Decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione del 5 giugno 2025 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 [notificata con il numero C(2025) 3705] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/948 della Commissione4, adottata il 15 maggio 2025 nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria applicabili fino al 7 giugno 2025.
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/948 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nella provincia di Haskovo.
Alla luce della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, in particolare tenuto conto di questi due nuovi focolai, è opportuno adattare, in termini sia spaziali sia temporali, le misure di emergenza provvisorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/948 e prorogarle al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Bulgaria o nel resto dell'Unione. L'elenco aggiornato delle aree in cui deve essere istituita in Bulgaria una zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini e la durata prevista di tali zone dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione.
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, tra cui la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato dalla malattia, come pure il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, e sono conformi alle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)5.
È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 e sostituirla con la presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Bulgaria provvede affinché:
a) sia immediatamente istituita dalle autorità competenti della Bulgaria una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b) le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato I, parti A e B;
c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato I, parti A e B.
Art. 2
1) La Bulgaria vieta, fino ai rispettivi termini stabiliti per le zone di protezione e di sorveglianza o per le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I:
a) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante a tali zone di protezione e di sorveglianza; e
b) i movimenti di ovini e caprini da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso qualsiasi destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni.
2)
La Bulgaria vieta inoltre, fino ai termini in cui le zone di protezione devono essere istituite entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, i movimenti di ovini e caprini da parti del territorio della Bulgaria non elencate come zone di protezione e di sorveglianza o come ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni.
L’autorità competente della Bulgaria può autorizzare in via eccezionale i movimenti di ovini e caprini da parti del territorio della Bulgaria non elencate nell’allegato I verso un macello situato entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria, a condizione che:
i) gli animali siano trasportati direttamente al macello per esservi immediatamente macellati; e
ii) l’autorità competente abbia effettuato una valutazione del rischio da cui risulta che i rischi derivanti dall’autorizzazione sono trascurabili.
3) La Bulgaria vieta i movimenti di ovini e caprini da qualsiasi parte del suo territorio verso una destinazione situata al di fuori della Bulgaria fino al 31 dicembre 2026.
a)
b)
c)
Art. 3
La Bulgaria applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell'allegato II della presente decisione e fino ai termini ivi stabiliti.
I movimenti di ovini e caprini dalle aree elencate nell'allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree sono vietati fino ai termini indicati in tale allegato.
Le carni fresche e i prodotti a base di carne ottenuti da ovini e caprini macellati in un’ulteriore zona soggetta a restrizioni a seguito di un’autorizzazione eccezionale a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, possono essere spostati e immessi sul mercato solo nel territorio della Bulgaria.
Art. 4
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione