Decisione di esecuzione (UE) 2025/672 della Commissione del 31 marzo 2025 relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/613 [notificata con il numero C(2025) 2029] (I testi in lingua slovacca, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
L’afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi dell’ordine degli artiodattili e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica in animali delle specie elencate sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’afta epizootica, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/613 della Commissione4, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie relative ai focolai di afta epizootica in stabilimenti che detenevano bovini nella contea di Győr-Moson-Sopron in Ungheria e nella regione di Trnava in Slovacchia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/613 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite in Ungheria e in Slovacchia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di detti focolai devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2025/613 stabilisce inoltre che le misure da applicare obbligatoriamente in tali zone si devono applicare almeno fino al 30 aprile 2025.
Dopo l’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/613, la Slovacchia e l’Ungheria hanno informato la Commissione in merito a nuovi focolai di afta epizootica, confermati rispettivamente il 25 e il 26 marzo 2025. Questi nuovi focolai sono localizzati nella regione di Trnava in Slovacchia, in prossimità del confine con l’Ungheria, e nella contea di Győr-Moson-Sopron in Ungheria, in prossimità del confine con l’Austria. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, l’Ungheria, la Slovacchia e l’Austria, in collaborazione tra loro, hanno istituito nuove zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, in cui si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.
Nella situazione epidemiologica attuale vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dalle autorità competenti di Ungheria e Slovacchia, uno dei nuovi focolai è localizzato al di fuori delle aree elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/613 e la diffusione epidemiologica indica l’interessamento di aree notevolmente vaste.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione, mentre le aree individuate quali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in Ungheria e Slovacchia e quale zona di sorveglianza e quali ulteriori zone soggette a restrizioni in Austria dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure in collaborazione con tali Stati membri. È opportuno pertanto che le aree da includere in tali zone soggette a restrizioni siano definite in termini sia spaziali che temporali per prevenire la diffusione della malattia dall’Austria, dall’Ungheria e dalla Slovacchia ad altri parti di tali Stati membri, in altri Stati membri o in paesi terzi. È altresì necessario fare chiarezza a livello di Unione mediante l’adozione di un atto giuridico dell’Unione che stabilisca l’estensione precisa di tali aree e la durata delle misure da applicarvi, al fine di prevenire perturbazioni ingiustificate dei movimenti di animali e dei relativi prodotti nell’Unione, come pure delle esportazioni verso paesi terzi.
A causa della gravità e dell’urgenza della situazione epidemiologica è inoltre necessario adottare misure di emergenza supplementari al fine di attenuare il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia all’interno del territorio dell’Austria, dell’Ungheria e della Slovacchia e in altri Stati membri o paesi terzi ed evitare anche perturbazioni ingiustificate dei movimenti di animali e dei relativi prodotti. A tal fine è necessario garantire che i movimenti di animali appartenenti a specie sensibili dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni istituite nel territorio di tali Stati membri verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni siano vietati per qualsiasi ragione, ad eccezione dei movimenti diretti di tali animali verso macelli situati nel territorio dello stesso Stato membro per la macellazione immediata, e che siano soddisfatte determinate condizioni supplementari.
È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2025/613 e sostituirla con la presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L’Austria, l’Ungheria e la Slovacchia istituiscono immediatamente zone soggette a restrizioni, che comprendono zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, secondo quanto enunciato nell’allegato della presente decisione, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
2. L’Austria, l’Ungheria e la Slovacchia provvedono affinché:
a) le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui al paragrafo 1 comprendano almeno le aree elencate nell’allegato; e
b) le misure di cui è prescritta l’applicazione nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di applicazione di cui all’allegato.
Art. 2
1. Qualora, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, sia concessa una deroga al divieto di spostare animali appartenenti a specie sensibili dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno delle ulteriori zone soggette a restrizioni, di cui al suddetto allegato, l’autorizzazione di tali movimenti deve rispettare anche le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L’autorizzazione dei movimenti di animali di cui al paragrafo 1 è limitata a movimenti diretti di tali animali verso un macello situato nel territorio nazionale dello stesso Stato membro per la macellazione immediata.
3.
L’autorità competente non autorizza i movimenti di animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo se i mezzi di trasporto utilizzati non rispettano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate di cui all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Inoltre l’autorità competente autorizza tali movimenti solo se:
a) i mezzi di trasporto trasportano esclusivamente animali appartenenti a specie sensibili dello stesso stato sanitario, detenuti nello stesso stabilimento;
b) i mezzi di trasporto sono sigillati dall’autorità competente presso lo stabilimento di origine dopo il carico degli animali e il sigillo è rimosso dall’autorità competente presso il macello di destinazione.
4. Gli animali appartenenti a specie sensibili destinati al trasporto di cui al paragrafo 1 sono sottoposti a ispezione clinica dall’autorità competente entro le 24 ore precedenti la data del trasporto.
Art. 3
La decisione di esecuzione (UE) 2025/613 è abrogata.
Art. 4
La Repubblica d’Austria, l’Ungheria e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione