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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione del 5 giugno 2025 che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 3697] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di presentare alla Commissione relazioni annuali sull’applicazione di tale direttiva.

La decisione 2005/381/CE della Commissione2 stabilisce nel suo allegato un questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali destinate a fornire un resoconto dettagliato dell’applicazione della direttiva 2003/87/CE.

La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha modificato la direttiva 2003/87/CE per allinearne le disposizioni agli obiettivi climatici giuridicamente vincolanti dell’Unione stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Al fine di attuare tali modifiche della direttiva 2003/87/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione5 è stato modificato per includervi nuove norme riguardanti: il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni derivanti dalle attività a cui è stato esteso l’allegato I della direttiva 2003/87/CE; le emissioni derivanti dai combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; i quantitativi di CO2 legato chimicamente in modo permanente nei prodotti di cui al regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione6; e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. È stato inoltre inserito un nuovo capo VII bis al fine di attuare un sistema di monitoraggio e comunicazione per il sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione7 è stato modificato al fine di allinearlo al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e potenziare ulteriormente il sistema di verifica e accreditamento. Inoltre le norme per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni sono state aggiornate dal regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione8 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione9.

La direttiva (UE) 2023/959 ha ampliato l’ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE alle attività di trasporto marittimo internazionale. Di conseguenza il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio10 è stato modificato per sostenere ulteriormente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni delle società di navigazione che effettuano le attività di trasporto marittimo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione11 ha stabilito requisiti armonizzati per la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle comunicazioni delle emissioni della società di navigazione da parte del verificatore.

È pertanto necessario integrare nella decisione 2005/381/CE le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE e agli atti delegati e di esecuzione collegati. Inoltre l’ulteriore esperienza acquisita dagli Stati membri e dalla Commissione nell’utilizzo del questionario ha rivelato la necessità di migliorare l’efficienza della comunicazione e la coerenza delle informazioni comunicate.

Per ridurre gli oneri amministrativi cui gli Stati membri sono soggetti per conformarsi all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le domande del questionario dovrebbero riguardare solo i dati che la Commissione non può ricavare da altre fonti. Per questo il questionario di cui all’allegato della decisione 2005/381/CE non dovrebbe riportare le misure nazionali di attuazione a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione12. Non dovrebbe riportare neppure i dati relativi alle attività di trasporto marittimo che possono essere raccolti dal sistema Thetis - MRV, il sistema informatico automatizzato dell’Unione gestito dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituito per l’attuazione del regolamento (UE) 2015/757 e della direttiva 2003/87/CE.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/381/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’allegato della decisione 2005/381/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2025 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione