Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza
Testo vigente
Art. 11 Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica
1.
Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all’ammasso pubblico di cui all’articolo 12, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti ed agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.
Tali spese ed entrate sono imputate al bilancio del FEAGA per un esercizio finanziario «N».
Tuttavia:
a) le spese che possono essere pagate prima che acquisti efficacia la disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:
nel mese nel corso del quale acquista efficacia la disposizione suddetta o
nel mese successivo all’entrata in applicazione di tale disposizione;
b) le entrate con destinazione specifica di cui lo Stato membro è debitore verso la Commissione sono dichiarate nel mese durante il quale scade il termine di versamento delle somme corrispondenti, previsto dalla normativa dell’Unione;
c) le rettifiche decise dalla Commissione, nell’ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità, sono detratte o aggiunte direttamente dalla Commissione ai pagamenti mensili di cui, a seconda dei casi, all’articolo 33, paragrafo 2 o all’articolo 34, paragrafo 8.
2. Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell’organismo pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l’organismo interessato ha emesso ed inviato ad un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l’esercizio finanziario.
3.
Le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate in conformità del paragrafo 1 possono comportare rettifiche dei dati dichiarati nei mesi precedenti dello stesso esercizio finanziario.
Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo. Se del caso, esse sono regolarizzate al momento della liquidazione contabile dell’anno di cui trattasi.
4. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono contabilizzati come importi detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l’annullamento sono segnalati all’organismo pagatore.
5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:
a) alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,
b) alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.
6. I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili a un dato esercizio finanziario, da trasmettere alla Commissione entro il 27 ottobre, possono essere rettificati unicamente nell’ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Art. 12 Norme specifiche applicabili alla dichiarazione di spesa relativa all’ammasso pubblico
1. Le operazioni da prendere in considerazione per la compilazione della dichiarazione di spesa relativa all’ammasso pubblico sono quelle, approvate alla fine di un dato mese nei conti dell’organismo pagatore, che si sono prodotte dall’inizio dell’esercizio contabile, definito all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, fino alla fine di tale mese.
2.
Detta dichiarazione di spesa comprende i valori e gli importi, determinati in conformità degli articoli 17 e 18 del presente regolamento e dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione11, imputati dagli organismi pagatori nel corso del mese successivo a quello al quale si riferiscono le operazioni.
Tuttavia:
a) per le operazioni realizzate nel corso del mese di settembre, i valori e gli importi sono imputati dagli organismi pagatori al più tardi il 15 ottobre;
b) per gli importi globali del deprezzamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, gli importi sono imputati alla data fissata dalla decisione che li prevede.
Art. 13 Decisione di pagamento della Commissione
1. Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli articolo 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità dell’articolo 41 del medesimo regolamento.
2. Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l’esercizio finanziario successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti dell’esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75 % degli stanziamenti dell’esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.
Art. 14 Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari
1.
Con la decisione di versare i pagamenti mensili la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l’importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica.
Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni in eccesso sono riportate ai mesi successivi.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’intestazione e il numero del conto di cui al paragrafo 1 secondo il formato fornito loro dalla Commissione.
Art. 15 Comunicazione nell’ambito dell’intervento pubblico
1. Gli organismi pagatori comunicano alla Commissione:
a) su richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell’applicazione e della gestione delle misure di intervento;
b) entro il giorno previsto all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, le informazioni relative all’ammasso pubblico in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici.
2. Per effettuare gli scambi di comunicazioni e di informazioni e redigere i documenti relativi alla spesa riguardante l’intervento pubblico si utilizzano i relativi sistemi informatici di cui all’articolo 24.
Art. 16 Contenuto della contabilità delle scorte pubbliche tenuta dagli organismi pagatori
1. Nella contabilità di magazzino di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sono registrate separatamente le seguenti voci:
a) le quantità di prodotti registrate in entrata e in uscita dalle scorte, con o senza movimento fisico;
b) le quantità utilizzate ai fini della distribuzione gratuita agli indigenti nell’ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti e contabilizzate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, distinguendo quelle oggetto di un trasferimento a un altro Stato membro;
c) le quantità oggetto di prelievo di campioni, con indicazione distinta dei prelievi eseguiti dagli acquirenti;
d) le quantità che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell’inventario annuale o all’atto di un controllo dopo la presa in consegna all’intervento e che sono vendute mediante trattativa privata;
e) le quantità mancanti per cause identificabili o non identificabili, comprese quelle corrispondenti alle tolleranze ammesse;
f) le quantità deteriorate;
g) le quantità in eccesso;
h) le quantità mancanti che superano i limiti di tolleranza;
i) le quantità entrate in magazzino che risultano non soddisfare i requisiti previsti, la cui presa in consegna è stata pertanto rifiutata;
j) le quantità nette in giacenza alla fine di ogni mese o alla fine dell’esercizio contabile, che sono riportate al mese successivo o all’esercizio contabile successivo.
2. Nella contabilità finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sono registrati:
a) il valore delle quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indicando separatamente il valore delle quantità acquistate e delle quantità vendute;
b) il valore contabile delle quantità utilizzate o imputate al regime di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
c) le spese finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
d) le spese relative alle operazioni materiali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
e) gli importi derivanti dai deprezzamenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
f) gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, diversi da quelli di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento;
g) l’importo ottenuto dalle vendite mediante trattativa privata realizzate dopo l’inventario annuale o dopo i controlli successivi alla presa in consegna dei prodotti nelle scorte di intervento;
h) le perdite e i ricavi sulle uscite di prodotti, tenendo conto dei deprezzamenti di cui alla lettera e) del presente paragrafo;
i) gli altri elementi di credito o di debito, in particolare quelli corrispondenti ai quantitativi a cui si riferisce il disposto del paragrafo 1, lettere da c) a g) del presente articolo;
j) il valore contabile medio, per tonnellata o per ettolitro a seconda dei casi.
Art. 17 Contabilizzazione relativa all’intervento pubblico
1. Le voci di cui all’articolo 16 sono contabilizzate per i quantitativi, i valori, gli importi e le medie effettivamente registrati dagli organismi pagatori o per i valori e gli importi calcolati in base a forfait fissati dalla Commissione.
2. Le constatazioni e i calcoli di cui al paragrafo 1 si effettuano fatta salva l’applicazione delle regole seguenti:
a) le spese di uscita, relative a quantitativi mancanti o deteriorati, secondo le regole di cui agli allegati VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, sono contabilizzate solo limitatamente alle quantità effettivamente vendute e uscite dai magazzini,
b) le quantità risultate mancanti in occasione di un trasferimento tra Stati membri non sono considerate entrate in magazzino nello Stato membro di destinazione e non beneficiano di spese forfettarie di entrata,
c) in caso di trasporto o di trasferimento, le spese di entrata e le spese di uscita fissate forfettariamente sono contabilizzate qualora, secondo la normativa dell’Unione, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto,
d) fatte salve disposizioni particolari della normativa dell’Unione, non sono contabilizzati nei libri contabili del FEAGA eventuali importi provenienti dalla vendita di prodotti deteriorati, né eventuali altri importi riscossi in questo contesto,
e) le quantità in eccesso eventualmente constatate sono contabilizzate in negativo nella situazione e nei movimenti delle scorte tra i quantitativi mancanti. Tali quantità entrano nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza;
f) i campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti sono contabilizzati a norma dell’allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
3. La Commissione informa il comitato dei fondi agricoli delle rettifiche apportate ai dati di cui all’articolo 16 dell’esercizio contabile in corso. Tali rettifiche possono essere comunicate agli Stati membri nell’ambito di una decisione di pagamento mensile o, in mancanza di essa, nell’ambito della decisione relativa alla liquidazione dei conti. Esse sono contabilizzate dagli organismi pagatori alle condizioni indicate in tale decisione.
Art. 18 Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti nei registri dell’intervento pubblico
1.
Le varie voci di spesa e di entrata sono contabilizzate alla data in cui avviene l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento usando il tasso di cambio di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:
a) la data di ricevimento, nel caso degli importi ricevuti o recuperati, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento;
b) la data del pagamento effettivo delle spese relative alle operazioni materiali se tali spese non sono coperte da importi forfettari.
2.
Le varie voci relative ai movimenti fisici dei prodotti e alla gestione delle scorte sono contabilizzate alla data in cui avviene l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento.
Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:
a) la data della presa in consegna dei prodotti da parte dell’organismo pagatore, a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, e dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione12, per i quantitativi che entrano all’ammasso pubblico senza cambiamento di luogo di ammasso;
b) la data di constatazione dei fatti per i quantitativi mancanti o deteriorati e per i quantitativi in eccesso;
c) il giorno dell’uscita effettiva dei prodotti dal magazzino, per le vendite mediante trattativa privata di prodotti che restano in magazzino e che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell’inventario annuale o all’atto di un controllo dopo la presa in consegna all’intervento;
d) l’ultimo giorno dell’esercizio contabile per le eventuali perdite che superano il limite di tolleranza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
Art. 19 Importi finanziati nell’ambito dell’intervento pubblico
1. L’importo da finanziare per una misura di intervento contemplata all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è determinato in base ai conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nei quali sono addebitati o accreditati i vari elementi che compongono le spese o le entrate di cui all’articolo 16 del presente regolamento, prendendo in considerazione, se del caso, gli importi delle spese fissate dalla normativa agricola settoriale.
2. Gli organismi pagatori o, se del caso, gli organismi di coordinamento, trasmettono alla Commissione, ogni mese e ogni anno, per via elettronica, in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, le informazioni necessarie per il finanziamento delle spese di ammasso pubblico e i conti giustificativi delle spese e delle entrate relative all’ammasso pubblico, in forma di tabelle (tabelle P-STO), entro il giorno previsto all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), ed entro la data prevista dall’articolo 30, paragrafo 2.
Art. 20 Dichiarazioni delle spese e delle entrate nell’ambito dell’intervento pubblico
1. Il finanziamento del FEAGA nel quadro delle misure di intervento di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall’organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e incluse dall’organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese compilata a norma dell’articolo 12 del presente regolamento.
2. Gli importi recuperati ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, rispondenti ai criteri di cui all’articolo 43 del medesimo regolamento, sono dichiarati nel bilancio del FEAGA alle condizioni stabilite dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.
Sezione 3. Contabilità del FEASR
Art. 21 Previsione del fabbisogno finanziario
Per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell’esercizio finanziario in corso. Tali previsioni indicano separatamente gli importi previsti per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Inoltre, gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l’esercizio finanziario successivo.
Tali previsioni e la stima aggiornata sono trasmesse per mezzo di dati strutturati avvalendosi del sistema informatico SFC2014 di cui al capo I del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione14.
Art. 22 Dichiarazioni di spesa
1.
Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Per ciascuna misura di sviluppo rurale, gli organismi pagatori specificano in una dichiarazione di spesa l’importo di cui all’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l’importo di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
2.
Dopo che la Commissione ha approvato un programma di sviluppo rurale, gli Stati membri le trasmettono, in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1306/2013, le dichiarazioni di spesa rispettando i termini seguenti:
a) entro il 30 aprile, per le spese del periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo;
b) entro il 31 luglio, per le spese del periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno;
c) entro il 10 novembre, per le spese del periodo che va dal 1o luglio al 15 ottobre;
d) entro il 31 gennaio, per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.
Tuttavia, tutte le spese versate dagli organismi pagatori ai beneficiari in conformità dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino alla fine dell'ultimo periodo, come specificato al primo comma, prima dell'approvazione di un programma di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono sostenute sotto la responsabilità degli Stati membri e devono essere dichiarate alla Commissione nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione del programma. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, in caso di modifica del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione degli adattamenti del piano di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento.
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa è dichiarata per i periodi di riferimento di cui al primo comma allorché sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento per ogni successiva domanda di pagamento intermedio.
3. Gli organismi pagatori presentano le dichiarazioni di spesa sotto forma di dati strutturati per i programmi di sviluppo rurale nel sistema informatico SFC2014 di cui al capo I del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/20014 della Commissione.
4.
Fatto salvo l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui l'ordinatore sottodelegato richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare o disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenza relativa a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti della Commissione adottati ai sensi di tale regolamento, lo Stato membro interessato, su richiesta dell'ordinatore sottodelegato, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato in tale richiesta secondo la gravità del problema.
Il termine di esecuzione dei pagamenti intermedi di cui all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 può essere interrotto, per tutto l’importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, a decorrere dalla data di invio della richiesta di informazioni fino alla ricezione delle informazioni richieste, ma non al di là del periodo massimo fissato dall’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o indica che la normativa applicabile non è stata rispettata o che si è in presenza di un’utilizzazione impropria dei fondi dell’Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma dell’articolo 41, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
5.
Le spese dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario.
Le rettifiche delle spese e delle entrate con destinazione specifica imputabili all’esercizio finanziario non introdotte nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono essere effettuate unicamente nell’ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Art. 23 Calcolo dell’importo da pagare
1.
Il contributo dell'Unione da pagare per le spese pubbliche ammissibili è calcolato come segue:
a) per i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005: per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ciascun asse prioritario indicato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo;
b) per i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013: per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR e per l'assistenza tecnica indicato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo.
Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo.
In deroga al primo comma, per i programmi di sviluppo rurale modificati conformemente all'articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo dell'Unione è calcolato sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ciascun asse prioritario, indicato nel piano di finanziamento in vigore l'ultimo giorno del periodo di riferimento.
2.
Fatto salvo il massimale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell’Unione versato al programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una data misura di sviluppo rurale, l’importo da pagare è ridotto come segue:
a) per le risorse nell’ambito del FEASR, escluse le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’importo è ridotto all’importo programmato per tale misura nell’ambito del FEASR, senza le risorse aggiuntive;
b) per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’importo è ridotto all’importo programmato per tale misura nell’ambito delle risorse aggiuntive.
Ogni contributo dell’Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.
3.
Il contributo dell’Unione è versato dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, sul conto o sui conti aperti da ciascuno Stato membro.
Le intestazioni o i numeri dei conti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il formato fornito dalla Commissione.
Sezione 4. Disposizioni comuni al FEAGA e al FEASR
Art. 24 Scambio elettronico di informazioni e documenti
1. La Commissione definisce i sistemi informatici che permettono gli scambi di documenti e di informazioni per via elettronica con gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e prevede la necessarie modalità per la loro applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei fondi agricoli.
2. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare:
a) i dati necessari alle operazioni finanziarie, in particolare quelli relativi ai conti mensili ed annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e agli articoli 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 e 29 del presente regolamento;
b) i documenti di comune interesse che permettono il controllo dei conti mensili e annuali e la consultazione delle informazioni e dei documenti che gli organismi pagatori devono mettere a disposizione della Commissione;
c) i testi dell’Unione e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agricola comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché gli orientamenti relativi all’applicazione armonizzata delle normative pertinenti.
3.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto dei documenti di cui agli articoli 10, 19, 20, 23 e all’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e d).
Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei fondi agricoli.
4. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentono alla Commissione di archiviare i dati e di gestire i conti dei fondi, nonché quelli necessari per calcolare le spese forfettarie o le spese che richiedono l’impiego di metodi uniformi, con particolare riguardo alle spese finanziarie e ai deprezzamenti.
5. I dati relativi alle operazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall’organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Quando un documento o una procedura, previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 o dagli atti adottati dalla Commissione a norma di tale regolamento, richiedono la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa unionale. Per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa e la dichiarazione di gestione unita ai conti annuali, di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i documenti trasmessi per via elettronica sono conservati, nella loro forma originale, dagli organismi pagatori o, se del caso, dagli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento.
7. La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati è garantita per tutto il periodo previsto dall’articolo 32.
8. In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l’accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un’altra forma, secondo modalità da essa determinate.
Art. 25 Sospensione del pagamento in caso di presentazione tardiva
Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, o i pagamenti intermedi di cui all’articolo 36 del medesimo regolamento, tengono conto della sospensione dei pagamenti decisa a norma dell’articolo 42 del medesimo regolamento.
Art. 26 Acquisizione di immagini satellitari
1. Ai fini dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ogni Stato membro comunica alla Commissione entro il 1o novembre di ogni anno:
a) se desidera che la Commissione acquisisca le immagini satellitari necessarie per il proprio programma di controlli o per la valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole;
b) la superficie da controllare e il numero delle zone di controllo programmate.
2. Gli Stati membri che chiedono alla Commissione di fornire loro le immagini satellitari procedono alla finalizzazione, in cooperazione con la Commissione, entro il 15 gennaio successivo alla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, delle zone interessate e del calendario per l’ottenimento delle immagini.
3. La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari acquisite agli agenti autorizzati degli Stati membri. Detti agenti devono osservare le disposizioni riguardanti il diritto d’autore contenute nei contratti con i fornitori e restituiscono le immagini al termine dei lavori.
4. Se il totale delle richieste degli Stati membri supera il bilancio disponibile per l’applicazione dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione decide un limite delle immagini satellitari da fornire, nell’intento di fare l’uso più efficiente possibile delle risorse disponibili.
Capo III. Liquidazione dei conti
Sezione 1. Recupero dei crediti
Art. 27 Interessi applicabili al recupero di pagamenti indebiti
1. Salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, gli interessi sui pagamenti indebitamente erogati da recuperare a seguito di irregolarità o negligenze sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento per il beneficiario indicato nell’ordine di recupero e la data del rimborso o della detrazione. Il termine di pagamento non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell’ordine di recupero. Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non procedere al recupero degli interessi di importo non superiore a 5 EUR.
2. Il tasso di interesse da applicare non è in ogni caso inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per il recupero di spese indebite comparabili o per la riscossione di crediti esigibili.
Art. 28 Recupero mediante compensazione
Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario.
Sezione 2. Liquidazione
Art. 29 Contenuto dei conti annuali
I conti annuali di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013 includono:
a) le entrate con destinazione specifica di cui all’articolo 43 di tale regolamento;
b) le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell’esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente articolo, inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio dell’Unione;
c) le spese del FEASR, ripartite per programma, misura e aliquota di contributo specifico. La dichiarazione annuale delle spese include anche le informazioni relative agli importi recuperati. Alla chiusura del programma, i pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente articolo, inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell’esercizio finanziario di cui trattasi;
d) una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programma, misura, aliquota di contributo specifico e aspetto specifico, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per il FEAGA e di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento per il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;
e) separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e dell’Unione, a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, e dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
f) la tabella dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell’esercizio finanziario a seguito di irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio16, incluse le sanzioni previste dalla normativa settoriale unionale applicabile, e i relativi interessi, secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento;
g) un estratto, dal registro dei debitori, degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e f), del presente articolo, incluse le sanzioni e i relativi interessi, secondo il modello riportato nell’allegato III del presente regolamento;
h) un sommario delle operazioni di intervento, con l’indicazione dell’entità e dell’ubicazione delle scorte alla fine dell’esercizio finanziario;
i) la conferma che le spese, le entrate con destinazione specifica e i dati dettagliati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono conservati negli archivi e nella contabilità dell’organismo pagatore;
j) il saldo di chiusura alla fine dell’esercizio finanziario degli anticipi cumulati non utilizzati o non liquidati, versati dagli Stati membri ai beneficiari, ripartito nel caso del FEAGA per misura e nel caso del FEASR per programma e comprensivo, per il FEASR, degli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari, il saldo di chiusura riguarda gli importi pagati dalla Commissione che non sono stati usati dagli Stati membri per pagamenti ai destinatari finali né sono stati impegnati per contratti di garanzia a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Art. 30 Trasmissione di informazioni
1. Ai fini della liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
a) gli elementi che compongono i conti annuali, secondo il disposto dell’articolo 29 del presente regolamento;
b) il parere e le relazioni dell’organismo o degli organismi di certificazione, come indicato all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;
c) la registrazione completa di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo;
d) la dichiarazione di gestione a norma dell’articolo 3 del presente regolamento.
2.
I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del suddetto paragrafo sono presentati per via elettronica secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24.
Tali documenti recano una firma elettronica obbligatoria in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Per i documenti relativi all'esercizio finanziario 2017, la Commissione può accettare documenti firmati trasmessi in formato elettronico.
3. Su richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest’ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.
4. La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e purché la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso.
Art. 31 Forma e contenuto delle informazioni contabili
1.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).
I modelli e le relative specifiche tecniche delle informazioni contabili sono messi a disposizione, e aggiornati dalla Commissione, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario previa informazione del comitato dei fondi agricoli.
Le specifiche tecniche comprendono:
a) i requisiti in materia di dati annuali per le singole informazioni contabili (tabella delle X);
b) la specifica per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR;
c) le descrizioni dei campi dati (promemoria);
d) la struttura dei codici bilancio FEASR.
2.
Le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di:
a) svolgere le proprie funzioni nell’ambito della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) monitorare gli sviluppi e fornire previsioni nel settore agricolo.
La Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono accedere a tali informazioni ai fini dell’esercizio delle loro funzioni.
3. I dati personali contenuti nelle informazioni contabili raccolte sono trattati esclusivamente per gli scopi indicati al paragrafo 2. In particolare, se utilizza le informazioni contabili per gli scopi indicati al paragrafo 2, primo comma, lettera b), la Commissione rende tali dati anonimi e li tratta esclusivamente in forma aggregata.
4. Eventuali richieste relative al trattamento dei propri dati personali sono indirizzate dalle persone interessate alla Commissione come indicato nell’allegato IV.
5. La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni contabili.