Decisione di esecuzione (UE) 2025/1109 della Commissione del 26 maggio 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2025) 3506] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulle popolazioni animali interessate e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione4, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania in risposta a un focolaio confermato il 5 marzo 2025 nel distretto di Bihor. Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I della medesima decisione di esecuzione.
L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce inoltre che la Romania applichi le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell’allegato II di tale decisione di esecuzione e nel rispetto dei termini di applicazione indicati in tale allegato. L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce anche che i movimenti di ovini e caprini al di fuori del perimetro esterno di tali zone devono essere vietati fino alle date indicate per ciascuna area in tale allegato. Ciò è necessario a garantire che le misure di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638, in particolare il divieto dei movimenti di ovini e caprini, si applichino per un certo periodo di tempo dopo il termine di applicazione delle misure previste nelle zone di protezione e sorveglianza elencate nell’allegato I di tale decisione di esecuzione.
Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 i dati disponibili sulla sorveglianza delle malattie nel distretto di Bihor restano insufficienti ai fini della valutazione della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti. È pertanto necessario mantenere il distretto di Bihor all’interno delle aree in cui si devono applicare le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687. In particolare, è opportuno continuare a vietare i movimenti di ovini e caprini dal distretto di Bihor verso aree situate al di fuori del perimetro esterno di tale distretto. Data l’attuale situazione epidemiologica nel distretto di Bihor, è necessario estendere temporalmente fino al 30 settembre 2025 l’ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 si applichino quanto prima.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione