolgimento riguardano in particolare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio3, l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituito dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio4, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio5 l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita dal regolamento CE) n. 168/2007 del Consiglio6, e il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio7. La cooperazione dovrebbe inoltre essere improntata a una maggiore reciprocità e le agenzie dovrebbero non solo contribuire al meccanismo di valutazione e di monitoraggio, ma anche trarre giovamento dal coinvolgimento in tale meccanismo, garantendo in tal modo la loro risposta operativa rafforzata. Per evitare qualsiasi conflitto di interessi qualora le attività di un organo od organismo dell’Unione coinvolto nell’attuazione dell’acquis di Schengen, nella misura in cui svolge funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell’applicazione operativa delle disposizioni dell’acquis di Schengen, siano verificate nell’ambito della valutazione di uno Stato membro, è opportuno che gli osservatori di detto organo od organismo non partecipino alle discussioni sui risultati relativi all’attività di tale organo od organismo dell’Unione.
La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e di monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell’Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Tale valutazione delle vulnerabilità dovrebbe essere presa in considerazione nella preparazione delle attività di valutazione e di monitoraggio, garantendo in tal modo una conoscenza situazionale aggiornata. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e di monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l’orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, è anche necessario intensificare ulteriormente le sinergie con i meccanismi e le piattaforme pertinenti gestiti dalle agenzie dell’Unione e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e con la supervisione, a opera della Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all’implementazione dei sistemi informatici del settore, nonché con i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità, se del caso.
Durante la valutazione è opportuno prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen, oltre a svolgere valutazioni separate in merito alla corretta attuazione e applicazione dei requisiti dell’acquis di Schengen in materia di protezione dei dati. Dovrebbero essere messe in atto misure supplementari destinate al rafforzamento della capacità del meccanismo di valutazione e di monitoraggio di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei settori d’intervento in esame. È opportuno che i valutatori Schengen ricevano un’adeguata formazione in merito, che le informazioni pertinenti fornite dalla FRA siano utilizzate meglio e che i suoi esperti siano maggiormente coinvolti nella progettazione e nell’attuazione delle valutazioni. Inoltre, è opportuno prevedere la possibilità che nella programmazione e progettazione delle valutazioni siano presi in considerazione, di propria iniziativa, gli elementi di prova resi pubblici o trasmessi tramite meccanismi di monitoraggio indipendenti o da terzi interessati, quali difensori civici, autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali e organizzazioni non governative e internazionali. Nell’ambito dell’attuazione delle valutazioni e, in particolare, dello svolgimento delle visite, per soggetti e terzi che sostengono gli Stati membri si dovrebbero intendere quelli che sono giuridicamente o contrattualmente legati a questi ultimi e autorizzati a svolgere determinati compiti per loro conto nell’applicazione dell’acquis di Schengen. Nell’elaborare le relazioni di valutazione dovrebbero essere prese in considerazione solo le informazioni verificate nel corso dell’attività di valutazione.
È opportuno che il meccanismo di valutazione e di monitoraggio instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto alle forme e ai metodi da applicare nelle attività di valutazione e di monitoraggio, al ricorso a esperti altamente qualificati e al seguito da dare ai risultati delle valutazioni.
Le forme di valutazione e i metodi dovrebbero essere resi più flessibili al fine di accrescere l’efficienza del meccanismo di valutazione e di monitoraggio e la sua capacità di adattarsi alle nuove circostanze e agli sviluppi legislativi e di razionalizzare l’uso delle risorse degli Stati membri, della Commissione e degli organi e organismi dell’Unione. La valutazione dovrebbe assumere principalmente la forma di valutazioni periodiche tramite visite. Le valutazioni senza preavviso e le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate in modo equilibrato, sulla base di analisi dei rischi, in seguito all’adozione di nuovi atti legislativi o sulla base di informazioni ottenute dalla Commissione in conformità del presente regolamento. È opportuno definire chiaramente le forme di valutazione. A seconda del settore d’intervento e della natura dell’attività di valutazione e di monitoraggio, il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe consentire la valutazione simultanea di più Stati membri e, in casi eccezionali, la valutazione interamente o parzialmente da remoto, come anche la valutazione combinata di diversi settori d’intervento. Nell’ambito del meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe essere possibile elaborare relazioni globali di valutazione degli Stati membri, che ne valutino le prestazioni complessive nell’applicazione dell’acquis di Schengen.
Le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate per fornire un’analisi delle pratiche degli Stati membri nell’attuazione dell’acquis di Schengen. Esse dovrebbero essere finalizzate a valutare l’attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, come pure a valutare questioni comuni a più settori d’intervento o le pratiche degli Stati membri che affrontano sfide analoghe.
Le visite senza preavviso dovrebbero svolgersi, a seconda dello scopo, solo con notifica preliminare a breve termine o senza notifica preliminare allo Stato membro interessato ed essere basate sulle analisi dei rischi o altri motivi pertinenti, se del caso. Dovrebbe essere possibile organizzare visite senza preavviso per valutare l’applicazione dell’acquis di Schengen alle frontiere interne, i problemi emergenti o sistemici che potrebbero avere ripercussioni significative sul funzionamento dello spazio Schengen o i casi in cui vi siano motivi di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell’acquis di Schengen. Le visite senza preavviso dovrebbero di norma aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. Le visite senza preavviso e che hanno luogo senza notifica preliminare dovrebbero svolgersi al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dall’acquis di Schengen, in particolare alle frontiere interne e in risposta a indicazioni fondate circa gravi violazioni dei diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen. In simili casi notificare la visita in via preliminare impedirebbe di conseguirne gli obiettivi. Per le visite senza preavviso riguardanti la valutazione dell’applicazione dell’acquis di Schengen alle frontiere interne dovrebbe essere possibile verificare, in particolare, se sono assenti i controlli di frontiera alle frontiere interne, e in special modo che l’esercizio dei poteri di polizia o di qualsiasi altro potere pubblico esercitato nella zona di frontiera interna non abbia effetti equivalenti alle verifiche di frontiera.
La programmazione delle attività svolte in virtù del presente regolamento tramite programmi di valutazione pluriennali e annuali ha già dimostrato il suo valore aggiunto nel garantire prevedibilità e certezza. Pertanto la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adottare programmi di valutazione pluriennali e annuali. Tali programmi dovrebbero essere dotati della flessibilità necessaria per potersi adattare alla natura dinamica dell’acquis di Schengen nel tempo. In caso di forza maggiore, è opportuno adeguare tali programmi, d’intesa con gli Stati membri interessati, senza che sia necessario modificarli formalmente. Il programma di valutazione pluriennale, adottato per sette anni, dovrebbe poter indicare, se del caso, i settori prioritari specifici, nell’ambito dei settori d’intervento, che devono essere oggetto di valutazione periodica. Questo approccio dovrebbe permettere maggiore flessibilità, una migliore definizione delle priorità e un uso più equilibrato e strategico di tutti gli strumenti disponibili. L’estensione del programma di valutazione pluriennale da cinque a sette anni dovrebbe inoltre consentire di esercitare un monitoraggio rafforzato, più attento e più mirato degli Stati membri senza ridurre il livello di controllo.
Le attività di valutazione e di monitoraggio dovrebbero essere svolte da squadre composte da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Tali rappresentanti ed esperti dovrebbero possedere adeguate qualifiche, fra cui solide conoscenze teoriche ed esperienza, e avrebbero dovuto intraprendere la pertinente formazione esistente. La Commissione dovrebbe assicurare corsi di formazione per valutatori Schengen in tutti i pertinenti settori d’intervento comprendenti elementi di diritti fondamentali e il corretto funzionamento delle autorità. La formazione ricevuta da un esperto per diventare valutatore Schengen dovrebbe poter consentire il riconoscimento a livello nazionale delle sue competenze, conoscenze e abilità acquisite durante tale formazione. Se per un settore d’intervento non sono disponibili corsi di formazione con conseguente mancanza di esperti formati, un esperto che aspiri a diventare valutatore Schengen dovrebbe poter accompagnare una missione di valutazione in qualità di esperto tirocinante.
Per garantire la partecipazione di un numero sufficiente di esperti qualificati in modo più rapido e meno oneroso, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe costituire e mantenere un gruppo di esperti. Il gruppo dovrebbe essere la fonte primaria di esperti per le attività di valutazione e di monitoraggio. Ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un esperto per settore di intervento in cui è valutato, a meno che la designazione incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali.
È opportuno prevedere maggiore flessibilità per quanto riguarda le dimensioni delle squadre di valutazione e di monitoraggio al fine di aumentare l’efficienza e ridurre gli oneri amministrativi. Pertanto la Commissione dovrebbe definire e adattare le dimensioni delle squadre in funzione delle esigenze e delle sfide relative a ciascuna attività di valutazione e di monitoraggio, mantenendo nel contempo un equilibrio tra il numero di rappresentanti della Commissione e di esperti degli Stati membri, al fine di rispecchiare i principi di responsabilità condivisa e inter pares. È opportuno trovare un equilibrio tra i principi della responsabilità condivisa e della prevedibilità e la necessità di flessibilità durante il processo di selezione degli esperti. Nel costituire le squadre, la Commissione dovrebbe pertanto garantire, nella misura del possibile, l’equilibrio geografico e la necessità di profili diversi e di rotazione. È opportuno prestare particolare attenzione alla capacità delle amministrazioni nazionali di far sì che la designazione di esperti nelle attività di valutazione e di monitoraggio non gravi in misura eccessiva sugli Stati membri né sulla situazione individuale degli esperti. Gli esperti invitati per valutazioni specifiche e le rispettive autorità nazionali dovrebbero rispondere positivamente agli inviti, e dovrebbe essere possibile rifiutare un invito unicamente se debitamente giustificato per gravi motivi professionali o personali.
I costi operativi delle attività di valutazione e di monitoraggio, quali viaggio, vitto e alloggio, dovrebbero essere a carico del bilancio dell’Unione. Eventuali indennità giornaliere aggiuntive di esperti nazionali che partecipano alle missioni di valutazione e di monitoraggio e i costi di personale sostenuti per sostituire tali esperti in caso di assenza dovrebbero poter essere coperti dai programmi nazionali degli Stati membri nell’ambito dei pertinenti fondi dell’Unione, conformemente agli obiettivi e alle norme applicabili a tali fondi.
Le relazioni di valutazione dovrebbero essere concise e sintetiche. Esse dovrebbero concentrarsi sulle carenze che hanno ripercussioni significative e mettere in evidenza i settori in cui potrebbero essere apportati miglioramenti notevoli. I risultati di minore entità non dovrebbero figurare nelle relazioni. Al termine dell’attività di valutazione la squadra dovrebbe comunque comunicare tali risultati allo Stato membro valutato, comprese le autorità responsabili del pertinente meccanismo nazionale di controllo della qualità. La squadra dovrebbe cercare attivamente di individuare le migliori pratiche, che dovrebbero essere aggiunte alle relazioni. In particolare, ai fini della relazione dovrebbero essere evidenziate come migliori pratiche le misure nuove e innovative che migliorano notevolmente l’attuazione delle norme comuni e che potrebbero essere messe in pratica da altri Stati membri.
Le relazioni di valutazione dovrebbero di norma contenere raccomandazioni sul modo per correggere le carenze riscontrate,comprese le violazioni dei diritti fondamentali, ed essere adottate immediatamente in un unico atto dalla Commissione mediante un atto di esecuzione con procedura d’esame a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio8. Riunire la relazione e le raccomandazioni in un unico documento e con una procedura unica di adozione rafforza il collegamento intrinseco tra i risultati della valutazione e le raccomandazioni. Inoltre, la contestuale pubblicazione della relazione e delle raccomandazioni dovrebbe consentire agli Stati membri di colmare le carenze in modo più rapido ed efficiente. Nel contempo il ricorso alla procedura d’esame dovrebbe garantire il coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale che conduce all’adozione delle raccomandazioni.
Tuttavia, per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, assicurare un loro migliore coordinamento a livello di Unione e far sì che fra di loro vi sia una maggiore pressione tra pari, è opportuno conferire al Consiglio la competenza di esecuzione per l’adozione di raccomandazioni recanti provvedimenti correttivi in determinati casi, nonché per la chiusura dei piani d’azione in determinati casi, dato il suo ruolo politico nell’esercitare tale pressione tra pari. Detta competenza di esecuzione è giustificata dal fatto che, a norma dell’articolo 70 TFUE, sono state conferite al Consiglio competenze specifiche in materia di valutazione reciproca dell’attuazione delle politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa rispecchia adeguatamente l’obiettivo di un meccanismo di valutazione basato su tale lex specialis, che, in questo particolare settore, consiste nello svolgere una funzione complementare di monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione pratica delle politiche dell’Unione mediante valutazioni inter pares. Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare raccomandazioni nei casi che presentano un’importanza politica e un interesse generale per il funzionamento dello spazio Schengen. Dovrebbero essere considerati tali i casi in cui lo Stato membro valutato contesti in modo sostanziale il contenuto del progetto della relazione di valutazione o la natura di un risultato, dimostrando in tal modo che durante la valutazione possono essere sorti problemi potenziali. Lo stesso dovrebbe valere qualora una valutazione concluda che esiste una grave carenza, nel caso delle valutazioni tematiche, o nel caso di prime valutazioni. Analogamente, nell’ambito del suo ruolo nella fase di monitoraggio del meccanismo di valutazione e monitoraggio, il Consiglio dovrebbe adottare decisioni di esecuzione che approvino la chiusura dei piani d’azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni.
Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche per garantire la rapida adozione di misure correttive. Dato il rischio che rappresentano tali carenze, lo Stato membro valutato, non appena ne è informato, dovrebbe iniziare immediatamente ad attuare provvedimenti volti a correggerla, se necessario anche mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari opportuni. I provvedimenti correttivi dovrebbero essere soggetti a scadenze più brevi e a un controllo politico e un monitoraggio più rigorosi durante l’intero processo. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Consiglio quando una valutazione rileva una grave carenza, anche qualora si ritenga che una grave carenza costituisca un rischio per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza nello spazio Schengen. La Commissione dovrebbe trasmettere la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo e organizzare una nuova visita entro un anno dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato. In seguito alla nuova visita la Commissione dovrebbe presentare una relazione di nuova visita al Consiglio.
L’individuazione di una grave carenza richiede una valutazione approfondita caso per caso sulla base di criteri chiari, che potrebbero variare in funzione del settore d’intervento, in merito alla natura, alla portata e alle potenziali ripercussioni dei problemi. La classificazione di un risultato come grave carenza potrebbe dipendere da diversi elementi chiave relativi all’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e da una diversa combinazione di fattori. Dovrebbe tuttavia essere considerata grave una carenza che si ritiene possa costituire una violazione dei diritti fondamentali o abbia, o possa avere nel tempo, ripercussioni negative significative su uno o più Stati membri o sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Qualora una relazione di valutazione individui una grave carenza nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, possono applicarsi gli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe comprendere una forte componente di follow-up e di monitoraggio. A tale componente dovrebbe provvedere la Commissione, in stretta cooperazione con il Consiglio e, se del caso, il Parlamento europeo, senza creare un onere sproporzionato per i soggetti coinvolti. Le valutazioni dovrebbero essere seguite con piani d’azione. Nel redigere i piani d’azione, gli Stati membri valutati dovrebbero tenere pienamente conto delle possibilità di finanziamento offerte dall’Unione e utilizzare al meglio tali risorse. Per accelerare il processo la Commissione dovrebbe trasmettere esami dell’adeguatezza dei piani d’azione, per esempio in forma di lettera. Per garantire un follow-up tempestivo, qualora i servizi della Commissione non considerino adeguato il piano d’azione, lo Stato membro interessato dovrebbe essere tenuto a presentare un piano d’azione riveduto entro un mese dal ricevimento dell’esame. La frequenza delle relazioni di follow-up sull’attuazione dei piani d’azione trasmesse dallo Stato membro alla Commissione e al Consiglio dovrebbe essere, di norma, ogni sei mesi. Tuttavia, la Commissione dovrebbe poter indicare una frequenza diversa per tali relazioni, compresa una frequenza ridotta, per esempio nei casi in cui la valutazione abbia individuato soltanto risultati nella categoria «richiede miglioramenti».
È opportuno che la Commissione abbia la possibilità di organizzare nuove visite e visite di verifica nell’ambito delle sue attività di monitoraggio. Le nuove visite dovrebbero essere organizzate per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione di un piano d’azione a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza o di una prima valutazione che abbia concluso che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per applicare l’acquis di Schengen nel settore d’intervento valutato. La relazione di nuova visita dovrebbe esporre i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni e appurare se la grave carenza è stata colmata. La relazione dovrebbe poter essere corredata, se necessario, di raccomandazioni. Come mezzo per esercitare la pressione tra pari, il Consiglio dovrebbe poter esprimere la sua posizione in merito alla relazione e invitare la Commissione a proporre raccomandazioni.
Le visite di verifica dovrebbero poter essere svolte per monitorare i progressi nell’attuazione di un piano d’azione a seguito di una valutazione che non abbia rivelato una grave carenza, se ritenuto necessario. È opportuno organizzare sempre una visita di verifica prima di chiudere un piano d’azione a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza e di una prima valutazione. In termini di obblighi organizzativi e di rendicontazione, le visite di verifica dovrebbero essere meno onerose delle visite di valutazione. In particolare dovrebbero mobilitare squadre più piccole e non dovrebbero evidenziare nuovi risultati né richiedere l’adozione di una relazione. Il Consiglio dovrebbe essere coinvolto più attivamente nella fase di monitoraggio, dovrebbe essere informato dalla Commissione per iscritto, per esempio in forma di lettera, dell’esito delle visite di verifica e dovrebbe approvare la chiusura dei piani d’azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni, sulla base di una proposta della Commissione.
È essenziale che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano regolarmente discussioni per accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e incoraggino gli Stati membri a colmare le carenze riscontrate, se del caso. In particolare, il Consiglio dovrebbe esercitare il suo ruolo politico in relazione alla governance dello spazio Schengen esaminando le relazioni presentate dalla Commissione e tenendo discussioni politiche sull’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e sul corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. La Commissione dovrebbe contribuire in misura adeguata ad agevolare tali discussioni, adottando fra l’altro una relazione annuale globale riguardante le valutazioni effettuate nell’anno precedente e lo stato di attuazione delle raccomandazioni. Sulla base di tale relazione e di tali risultati, il Consiglio dovrebbe tenere discussioni orizzontali al fine di contribuire all’attuazione più efficiente e rapida delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi correlati.
Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito dal presente regolamento dovrebbe svolgere una funzione complementare di monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione pratica delle politiche dell’Unione attraverso una valutazione inter pares. Non dovrebbe essere compromessa la competenza generale della Commissione di sovrintendere l’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea mediante le procedure di infrazione.
Lo status di classificazione delle relazioni di valutazione e di nuova visita dovrebbe essere quello di «informazioni sensibili non classificate» conformemente alle norme di sicurezza applicabili di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione10. Le relazioni dovrebbero essere classificate «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione11, qualora tale classificazione sia necessaria a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di detta decisione o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro valutato.
Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell’articolo 70, ultima frase, TFUE, sottolineato all’articolo 12, lettera c), del trattato sull’Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è opportuno che il Consiglio e la Commissione informino il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati delle valutazioni. Inoltre, qualora la Commissione presentasse una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all’articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del suo regolamento interno12, dovrebbe consultare il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 27 luglio 202113.
Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell’assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio14. Al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi e organismi dell’Unione nell’assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire programmi di valutazione pluriennali e annuali, l’elaborazione e l’aggiornamento di un questionario standard e l’adozione di relazioni di valutazione e di nuova visita al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a una grave carenza, imperativi motivi d’urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
L’Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio15.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen16 che rientrano nei settori di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio17.
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen18 che rientrano nei settori di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio19.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen20 che rientrano nei settori di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio21.
Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria e la Romania, e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.
Considerato che la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria, la Romania e la Croazia è già stata completata ai sensi dei rispettivi atti di adesione, la verifica di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento non dovrebbe essere nuovamente effettuata nei confronti di tali Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino l’acquis di Schengen in maniera efficace, efficiente e corretta, contribuendo in tal modo al mantenimento della fiducia reciproca tra gli Stati membri e al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.
2. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito prevede lo svolgimento di attività di valutazione e di monitoraggio oggettive e imparziali finalizzate a:
a) verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri in cui si applica integralmente e negli Stati membri in cui, a norma dei pertinenti protocolli allegati al TUE e al TFUE, si applica in parte;
b) verificare che le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti pertinenti dell’acquis di Schengen siano soddisfatte negli Stati membri nei cui confronti non è stata presa una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell’acquis di Schengen devono applicarsi integralmente o parzialmente, eccettuati gli Stati membri la cui valutazione sarà già stata completata al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le valutazioni possono riguardare tutti gli aspetti dell’acquis di Schengen e tengono conto del funzionamento delle autorità che applicano detto acquis. Le valutazioni possono riguardare in particolare i seguenti settori d’intervento: gestione delle frontiere esterne, assenza di controlli alle frontiere interne, politica in materia di visti, rimpatri, sistemi IT su larga scala a sostegno dell’applicazione dell’acquis di Schengen, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e protezione dei dati.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «acquis di Schengen»: le disposizioni integrate nell’ambito dell’Unione ai sensi del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e gli atti basati su detto acquis o a esso altrimenti connessi;
2) «prima valutazione»: una valutazione intesa a verificare se uno Stato membro vincolato dall’acquis di Schengen e per il quale non sono stati eliminati i controlli alle frontiere interne soddisfa le condizioni per applicare integralmente l’acquis di Schengen, o a verificare se uno Stato membro che non partecipa all’acquis di Schengen e che è stato autorizzato dal Consiglio ad applicare parzialmente l’acquis di Schengen soddisfa le condizioni per applicare in parte detto acquis;
3) «valutazione periodica»: una valutazione inclusa nel programma di valutazione pluriennale e nei programmi di valutazione annuali e intesa a verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte di uno Stato membro per valutarne le prestazioni complessive nell’applicazione dell’acquis di Schengen;
4) «valutazione senza preavviso»: una valutazione non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali e intesa a verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori d’intervento;
5) «valutazione tematica»: una valutazione inclusa nel programma di valutazione annuale e intesa a fornire un’analisi della legislazione o delle pratiche degli Stati membri nell’applicazione dell’acquis di Schengen o nell’applicazione di sue parti specifiche in più Stati membri;
6) «visita»: una visita presso uno Stato membro o i suoi consolati intesa a svolgere un’attività di valutazione o di monitoraggio;
7) «nuova visita»: una visita supplementare a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza o di una prima valutazione che abbia concluso che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis di Schengen;
8) «visita di verifica»: una visita supplementare, diversa da una nuova visita, effettuata per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione di un piano d’azione;
9) «risultato non conforme»: una valutazione di un risultato secondo la quale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, o la loro attuazione, non sono conformi alle disposizioni giuridicamente vincolanti dell’acquis di Schengen;
10) «grave carenza»: una valutazione generale della situazione attribuita a uno o più risultati non conformi che riguardano l’applicazione efficace dell’acquis di Schengen e che, singolarmente o in combinazione, rischiano di costituire una violazione dei diritti fondamentali o che hanno o rischiano di avere nel tempo ripercussioni negative significative su uno o più Stati membri ovvero sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne;
11) «squadra»: un gruppo di esperti designati dagli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che svolgono attività di valutazione e di monitoraggio;
12) «osservatore»: un esperto designato da un organo, od organismo dell’Unione di cui all’articolo 7 che partecipa a un’attività di valutazione o di monitoraggio;
13) «esperto tirocinante»: un esperto designato da uno Stato membro o da un rappresentante della Commissione affinché riceva una formazione per diventare valutatore Schengen.
Art. 3 Responsabilità e dovere di cooperazione
1. Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell’attuazione del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, con il contributo dei pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7 secondo i rispettivi mandati.
2. La Commissione ha un ruolo di coordinamento generale in relazione alla stesura dei programmi di valutazione annuali e pluriennali, all’elaborazione dei questionari, alla definizione dei calendari delle visite, allo svolgimento delle visite e alla stesura delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni. Essa provvede inoltre ad assicurare l’attuazione delle attività di follow-up e di monitoraggio.
3.
Il Consiglio adotta raccomandazioni in caso di gravi carenze, prime valutazioni, valutazioni tematiche e nel caso in cui lo Stato membro valutato contesti in modo sostanziale il progetto di relazione di valutazione contenente progetti di raccomandazioni. Nell’ambito della fase di monitoraggio del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, il Consiglio adotta decisioni di esecuzione relative alla chiusura dei piani d’azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni.
Il Consiglio svolge il suo ruolo politico in relazione alla governance dello spazio Schengen discutendo le relazioni presentate dalla Commissione in conformità dell’articolo 25, anche sullo stato di attuazione dei piani d’azione, e tenendo discussioni politiche sull’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e sul corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. A tal fine, la Commissione e il Consiglio cooperano pienamente in tutte le fasi del meccanismo di valutazione e di monitoraggio attuato a norma del presente regolamento. In particolare, la Commissione fornisce al Consiglio informazioni pertinenti e tempestive in relazione alla programmazione e all’attuazione delle attività di valutazione e di monitoraggio.
4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni per assicurare l’efficace attuazione del presente regolamento.
5.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta a sostenere e assistere la Commissione e le squadre nell’esecuzione delle attività di valutazione e di monitoraggio.
Gli Stati membri garantiscono che la Commissione e le squadre che svolgono attività di valutazione e di monitoraggio siano in grado di eseguire efficacemente i loro compiti, in particolare consentendole di rivolgersi direttamente alle persone competenti e un accesso pieno e senza ostacoli a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti richiesti per l’attività di valutazione o di monitoraggio, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni. L’accesso alle pertinenti informazioni classificate è concesso ai membri delle squadre e agli osservatori in possesso di idoneo nulla osta di sicurezza rilasciato da un’autorità competente.
6.
Spetta alla Commissione provvedere all’organizzazione pratica del viaggio da e verso lo Stato membro visitato, dei rappresentanti della Commissione e degli esperti degli Stati membri partecipanti alle squadre.
Sono a carico della Commissione le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite e dall’esperto tirocinante di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Spetta allo Stato membro visitato provvedere al necessario trasporto sul posto, fatta eccezione per le visite senza preavviso.
Art. 4 Forme di valutazione
1. Le valutazioni possono assumere una delle seguenti forme:
a) prime valutazioni;
b) valutazioni periodiche;
c) valutazioni senza preavviso;
d) valutazioni tematiche.
2. La Commissione organizza prime valutazioni dopo che uno Stato membro si è dichiarato pronto per essere valutato.
3. La Commissione può organizzare valutazioni senza preavviso, in particolare:
a) per valutare l’applicazione dell’acquis di Schengen alle frontiere interne;
b) quando viene a conoscenza di problemi emergenti o sistemici che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne, comprese circostanze che costituiscano una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nell’ambito di tale spazio;
c) quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell’acquis di Schengen, ivi compreso quando ha motivo di ritenere di essere in presenza di gravi violazioni dei diritti fondamentali.
4. La Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare l’attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, o per valutare questioni comuni a più settori d’intervento o pratiche di Stati membri che affrontano sfide analoghe.
Art. 5 Forme di attività di monitoraggio
Le attività di monitoraggio possono assumere le seguenti forme:
a) esame di piani d’azione e relazioni di follow-up presentati dagli Stati membri valutati;
b) nuove visite;
c) visite di verifica.
Art. 6 Metodi di valutazione e di monitoraggio
Le attività di valutazione e di monitoraggio di cui agli articoli 4 e 5 possono essere svolte tramite visite e questionari o, in via eccezionale, altri metodi da remoto.
Ogni metodo di valutazione e di monitoraggio può essere usato indipendentemente o in combinazione con un altro metodo, se del caso.
Art. 7 Cooperazione con organi e organismi dell’Unione
1.
La Commissione coopera con i pertinenti organi e organismi dell’Unione che partecipano all’attuazione dell’acquis di Schengen e con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).
La Commissione può concludere accordi con tali organi e organismi dell’Unione per facilitare la cooperazione per quanto riguarda l’attuazione del presente regolamento.
2.
La Commissione può chiedere agli organi e organismi dell’Unione di cui al paragrafo 1 di fornire, conformemente ai rispettivi mandati, informazioni, dati statistici o analisi dei rischi, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri, al fine di migliorare la conoscenza situazionale ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896 in merito all’attuazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri.
Lo Stato membro valutato può formulare osservazioni in merito alle informazioni fornite a norma del primo comma.
Art. 8 Cooperazione con Frontex
1.
Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri un’analisi dei rischi allo scopo di stabilire il programma di valutazione annuale di cui all’articolo 13 del presente regolamento.
L’analisi dei rischi di cui al primo comma comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere e contiene raccomandazioni su specifiche sezioni delle frontiere esterne, specifici valichi di frontiera e specifici siti rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22 negli Stati membri da valutare l’anno successivo, conformemente al programma di valutazione pluriennale stabilito a norma dell’articolo 12.
2.
Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un’analisi dei rischi distinta contenente raccomandazioni relative a valutazioni senza preavviso da effettuarsi l’anno successivo, indipendentemente dall’ordine degli Stati membri da valutare ogni anno conformemente al programma di valutazione pluriennale stabilito a norma dell’articolo 12.
Le raccomandazioni di cui al primo comma possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne, di almeno 10 specifici valichi di frontiera e di almeno 10 specifici siti rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE, nonché altre informazioni utili.
Art. 9 Cooperazione con Europol
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) 2016/794, Europol fornisce consulenza, analisi, relazioni e altre informazioni pertinenti a sostegno dell’attuazione del presente regolamento.
Art. 10 Sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio
1. Nel preparare le attività di valutazione e di monitoraggio, la Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e di monitoraggio degli organi e organismi dell’Unione che partecipano all’attuazione dell’acquis di Schengen, in particolare la valutazione delle vulnerabilità, e della FRA, nonché di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti, per accrescere la consapevolezza del funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti. Se disponibili, la Commissione può, d’intesa con lo Stato membro valutato, utilizzare i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità.
2. Le raccomandazioni a norma del presente regolamento sono complementari alle raccomandazioni formulate a norma dell’articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896 nell’ambito della valutazione delle vulnerabilità.
3.
La Commissione può condividere con gli organi e organismi dell’Unione e nazionali di cui al paragrafo 1, in modo sicuro e tempestivo, i dettagli delle relazioni di valutazione, dei piani d’azione e degli aggiornamenti sull’attuazione dei piani d’azione.
Le informazioni di cui al primo comma sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell’Unione interessati.
Art. 11 Informazioni trasmesse da terzi
Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 1, nel programmare e attuare le attività di valutazione e di monitoraggio, la Commissione può tenere conto delle informazioni relative all’attuazione dell’acquis di Schengen trasmesse da terzi, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali.
La Commissione informa gli Stati membri delle informazioni fornite da terzi ritenute da essa pertinenti per la programmazione delle attività di valutazione e di monitoraggio. Gli Stati membri hanno in seguito l’opportunità di presentare osservazioni sulla sostanza di tali informazioni.