Decisione di esecuzione (UE) 2025/1886 della Commissione del 17 settembre 2025 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori in Italia e Slovacchia relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020 [notificata con il numero C(2025) 6267] (I testi in lingua italiana e slovacca sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/20131, in particolare l’articolo 104, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20082, in particolare l’articolo 51,
previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,
L’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, da 40 a 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, da 70 a 75, 77, da 91 a 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2020.
L’articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione3 stabilisce che l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 7, gli articoli da 21 a 25, l’articolo 27, l’articolo 28, l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione4 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2020.
L’articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell’articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l’esercizio finanziario 2020.
Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/870 della Commissione5 sono stati liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020, ad eccezione dell’organismo pagatore italiano «Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura» e dell’organismo pagatore slovacco «Pôdohospodárska platobná agentúra».
A seguito della trasmissione di nuove informazioni e dopo ulteriori controlli, la Commissione può decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore italiano «Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura» e dall’organismo pagatore slovacco «Pôdohospodárska platobná agentúra» per quanto riguarda le spese finanziate dal FEAGA per l’esercizio finanziario 2020.
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.
A norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione ha già ridotto una serie di pagamenti mensili agli Stati membri interessati per l’esercizio finanziario 2020, per spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione.
La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l’esercizio finanziario 2020 per gli importi dovuti al FEAGA a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità per gli Stati membri interessati, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, eseguite dalla Commissione nell’esercizio finanziario 2020. Tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione.
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità deve essere a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro.
A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della sua decisione devono essere inclusi nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione.
Nel liquidare i conti dell’organismo pagatore in questione, la Commissione deve tenere conto degli importi già trattenuti per lo Stato membro interessato in base alla decisione di esecuzione (UE) 2021/870 notificata con il numero C(2021) 3684.
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore italiano «Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura» e dell’organismo pagatore slovacco «Pôdohospodárska platobná agentúra» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020.
Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, Italia e Slovacchia a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione.
Art. 3
La Repubblica italiana e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2025 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione