Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, e l’articolo 79, paragrafi 2 e 4,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione, caratterizzate dalla necessità, per gli Stati membri, di sostenere forti sistemi di accoglienza, asilo, integrazione e migrazione, è cruciale prevenire e gestire adeguatamente le situazioni di pressione in modo solidale e sostituire gli arrivi irregolari e pericolosi con percorsi legali e sicuri, investendo in una gestione efficiente e coordinata della migrazione nell’Unione, per conseguire l’obiettivo dell’Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
L’importanza di un approccio coordinato da parte dell’Unione e degli Stati membri è indicata nell’agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015, che ha sottolineato l’esigenza di una politica comune chiara e coerente che ripristini la fiducia nella capacità dell’Unione di convogliare assieme gli sforzi europei e nazionali al fine di affrontare la questione migratoria e lavorare insieme in modo efficiente, nel rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri sancito dall’articolo 80 TFUE. Ciò è stato confermato nella revisione intermedia del 27 settembre 2017 e nelle relazioni del 14 marzo 2018 e del 16 maggio 2018 sui progressi compiuti.
Nelle conclusioni del 19 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha ribadito l’esigenza di un approccio globale, pragmatico e risoluto alla gestione della migrazione, volto a ristabilire il controllo delle frontiere esterne e ridurre gli arrivi irregolari e il numero di vittime in mare. Tale approccio dovrebbe essere basato sull’uso flessibile e coordinato di tutti gli strumenti a disposizione dell’Unione e degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato a garantire una sostanziale intensificazione dei rimpatri tramite azioni a livello sia dell’Unione che dello Stato membro, quali accordi e intese efficaci in materia di riammissione.
Per sostenere l’impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sull’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, allo scopo di realizzare una politica comune sostenibile dell’Unione in materia di asilo e immigrazione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate istituendo un Fondo Asilo, migrazione e integrazione («Fondo»).
Tutte le azioni finanziate a titolo del Fondo, comprese quelle realizzate in paesi terzi, dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell’acquis dell’Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, in particolare garantendo il rispetto dei principi della parità di genere, della non discriminazione e dell’interesse superiore del minore.
L’interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni riguardanti i minori migranti, compresi i rimpatri, tenendo pienamente conto del diritto del minore di esprimere il proprio parere.
Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti effettuati grazie ai fondi che lo hanno preceduto, in particolare il Fondo europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 per il periodo 2008-2013, il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi, istituito dalla decisione 2007/435/CE del Consiglio5 per il periodo 2007-2013, il Fondo europeo per i rimpatri, istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 per il periodo 2008-2013, e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7 per il periodo 2014-2020. Esso dovrebbe al contempo tenere conto di tutti i nuovi sviluppi pertinenti.
Il Fondo dovrebbe sostenere la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri e la gestione efficace dei flussi migratori, fra l’altro promuovendo misure comuni nel settore dell’asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento, l’ammissione umanitaria e il trasferimento da uno Stato membro all’altro di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale, rafforzando la protezione dei richiedenti asilo vulnerabili come i minori, sostenendo strategie di integrazione nonché sviluppando e consolidando la politica in materia di migrazione legale, per esempio mediante la fornitura di vie d’accesso sicure e legali all’Unione, che dovrebbe altresì concorrere ad assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione e il futuro del suo modello sociale nonché ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione.
Data la natura interna del Fondo e dato che il Fondo è il principale strumento di finanziamento per l’asilo e la migrazione a livello dell’Unione, esso dovrebbe sostenere primariamente azioni al servizio della politica interna dell’Unione in materia di asilo e migrazione in linea con gli obiettivi del Fondo stesso. Tuttavia, dato che talune azioni intraprese al di fuori dell’Unione contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Fondo e, in talune circostanze, possono apportare un valore aggiunto dell’Unione, il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione e del partenariato con i paesi terzi al fine di gestire la migrazione per rafforzare i percorsi di migrazione legale e favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi nonché promuovere la reintegrazione iniziale nei paesi terzi. Il sostegno fornito nell’ambito del Fondo non pregiudicherebbe l’attuale carattere volontario del reinsediamento e della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale nel quadro giuridico del sistema europeo comune di asilo che si applica al momento dell’adozione del presente regolamento.
Al fine di beneficiare delle competenze delle pertinenti agenzie decentrate, la Commissione dovrebbe garantire che le conoscenze e competenze di tali agenzie siano prese in considerazione per le materie di loro competenza nello sviluppo dei programmi degli Stati membri. Inoltre, il Fondo dovrebbe poter integrare le seguenti attività sostenute dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8, al fine di facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo: potenziando la cooperazione pratica, in particolare gli scambi di informazioni sull’asilo e le buone prassi; promuovendo il diritto dell’Unione e il diritto internazionale e contribuendo all’attuazione uniforme del diritto dell’Unione sull’asilo sulla base di norme elevate in materia di procedure di protezione internazionale, di condizioni di accoglienza e di valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione; permettendo la distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale; agevolando la convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale in tutta l’Unione; sostenendo le attività di reinsediamento degli Stati membri; e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi.
Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell’Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal diritto dell’Unione.
Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri e dell’Unione volti ad attuare pienamente e continuare a sviluppare il sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna.
I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica dell’Unione per la gestione della migrazione. Il Fondo dovrebbe contribuire a far sì che i cittadini di paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale arrivino nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, a dare prova di solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, e dovrebbe appoggiare efficacemente iniziative globali di reinsediamento permettendo all’Unione e agli Stati membri di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi. Il Fondo dovrebbe sostenere, sotto forma di incentivi finanziari, gli sforzi profusi dagli Stati membri per fornire protezione internazionale e una soluzione duratura ai rifugiati e agli sfollati che sono stati ammessi nell’ambito di programmi di reinsediamento o di ammissione umanitaria.
Considerando i flussi migratori diretti verso l’Unione e l’importanza di garantire l’integrazione e l’inclusione per le persone che arrivano in Europa, per le comunità locali e per il benessere a lungo termine delle nostre società e la stabilità delle nostre economie, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, anche nei settori prioritari individuati nel piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027. Il Fondo dovrebbe sostenere misure di integrazione specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi, nonché misure orizzontali intese a sviluppare la capacità degli Stati membri di mettere a punto strategie di integrazione, di rafforzare gli scambi e la cooperazione e di promuovere i contatti, il dialogo costruttivo e l’accettazione tra i cittadini di paesi terzi e la società di accoglienza.
Per accrescere l’efficienza, aumentare al massimo il valore aggiunto dell’Unione e assicurare che la risposta dell’Unione in termini di promozione dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate dal Fondo siano coerenti e complementari rispetto a quelle finanziate a titolo di altri strumenti dell’Unione, in particolare gli strumenti esterni, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio9, e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Il Fondo dovrebbe sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell’integrazione, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell’integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un’incidenza a più lungo termine dovrebbero essere finanziati nell’ambito del FSE+ e del FESR. In tale contesto, le autorità degli Stati membri competenti per l’attuazione del Fondo dovrebbero essere tenute a cooperare e a coordinarsi con le autorità designate dagli Stati membri ai fini della gestione degli interventi del FSE+ e del FESR e, ove necessario, a cooperare e a coordinarsi con le loro autorità di gestione e con le autorità di gestione di altri fondi dell’Unione che contribuiscono all’integrazione dei cittadini di paesi terzi.
L’ambito di applicazione delle misure di integrazione dovrebbe comprendere anche i beneficiari di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all’integrazione che tenga conto delle specificità di tale gruppo di riferimento. Qualora le misure di integrazione siano combinate con l’accoglienza, le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l’inclusione dei richiedenti asilo.
Nel settore dell’integrazione il Fondo dovrebbe essere attuato coerentemente con i principi di base comuni dell’Unione sull’integrazione, specificati nel piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027.
Gli Stati membri che lo desiderino dovrebbero poter prevedere nei rispettivi programmi che le misure di integrazione contemplino anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi, favorendo in tal modo l’unità familiare, nella misura necessaria all’efficace attuazione di tali misure. Per «parente stretto» si dovrebbero intendere il coniuge, il partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea retta del cittadino di paese terzo oggetto delle misure di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplate dal Fondo.
Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità degli Stati membri e dalle organizzazioni della società civile ai fini dell’integrazione e per agevolare l’accesso di tali entità ai finanziamenti a livello dell’Unione, il Fondo dovrebbe facilitare l’attuazione di azioni nel settore dell’integrazione da parte delle autorità nazionali, regionali e locali e delle organizzazioni della società civile, anche con il ricorso allo strumento tematico e accordando un tasso di cofinanziamento più elevato per queste azioni. A tale riguardo, almeno il 5 % della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico dovrebbe essere assegnato all’attuazione delle misure di integrazione da parte delle autorità locali e regionali.
Oltre al tasso di cofinanziamento previsto dal Fondo per i progetti, gli Stati membri sono incoraggiati a fornire finanziamenti a carico dei bilanci delle loro autorità pubbliche qualora tali finanziamenti siano fondamentali per la realizzazione di un progetto, in particolare nel caso in cui il progetto sia attuato da un’organizzazione della società civile.
Considerate le sfide economiche e demografiche a lungo termine a cui deve far fronte l’Unione e il carattere sempre più globalizzato della migrazione, è cruciale stabilire canali efficaci di migrazione legale nell’Unione affinché quest’ultima rimanga una meta attraente per la migrazione regolare, in linea con le esigenze economiche e sociali degli Stati membri, e assicurare la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e la crescita dell’economia dell’Unione, proteggendo al tempo stesso i lavoratori migranti dallo sfruttamento della manodopera.
È opportuno che il Fondo aiuti gli Stati membri a stabilire strategie e a consolidare e sviluppare le politiche in materia di migrazione legale e a migliorare le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, in particolare gli strumenti giuridici dell’Unione per la migrazione legale. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni e migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e i vari livelli governativi, nonché tra gli Stati membri.
Un’efficace e dignitosa politica di rimpatrio è parte integrante dell’approccio globale alla migrazione perseguito dall’Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio, stabilite in particolare dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11, ponendo particolare enfasi sul rimpatrio volontario, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, per esempio misure volte a facilitare e garantire un rimpatrio e una riammissione sicuri e dignitosi e una reintegrazione sostenibile dei rimpatriati, anche attraverso la fornitura di un sostegno in denaro o in natura.
Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario e dovrebbero garantire rimpatri efficaci, sicuri e dignitosi. Per promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio e di un sostegno alla reintegrazione iniziale. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell’interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia.
Benché i rimpatri volontari debbano prevalere su quelli forzati, essi sono tuttavia interconnessi e si rafforzano reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad aumentare la complementarità di queste due forme. La possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce un elemento importante per l’integrità dei sistemi di asilo e di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare ed effettuare gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell’Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati.
Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati, con particolare attenzione alle loro esigenze umanitarie e di protezione negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione dei rimpatriati. È opportuno prestare particolare attenzione alle persone vulnerabili.
La riammissione effettiva di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare da parte di paesi terzi è parte integrante della politica di rimpatrio dell’Unione e costituisce uno strumento fondamentale per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favorisce il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. La cooperazione in materia di riammissione rappresenta un elemento importante nell’ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l’attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci le politiche di rimpatrio a livello nazionale e dell’Unione.
Oltre a sostenere il rimpatrio delle persone come previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la migrazione irregolare e la tratta di migranti e a incoraggiare il rispetto delle norme in materia di migrazione legale, così da preservare l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.
L’impiego di migranti irregolari compromette lo sviluppo di una politica di mobilità dei lavoratori basata su programmi di migrazione legale e mette in pericolo i diritti dei lavoratori migranti, rendendo questi ultimi vulnerabili alle violazioni e all’abuso dei diritti. Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell’attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12, che vieta l’assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto.
Il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell’attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio13, che prevede disposizioni sull’assistenza, sul sostegno e sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani. Tali misure, comprese quelle intese a identificare tempestivamente le vittime della tratta di esseri umani e a orientarle verso servizi specializzati, dovrebbero tenere conto della natura specifica di genere della tratta di esseri umani e dei minori vittime della tratta.
Il Fondo dovrebbe integrare le attività intraprese nel settore del rimpatrio dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio14, senza che ciò comporti un ulteriore flusso di finanziamenti a tale Agenzia.
In linea con il principio di efficienza, è opportuno ricercare sinergie e coerenza con altri fondi dell’Unione ed evitare sovrapposizioni tra le azioni.
Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie, in particolare tra il Fondo e altri programmi dell’Unione, compresi quelli in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo per un’azione del Fondo e di un altro programma dell’Unione. Tale finanziamento cumulativo non dovrebbe superare i costi totali ammissibili di tale azione. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare gli stessi costi o le stesse spese nell’ambito del Fondo e di un altro programma dell’Unione proporzionalmente.
È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute nell’ambito del Fondo siano svolte in sinergia e coerenza con altre attività esterne all’Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. In particolare, nell’attuazione di tali azioni si dovrebbe perseguire la piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali della politica esterna dell’Unione, con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione nonché con gli impegni internazionali dell’Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe concentrarsi su azioni di sostegno non orientate allo sviluppo e servire l’interesse delle politiche interne dell’Unione e dovrebbero essere coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione. Il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse per la politica migratoria dell’Unione.
È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su azioni per le quali l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto alle azioni isolate degli Stati membri. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione nei settori dell’asilo e della migrazione conformemente all’articolo 80 TFUE.
Nel promuovere azioni sostenute dal Fondo, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero fornire informazioni nella lingua o nelle lingue del pubblico destinatario. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti dovrebbero fare riferimento alla loro provenienza quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari dovrebbero garantire che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figuri l’emblema dell’Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell’Unione.
La Commissione dovrebbe poter utilizzare le risorse finanziarie nell’ambito del Fondo per promuovere le migliori prassi e lo scambio di informazioni sull’attuazione del Fondo.
La Commissione dovrebbe pubblicare tempestivamente informazioni sul sostegno fornito dallo strumento tematico in regime di gestione diretta o indiretta e dovrebbe, se del caso, aggiornare tali informazioni. Dovrebbe essere possibile ordinare i dati per obiettivo specifico, nome del beneficiario, importo impegnato giuridicamente nonché natura e finalità della misura.
Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione, anche in relazione al ricorso al sostegno operativo nell’ambito del Fondo, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori dell’asilo e del rimpatrio, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di asilo e rimpatrio, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/201315 emergono carenze nel settore in questione.
Il Fondo dovrebbe garantire che vi sia una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. Al fine di soddisfare gli obblighi di trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare informazioni sui programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. In linea con il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio16, ogni Stato membro dovrebbe garantire che, entro sei mesi dall’approvazione del suo programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sul suo programma, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri che consistono in importi fissi figuranti nell’allegato I e in importo calcolato in base ai criteri di cui a tale allegato e che rispecchi le esigenze e le pressioni sperimentate dai vari Stati membri nei settori dell’asilo, della migrazione, dell’integrazione e del rimpatrio. In considerazione delle particolari esigenze degli Stati membri che hanno registrato il maggior numero di domande di asilo pro capite nel 2018 e nel 2019, è opportuno aumentare gli importi fissi per Cipro, Malta e la Grecia.
Gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori, sopperire alle esigenze nel rispetto della gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nel rispetto dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, e favorire la migrazione legale e lottare contro la migrazione irregolare tramite rimpatri efficaci, sicuri e dignitosi, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà del periodo di programmazione in funzione di criteri obiettivi. Tale importo dovrebbe basarsi sui dati statistici, conformemente all’allegato I, per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri.
Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi comprendano azioni che perseguano gli obiettivi specifici del Fondo, che le priorità prescelte siano conformi alle misure di attuazione previste all’allegato II, e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell’obiettivo strategico generale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero, in linea di principio, prevedere una dotazione minima intesa a potenziare e sviluppare il sistema europeo comune di asilo, rafforzare e favorire la migrazione legale verso gli Stati membri, secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché promuovere l’effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi e contribuirvi.
Poiché le sfide nel settore della migrazione sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l’assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell’Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell’Unione, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata, attraverso uno strumento tematico, ad azioni specifiche, ad azioni dell’Unione, ad azioni delle autorità locali e regionali, all’assistenza emergenziale, al reinsediamento e alle ammissioni umanitarie nonché a un sostegno aggiuntivo agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità. Lo strumento tematico offre flessibilità nella gestione del Fondo e potrebbe essere attuato anche mediante i programmi degli Stati membri.
È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato.
Parte delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo potrebbe essere assegnata a programmi degli Stati membri volti all’attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che comportano la cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri.
Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi ai suoi obiettivi specifici al fine di consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per compiti e servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’intera Unione. Tale sostegno dovrebbe consistere nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi del Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.
Per completare l’attuazione dell’obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell’ambito di intervento del Fondo in relazione all’analisi politica e all’innovazione, all’apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l’Unione.
Per potenziare la capacità dell’Unione di affrontare immediatamente situazioni migratorie eccezionali in uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento nonché i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, o situazioni migratorie eccezionali in paesi terzi dovute a conflitti o sviluppi politici, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento.
Il presente regolamento dovrebbe garantire il proseguimento della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio17 e dovrebbe prevedere le risorse finanziarie per le sue attività, in conformità dei suoi obiettivi e compiti.
L’obiettivo strategico del Fondo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dalle finestre delle politiche del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio18. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto unionale.
Le operazioni di finanziamento misto hanno carattere facoltativo e sono operazioni sostenute dal bilancio dell’Unione che combinano forme di sostegno non rimborsabili, forme di sostegno rimborsabili, o entrambe, a titolo del bilancio dell’Unione con forme di sostegno rimborsabili di istituti di promozione, istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché il sostegno da parte di istituti di finanziamento commerciali e investitori.
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del Fondo, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie19.
Al Fondo si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio20 («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente che comprenda il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) 2021/1060.
Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce il quadro entro cui si iscrive l’azione del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, del Fondo per una transizione giusta, del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Nel presente regolamento occorre inoltre specificare gli obiettivi del Fondo e stabilire disposizioni specifiche relative alle azioni che possono essere finanziate nell’ambito del Fondo.
Una modalità di prefinanziamento per il Fondo è stabilita nel regolamento (UE) 2021/1060, e nel presente regolamento è stabilito un tasso di prefinanziamento specifico. Inoltre, al fine di garantire che sia possibile reagire prontamente a situazioni di emergenza, è opportuno stabilire un tasso di prefinanziamento specifico per l’assistenza emergenziale. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall’avvio dell’attuazione dei loro programmi.
Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza. Nel compiere tale scelta, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Al fine di sfruttare al meglio il principio dell’audit unico, è opportuno stabilire norme specifiche in materia di controllo e audit dei progetti nei quali i beneficiari sono organizzazioni internazionali i cui sistemi di controllo interno sono stati valutati positivamente dalla Commissione. Per tali progetti le autorità di gestione dovrebbero poter limitare le loro verifiche di gestione, a condizione che il beneficiario fornisca tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento del progetto e sull’ammissibilità delle spese sottostanti. Inoltre, qualora un progetto attuato da una siffatta organizzazione internazionale faccia parte di un campione di audit, l’autorità di audit dovrebbe poter svolgere la propria attività in linea con i principi della norma ISRS (International Standard on Related Services) 4400 — Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information.
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9522, (Euratom, CE) n. 2185/9623 e (UE) 2017/193924 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio25. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero cooperare pienamente e prestare tutta l’assistenza necessaria alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione in relazione alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Un paese terzo che ha concluso un accordo con l’Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbero essere autorizzati a partecipare al Fondo, purché siano rispettate alcune condizioni.
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.
A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio26 le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare sono ammissibili a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.
In conformità dell’articolo 349 TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che le loro strategie e i loro programmi nazionali tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche nel gestire la migrazione. Il Fondo dovrebbe sostenere detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare tali regioni a gestire la migrazione in modo sostenibile e ad affrontare eventuali situazioni di pressione.
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201627, è opportuno che il presente Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e un’eccessiva regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Tali indicatori dovrebbero essere di natura qualitativa e quantitativa.
Tramite indicatori e rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l’attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 e del presente regolamento. A partire dal 2023 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione relazioni annuali in materia di performance riguardanti l’ultimo periodo contabile. Tali relazioni dovrebbero contenere informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero altresì trasmettere le sintesi di dette relazioni alla Commissione. Quest’ultima dovrebbe tradurre in tutte le lingue ufficiali dell’Unione tali sintesi e metterle a disposizione del pubblico sul suo sito web insieme ai link ai siti web degli Stati membri di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici28 e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo di destinare il 30 % di tutte le spese del quadro finanziario pluriennale all’integrazione degli obiettivi climatici, nonché di adoperarsi per conseguire l’ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio29.
Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio30 e qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e ai progetti sostenuti nell’ambito del Fondo durante il periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 si sovrappone al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità nell’attuazione di determinati progetti approvati a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l’esecuzione scaglionata dei progetti. Ogni singola fase del progetto suddiviso in fasi dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del periodo di programmazione nel cui quadro riceve il finanziamento.
Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’elenco delle azioni ammissibili al sostegno a norma dell’allegato III, all’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati a norma dell’allegato IV, al sostegno operativo a norma dell’allegato VII, e all’ulteriore sviluppo del quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, per garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione di atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio31. Si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che stabiliscono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare gli obblighi riguardanti la trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione di informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura meramente tecnica. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla natura e allo scopo dell’assistenza emergenziale prevista dal presente regolamento, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi all’adozione di decisioni relative alla concessione di tale assistenza emergenziale.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta siano considerati ammissibili al finanziamento dell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.
È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) 2020/209332.
Per garantire la continuità del sostegno nel settore d’intervento pertinente e per consentire l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2021,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («Fondo») per il periodo che va dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «richiedente protezione internazionale»: un richiedente quale definito all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio1;
2) «beneficiario di protezione internazionale»: un beneficiario di protezione internazionale quale definito all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2024/1351;
3) «operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario;
4) «familiare»: un familiare quale definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1351;
5) «ammissione umanitaria»: l’ammissione umanitaria quale definita all’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio3;
6) «sostegno operativo»: una parte della dotazione di uno Stato membro che può essere utilizzata come sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione;
7) «allontanamento»: l’allontanamento come definito all’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;
8) «reinsediamento»: il reinsediamento quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1350;
9) «rimpatrio»: il rimpatrio come definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
10) «azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che recano un valore aggiunto dell’Unione in linea con gli obiettivi del Fondo per il quale uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i loro programmi;
11) «cittadino di paese terzo»: un cittadino di paese terzo quale definito all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2024/1351;
12) «minore non accompagnato», un minore non accompagnato quale definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/1351;
13) «azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione attuati conformemente agli obiettivi del Fondo;
14) «persona vulnerabile»: una persona definita persona vulnerabile a norma del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo.
15) «azione di solidarietà»: un’azione il cui ambito di applicazione è definito all’articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351, finanziata dai contributi finanziari forniti dagli Stati membri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.
Art. 3 Obiettivi del Fondo
1. L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione, in conformità del pertinente acquis dell’Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali di cui l’Unione e gli Stati membri sono parte.
2. Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
b) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché promuovere e contribuire all’effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;
c) contribuire a combattere la migrazione irregolare, favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi e promuovere e contribuire a un’efficace reintegrazione iniziale nei paesi terzi;
d) migliorare la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda quelli più esposti alle sfide in materia di migrazione e asilo, anche attraverso una cooperazione pratica.
3. Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.
Art. 4 Partenariato
Ai fini del presente Fondo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, i partenariati includono le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità, le pertinenti organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative, quali le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali operanti nell’ambito dei diritti umani e gli organismi per le pari opportunità nonché le parti economiche e sociali.
Art. 5 Ambito di applicazione del sostegno
1.
Nell’ambito dei suoi obiettivi e in linea con le misure di attuazione di cui all’allegato II, il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III.
Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare l’elenco delle azioni di cui all’allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.
2. Per conseguire i suoi obiettivi, il Fondo può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, le azioni di cui all’allegato III e in relazione ai paesi terzi, se del caso, in conformità dell’articolo 7 o 24, a seconda dei casi.
3. Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:
a) siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;
b) siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
c) siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e
d) servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.
4. Gli obiettivi del Fondo sostengono azioni incentrate su uno o più gruppi di riferimento che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 78 e 79 TFUE.
Art. 6 Parità di genere e non discriminazione
1. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono l’integrazione della prospettiva di genere e provvedono affinché la parità di genere e l’integrazione di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi e dei progetti sostenuti nell’ambito del Fondo.
2. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi forma di discriminazione vietata dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») nelle fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi e dei progetti sostenuti nell’ambito del Fondo.
Art. 7 Paesi terzi associati al Fondo
1. Il Fondo è aperto ai paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2, alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo.
2. Affinché sia ammissibile a essere associato al Fondo secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l’Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in tale paese terzo.
3.
Come minimo, l’accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo al Fondo:
a) consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;
b) si fonda, per tutta la durata del Fondo, sui principi di non respingimento, di democrazia, dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani;
c) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al Fondo;
d) stabilisce le condizioni per la partecipazione al Fondo, compreso il calcolo dei contributi finanziari al Fondo, e i suoi costi amministrativi;
e) non conferisce al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al Fondo;
f) garantisce all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
g) stabilisce che il paese terzo conceda i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti a norma dell’articolo 8.
I contributi di cui alla lettera d) del primo comma costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario
Art. 8 Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Allorché un paese terzo partecipa al Fondo mediante una decisione adottata a norma di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Capo II. Quadro finanziario e di attuazione
Sezione 1. Disposizioni comuni
Art. 9 Principi generali
1. Il sostegno fornito nell’ambito del Fondo integra l’intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare il valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del Fondo.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nell’ambito del Fondo e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto al sostegno fornito nell’ambito degli altri strumenti dell’Unione, in particolare gli strumenti esterni, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
3. Il Fondo è attuato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.
Art. 10 Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 9882000000 EUR a prezzi correnti.
2. La dotazione finanziaria è così utilizzata:
a) 6270000000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri;
b) 3612000000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’articolo 11.
3. Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,42 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060.
4. A norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % della dotazione iniziale a uno Stato membro proveniente da uno qualsiasi dei fondi nell’ambito di tale regolamento in regime di gestione concorrente può essere trasferito al Fondo in regime di gestione diretta o indiretta, su richiesta di tale Stato membro. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
5. Il sostegno fornito nell’ambito del presente regolamento può essere finanziato anche mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Art. 11 Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico
1.
L’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. Data la natura interna del Fondo, lo strumento tematico serve principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso, che sono le seguenti:
a) le azioni specifiche;
b) le azioni dell’Unione;
c) l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 31;
d) il reinsediamento e l’ammissione umanitaria;
e) il sostegno agli Stati membri per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale nell’ambito di sforzi di solidarietà di cui all’articolo 20; e
f) la rete europea sulle migrazioni di cui all’articolo 26.
L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, riceve sostegno anche dall’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
2.
I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II.
I finanziamenti di cui primo comma del presente paragrafo, a eccezione di quelli utilizzati per l’assistenza emergenziale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sostengono unicamente le azioni elencate nell’allegato III, compresi il reinsediamento e l’ammissione umanitaria conformemente all’articolo 19, nell’ambito della dimensione esterna della politica migratoria dell’Unione.
3. La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell’Unione finanziate nell’ambito del Fondo.
4. Almeno il 20 % delle risorse della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico è assegnato all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d).
5. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono erogati agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione provvede affinché non siano selezionati i progetti oggetto di un parere motivato espresso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance di tali progetti.
6. Ai fini dell’articolo 23 e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, qualora i finanziamenti dello strumento tematico siano attuati in regime di gestione concorrente, lo Stato membro interessato garantisce, e la Commissione si assicura, che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato espresso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance delle azioni.
7. La Commissione stabilisce l’importo totale da mettere a disposizione per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.
8. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna delle sue componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e possono riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del presente regolamento.
9. Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all’allegato II, punto 2, lettera d), che sono attuate da autorità nazionali, regionali e locali o da organizzazioni della società civile. A tale riguardo, almeno il 5 % della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico è assegnato all’attuazione delle misure di integrazione da parte delle autorità locali e regionali.
10. La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all’utilizzo e alla distribuzione dello strumento tematico tra le componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, compreso il sostegno fornito alle azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell’ambito delle azioni dell’Unione.
11. A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 8, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri.