Decisione di esecuzione (UE) 2025/2054 della Commissione del 13 ottobre 2025 che deduce dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2025) 6791] (I testi in lingua francese, greca, neerlandese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/20131, in particolare l’articolo 54,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione deve valutare gli importi da dedurre tenendo conto delle giustificazioni fornite dallo Stato membro nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 134, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
Possono essere finanziate dal bilancio dell’Unione solo le spese che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2116, corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 e a cui non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, e all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.
In seguito alla modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione3 da parte del regolamento delegato (UE) 2025/310 della Commissione4, gli Stati membri non sono tenuti a fornire giustificazioni ai fini della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione per le deviazioni degli importi unitari realizzati rispetto agli importi unitari previsti se la spesa totale corrispondente a tali deviazioni non supera il 2 % della spesa totale dichiarata nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 134, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 per l’esercizio finanziario in questione. Tuttavia gli Stati membri devono fornire giustificazioni per tutti i superamenti degli importi unitari realizzati rispetto agli importi unitari massimi (medi) previsti.
Alla luce della valutazione effettuata e tenendo conto delle giustificazioni degli Stati membri, la parte delle spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2116 e corrispondente agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, a cui non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 e all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, dovrebbe essere dedotta dal finanziamento dell’Unione.
Per gli interventi oggetto della presente decisione, la valutazione degli importi da dedurre per inosservanza delle norme dell’Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nella relazione di sintesi5,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese dichiarate dagli organismi pagatori accreditati dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA o del FEASR, corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 e a cui non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, e all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 possono essere dedotti dal bilancio dell’Unione.
Art. 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2025 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione