Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/20131, e in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, l’articolo 23, paragrafo 2, l’articolo 38, paragrafo 2, l’articolo 40, paragrafo 3, l’articolo 41, paragrafo 3, l’articolo 47, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 54, paragrafo 4, l’articolo 55, paragrafo 6, l’articolo 64, paragrafo 3, l’articolo 76, paragrafo 2, e l’articolo 94, paragrafi 5 e 6,
Il regolamento (UE) 2021/2116 fissa le disposizioni fondamentali concernenti, tra l’altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l’intervento pubblico, la gestione finanziaria e le procedure di liquidazione, le cauzioni e l’uso dell’euro. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni del suddetto regolamento nei settori di cui trattasi. È opportuno che le nuove norme sostituiscano le disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione2.
A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, gli organismi pagatori possono essere riconosciuti dagli Stati membri soltanto se soddisfano determinati criteri minimi fissati a livello dell’Unione. Tali criteri devono riguardare quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento onde tenere conto di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore.
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno che un’autorità competente a livello ministeriale sia responsabile per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell’organismo di coordinamento di cui all’articolo 10 di tale regolamento. È opportuno che gli organismi di coordinamento siano riconosciuti dagli Stati membri solo se soddisfano determinati criteri minimi fissati a livello dell’Unione e dall’autorità competente. Tali criteri dovrebbero riguardare i compiti specifici dell’organismo di coordinamento in riferimento al trattamento delle informazioni di carattere finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
Le misure di intervento pubblico possono essere finanziate soltanto se le spese in questione sono sostenute dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri come responsabili dell’adempimento di taluni obblighi relativi all’intervento pubblico. Tuttavia, l’esecuzione dei compiti relativi, in particolare, alla gestione e al controllo delle misure di intervento, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti, può essere delegata a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Occorre altresì che tali compiti possano essere eseguiti da vari organismi pagatori. È inoltre opportuno disporre che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a organismi pubblici o privati terzi, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore. Di conseguenza è opportuno definire l’ambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisare i loro obblighi e stabilire a quali condizioni e secondo quali norme sia possibile affidare a organismi pubblici o privati terzi la gestione di determinate misure di ammasso pubblico. In quest’ultimo caso è opportuno disporre che gli organismi interessati agiscano sulla scorta di contratti che tengano conto degli obblighi e dei principi generali da stabilire.
La normativa agricola dell’Unione fa obbligo agli Stati membri, nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e degli interventi finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e disciplinati nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), di rispettare determinati termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari. I pagamenti effettuati al di fuori di questi termini devono essere considerati inammissibili al finanziamento dell’Unione. Tuttavia l’analisi rileva che in numerosi casi i pagamenti tardivi degli aiuti da parte degli Stati membri sono dovuti a controlli supplementari effettuati dagli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali. Pertanto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l’impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell’Unione in proporzione all’entità del ritardo nel pagamento.
I pagamenti dell’aiuto anteriori alla prima data possibile di pagamento prevista dalla normativa agricola dell’Unione non possono essere giustificati con le stesse ragioni addotte per i pagamenti effettuati dopo l’ultima data possibile per il pagamento. Non dovrebbe essere pertanto prevista nessuna riduzione proporzionale per questi pagamenti anticipati. È tuttavia opportuno applicare una deroga per i casi in cui la normativa agricola dell’Unione prevede il versamento di un anticipo fino ad un certo importo massimo.
La Commissione effettua pagamenti a favore degli Stati membri sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi, a norma degli articoli 21 e 32 del regolamento (UE) 2021/2116. La Commissione dovrebbe tuttavia tenere conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell’Unione. Occorre quindi stabilire le condizioni alle quali devono essere effettuate talune compensazioni tra spese ed entrate nell’ambito del FEAGA e del FEASR.
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio3, se il bilancio dell’Unione non è stato approvato entro l’inizio dell’esercizio finanziario, le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente. In tale caso, ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell’ambito del FEAGA e i pagamenti intermedi nell’ambito del FEASR siano effettuati limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito dei pagamenti mensili o intermedi successivi.
È opportuno prevedere che la Commissione, una volta informati gli Stati membri interessati, possa rinviare l’indennizzo della spesa e le entrate con destinazione specifica per i successivi pagamenti mensili nel caso si verifichi un ritardo nella trasmissione delle informazioni richieste o vi siano discrepanze che necessitano di ulteriori chiarimenti dagli Stati membri.
È necessario stabilire requisiti aggiuntivi per evitare l’applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l’euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall’euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e registrati nel conto degli organismi pagatori, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell’organismo pagatore o dell’organismo di coordinamento accreditato.
Nei casi in cui il tasso di cambio per il fatto generatore non è stato fissato nella normativa dell’Unione, è necessario stabilire requisiti per il tasso di cambio che gli Stati membri che non hanno adottato l’euro devono applicare nella propria dichiarazione di spesa e ai fini della liquidazione finanziaria e della verifica dell’efficacia dell’attuazione per le entrate con destinazione specifica derivanti dalle conseguenze finanziarie del mancato recupero.
Nel quadro della verifica dell’efficacia dell’attuazione è opportuno stabilire norme relative ai criteri di giustificazione che lo Stato membro interessato deve prevedere e la metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni.
Per consentire alla Commissione di verificare che gli Stati membri rispettino l’obbligo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione e garantire un’efficace applicazione della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno stabilire i criteri e la metodologia di applicazione delle rettifiche. Occorre definire i diversi tipi di rettifiche di cui all’articolo 55 e stabilire i principi in base ai quali si terrà conto delle circostanze di ciascun caso per determinare l’ammontare della rettifica. È opportuno inoltre stabilire le modalità di accredito al FEAGA e al FEASR dei recuperi effettuati dagli Stati membri presso i beneficiari.
Ai sensi delle norme specifiche di ammissibilità per il pagamento specifico per il cotone stabilite al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e per il sostegno al prepensionamento di cui all’articolo 155, paragrafo 2, di tale regolamento, occorre valutare i casi di inosservanza nel quadro di una procedura di conformità che esamini la conformità alla legittimità e alla regolarità a livello di beneficiario.
Nel nuovo modello di attuazione verrà valutata la conformità dei sistemi degli Stati membri alle norme dell’Unione e, nei casi di gravi carenze nei sistemi di governance, la Commissione proporrà l’esclusione di talune spese dal finanziamento dell’Unione nell’ambito di una procedura di conformità. La valutazione non si applica ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici nazionali della PAC e nelle disposizioni nazionali. Poiché la valutazione avviene a livello di sistemi, la proposta di esclusione dal finanziamento dell’Unione dovrebbe basarsi su rettifiche forfettarie. Laddove le specifiche circostanze lo consentano, gli Stati membri potrebbero tuttavia fornire un calcolo dettagliato o estrapolato del rischio per il FEAGA e il FEASR, che la Commissione valuterà nell’ambito della procedura di conformità.
Numerose disposizioni della normativa agricola dell’Unione prescrivono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma dovuta in caso di inadempimento di un obbligo. Pertanto, per evitare disparità nelle condizioni di concorrenza è opportuno stabilire le condizioni applicabili a tale prescrizione.
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Tuttavia è opportuno che l’articolo 5 bis, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, e l’articolo 13 di tale regolamento continuino ad essere applicati all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e ai programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6, mentre l’articolo 13 di tale regolamento dovrebbe continuare a essere applicato ai recuperi in corso avviati conformemente all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Ai fini della corretta attuazione del regolamento (UE) 2021/2116, se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso dovrebbe essere riconosciuto con le nuove responsabilità prima del 1o gennaio 2023.
Infine, in considerazione del punto 31 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio», la Commissione ritiene che sussista un collegamento sostanziale fra i poteri di cui al regolamento (UE) 2021/2116 relativo alle norme sul riconoscimento degli organismi pagatori, sulla gestione finanziaria, sulla liquidazione e sulle cauzioni, e che vi sia un’interconnessione fra di essi nella gestione quotidiana della spesa per la PAC. È pertanto opportuno fissare tali norme nello stesso atto delegato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Organismi pagatori e altri organismi
Art. 1 Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori
1. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispettano le condizioni di cui al presente paragrafo e soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:
a) per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la corrispondenza della spesa al relativo output dichiarato e l’effettuazione della spesa in conformità dei sistemi di governance applicabili;
b) la legittimità e la regolarità dei pagamenti in riferimento alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/20138, (UE) n. 229/20139, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio10;
c) l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
d) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione;
e) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell’Unione;
f) l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell’Unione.
2. Per essere riconosciuti gli organismi pagatori devono inoltre disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all’allegato I, relativi ai seguenti aspetti:
a) ambiente interno;
b) attività di controllo;
c) informazione e comunicazione;
d) monitoraggio.
3. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo pagatore.
Art. 2 Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento
1. In caso di riconoscimento di più di un organismo pagatore, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, lo Stato membro interessato riconosce come organismi di coordinamento i dipartimenti o gli organismi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 e i criteri di cui ai paragrafi 3 e 4. Tale Stato membro decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell’organismo di coordinamento, dopo aver accertato che l’organizzazione amministrativa di tale organismo offre garanzie in ordine alla sua capacità di svolgere i compiti di cui a detto articolo.
2. Per ottenere il riconoscimento, l’organismo di coordinamento deve garantire che:
a) le dichiarazioni destinate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate;
b) la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 rientri nell’ambito del parere di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e che la sua trasmissione sia accompagnata da una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell’intera relazione;
c) le dichiarazioni alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della trasmissione;
d) esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione;
e) le informazioni ricevute e trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato elettronico.
3. Per poter essere riconosciuto, un organismo di gestione dispone di un’organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno per quanto riguarda la compilazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, che soddisfa i requisiti stabiliti dall’organismo competente in merito alle procedure applicate e in particolare i criteri di informazione e comunicazione di cui all’allegato II.
4. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo di coordinamento.
Art. 3 Obblighi dell’organismo pagatore per quanto riguarda l’intervento pubblico
1.
Gli organismi pagatori di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico di cui sono responsabili, alle condizioni definite nell’allegato III del presente regolamento e, se del caso, dalla normativa agricola settoriale, in particolare in base alle percentuali minime di controllo fissate in tale allegato.
Gli organismi pagatori hanno la facoltà di delegare le proprie competenze in relazione alle misure di intervento pubblico ad organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento all’allegato I, punto 1.D, del presente regolamento o di intervenire per il tramite di altri organismi pagatori.
2.
Gli organismi pagatori o gli organismi di intervento possono, ferma restando la loro responsabilità globale relativa all’ammasso pubblico:
a) affidare la gestione di alcune misure di ammasso pubblico a persone fisiche o giuridiche che provvedono all’ammasso dei prodotti agricoli di intervento («enti assuntori»);
b) incaricare persone fisiche o giuridiche dell’assolvimento di alcuni compiti specifici previsti dalla normativa agricola settoriale.
Qualora gli organismi pagatori affidino la gestione agli enti assuntori di cui al primo comma, lettera a), tale gestione avviene nell’ambito dei contratti di ammasso, in base agli obblighi e ai principi generali definiti nell’allegato IV.
3.
Gli obblighi a carico degli organismi pagatori, ai fini dell’ammasso pubblico, sono in particolare i seguenti:
a) tenere una contabilità di magazzino e finanziaria per ogni prodotto oggetto di una misura di intervento di ammasso pubblico, con riferimento alle operazioni che realizzano nel periodo compreso tra il 1o ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell’anno successivo, periodo detto «esercizio contabile»;
b) tenere aggiornato l’elenco degli enti assuntori con cui hanno stipulato un contratto di ammasso pubblico. Tale elenco contiene gli elementi tecnici che consentono di determinare con precisione tutti i luoghi di ammasso, le rispettive capacità, il numero di capannoni, di celle frigorifere e di sili, le piante e gli schemi;
c) tenere a disposizione della Commissione i contratti tipo utilizzati per l’ammasso pubblico, le regole definite per la presa in consegna dei prodotti, l’ammasso e l’uscita dei prodotti dai magazzini degli assuntori, nonché le regole applicabili alla responsabilità di questi ultimi;
d) tenere una contabilità di magazzino centralizzata e informatizzata, che fa riferimento a tutti i siti di ammasso, a tutti i prodotti, con le rispettive quantità e qualità, e che precisa per ciascun prodotto il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume;
e) effettuare sotto la propria responsabilità tutte le operazioni relative all’immagazzinamento, alla conservazione, al trasporto o ai trasferimenti dei prodotti di intervento in conformità delle normative unionale e nazionale, fatta salva la responsabilità degli acquirenti, degli altri organismi pagatori che intervengono nell’ambito di un’operazione o delle persone a tal fine delegate;
f) effettuare durante tutto l’anno i controlli sui luoghi di ammasso dei prodotti di intervento, a intervalli irregolari e senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, ma tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 24 ore, salvo in casi debitamente giustificati;
g) effettuare un inventario annuo alle condizioni stabilite all’articolo 4.
Se in uno Stato membro la gestione dei conti dell’ammasso pubblico per uno o più prodotti è affidata a più organismi pagatori, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui al primo comma, lettere a) e d), sono consolidate a livello di Stato membro prima che siano comunicate le informazioni corrispondenti alla Commissione.
4. Gli organismi pagatori garantiscono:
a) che i prodotti oggetto di misure di intervento dell’Unione siano correttamente conservati controllando la qualità dei prodotti immagazzinati almeno una volta all’anno;
b) l’integrità delle scorte d’intervento.
5.
Gli organismi pagatori informano immediatamente la Commissione:
a) dei casi in cui la proroga del periodo di ammasso di un prodotto può provocarne il deterioramento;
b) delle perdite quantitative o del deterioramento di un prodotto a causa di calamità naturali.
Se si verificano le situazioni di cui al primo comma la Commissione adotta le decisioni del caso:
a) per le situazioni di cui al primo comma, lettera a), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) per le situazioni di cui al primo comma, lettera b), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
6. Le conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione del prodotto oggetto di misure di intervento dell’Unione, in particolare a causa dell’inadeguatezza dei metodi di ammasso, sono a carico degli organismi pagatori. In caso di inadempimento dei rispettivi impegni o obblighi, la responsabilità finanziaria incombe agli organismi pagatori, ferma restando la possibilità di rivalsa nei confronti degli enti assuntori.
7. Gli organismi pagatori garantiscono agli agenti della Commissione o alle persone da essa incaricate l’accessibilità permanente, per via elettronica o presso la propria sede, alla contabilità dell’ammasso pubblico e a tutti i documenti, i contratti e i fascicoli costituiti o ricevuti nell’ambito dell’intervento.
Art. 4 Inventario
1.
Gli organismi pagatori procedono, nel corso di ogni esercizio contabile, alla compilazione di un inventario di tutti i prodotti che hanno formato oggetto di interventi dell’Unione.
Essi confrontano i risultati dell’inventario con i dati contabili. Le eventuali differenze di quantità constatate e gli importi risultanti dalle differenze qualitative rilevate in occasione di verifiche sono contabilizzati a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116.
2. Ai fini del paragrafo 1, i quantitativi mancanti connessi a normali operazioni di ammasso corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche che risultano dall’inventario contabile, da un lato e, dall’altro, le scorte reali riscontrate in base all’inventario di cui al paragrafo 1 ovvero le scorte contabili sussistenti dopo l’esaurimento delle scorte reali di un magazzino e sono soggetti ai limiti di tolleranza stabiliti nell’allegato V.
Capo II. Gestione finanziaria
Art. 5 Inosservanza del termine ultimo di pagamento
1. I pagamenti a un beneficiario eseguiti dopo l’ultima data possibile del pagamento possono essere ritenuti ammissibili nelle circostanze e alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2.
Se le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi dell’articolo 6 per gli interventi di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 pagate successivamente al termine stabilito dalla normativa dell’Unione sono pari al limite del 5 % o inferiori alle spese pagate prima dei termini per il FEAGA o il FEASR rispettivamente, non si applica alcuna riduzione dei pagamenti mensili o intermedi.
Quando le spese del FEAGA o del FEASR pagate oltre i termini stabiliti dalla normativa dell’Unione superano il limite del 5 % per il FEAGA e il FEASR rispettivamente, tutte le spese supplementari pagate oltre i termini sono ridotte secondo le seguenti modalità:
a) per le spese del FEAGA:
i) le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10 %;
ii) le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %;
iii) le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45 %;
iv) le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70 %;
v) le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %;
b) per le spese del FEASR:
i) le spese effettuate tra il 1o luglio e il 15 ottobre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %;
ii) le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 60 %;
iii) le spese effettuate oltre il 31 dicembre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.
3.
In deroga al paragrafo 2, si applicano le condizioni riportate di seguito:
a) se per le spese per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti o le spese del FEASR il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato pienamente applicato ai pagamenti effettuati con riferimento all’anno civile N non oltre il 15 ottobre dell’anno N+1 per il FEAGA e non oltre il 31 dicembre dell’anno N+1 per il FEASR e il residuo del limite supera il 2 %, tale residuo è ridotto al 2 %;
b) durante l’esercizio finanziario N+1, i pagamenti per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, diversi dai pagamenti di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013, con riferimento all’anno civile N-1 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l’importo totale degli interventi sotto forma di pagamenti diretti eseguiti entro l’esercizio finanziario N+1, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all’adattamento di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, non supera il massimale di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 per l’anno civile N, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, di tale regolamento;
c) le spese che superano i massimali di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100 %.
Per la verifica del rispetto della condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, non si tiene conto degli importi dei rimborsi di cui all’articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116.
4.
Qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per taluni interventi o misure o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate, la Commissione applica ripartizioni temporali diverse da quelle previste ai paragrafi 2 e 3, e/o tassi di riduzione inferiori o nulli.
Tuttavia il primo comma non si applica alle spese che superano il massimale di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b).
5.
Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre.
Gli eventuali superamenti del termine di pagamento sono presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di procedura di conformità di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.
Art. 6 Inosservanza della prima data possibile di pagamento
Per quanto concerne le spese del FEAGA, se gli Stati membri sono autorizzati a versare anticipi fino a un certo importo massimo anteriormente alla prima data possibile per l’esecuzione del pagamento fissata dalla normativa dell’Unione, tale spesa è ritenuta ammissibile al finanziamento dell’Unione. Eventuali spese versate superiori a tale importo massimo sono inammissibili al finanziamento dell’Unione tranne in casi debitamente giustificati, in cui per determinati interventi o misure si verificano condizioni di gestione eccezionali o per cui gli Stati membri forniscono motivazioni giustificate. In tali casi, le spese versate superiori all’importo massimo sono ammissibili al finanziamento dell’Unione previa riduzione del 10 %.
La corrispondente riduzione è presa in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116.
Art. 7 Compensazione da parte degli organismi pagatori
1.
Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 la Commissione stabilisce il saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro nella sua dichiarazione mensile delle spese, diminuite dell’importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti.
Gli stanziamenti d’impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall’assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio.
2. Gli importi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 che siano stati trattenuti prima del pagamento dell’aiuto oggetto dell’irregolarità o della negligenza sono dedotti dalla spesa corrispondente.
3. Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del FEASR recuperati presso i beneficiari nell’ambito del piano strategico della PAC dello Stato membro di cui trattasi sono dedotti dall’importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo.
4. Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione finanziaria annuale possono essere riutilizzati nell’ambito del FEASR e sono aggiunti o dedotti dall’importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione sulla liquidazione dei conti.
5. Il finanziamento da parte del FEAGA è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall’organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e indicate dall’organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese.
Art. 8 Adozione tardiva del bilancio dell’Unione
1.
Se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/2116 e i pagamenti intermedi di cui all’articolo 32 di tale regolamento sono effettuati in proporzione agli stanziamenti autorizzati per capitolo limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro rispettivamente per il FEAGA e il FEASR, e nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nei pagamenti successivi.
2. Per il FEASR, se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, per quanto riguarda gli impegni di bilancio di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2116, le prime rate annuali dopo l’adozione dei piani strategici della PAC degli Stati membri rispettano l’ordine di adozione di tali programmi. Gli impegni di bilancio per le successive rate annuali sono assunti secondo l’ordine dei piani strategici della PAC degli Stati membri che hanno esaurito i rispettivi impegni. La Commissione può assumere impegni annuali parziali per i piani strategici della PAC degli Stati membri nel caso in cui gli stanziamenti di impegno siano limitati. Il saldo residuo per tali piani è impegnato sono una volta che si saranno resi disponibili stanziamenti di impegno aggiuntivi.
Art. 9 Rinvio dei pagamenti mensili
I pagamenti mensili di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/2116 agli Stati membri possono essere rinviati se le comunicazioni di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), di tale regolamento sono trasmesse in ritardo o contengono discrepanze per cui si rendono necessarie ulteriori verifiche. La Commissione informa in tempo utile gli Stati membri interessati in merito alla sua decisione di rinviare i pagamenti.
Art. 10 Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale
1. Se la Commissione sospende i pagamenti mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:
a) l’1 % dell’importo totale dei pagamenti mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 3, di tale regolamento, se lo Stato membro non trasmette i documenti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 entro il 1o marzo;
b) l’1,5 % dell’importo totale dei pagamenti mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, se lo Stato membro non trasmette i documenti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento entro il 1o aprile.
2. La sospensione viene revocata in seguito alla trasmissione di tutti i documenti pertinenti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.