Decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 della Commissione del 5 novembre 2025 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai della malattia di Newcastle in Polonia [notificata con il numero C(2025) 7559] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera b),
La malattia di Newcastle è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. La malattia di Newcastle rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del medesimo regolamento e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la malattia di Newcastle, in uno stabilimento, l'autorità competente deve istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni e applicare determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La Polonia ha informato la Commissione in merito alla situazione epidemiologica relativa alla malattia di Newcastle nel suo territorio. Dal settembre 2024 e durante tutto lo stesso anno sono stati rilevati focolai della malattia di Newcastle in tale Stato membro in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, principalmente nei voivodati della Podlachia e della Masovia. Detti focolai hanno colpito stabilimenti e categorie di pollame, come i polli da carne, per i quali la vaccinazione contro la malattia di Newcastle non era stata sistematicamente attuata. A seguito della comparsa di questi focolai, l'autorità competente della Polonia ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687.
Dal febbraio 2025 la malattia ha iniziato a diffondersi e sono stati rilevati nuovi focolai della malattia di Newcastle nei seguenti voivodati: Cuiavia-Pomerania, Łódź, Lublino, Piccola Polonia, Masovia, Precarpazia, Pomerania, Santacroce, Varmia-Masuria e Grande Polonia, che continuano a interessare stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività non vaccinati. Sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, l'autorità competente della Polonia ha deciso di adottare alcune misure supplementari oltre a quelle già applicate dalla Polonia, in particolare per quanto riguarda l'obbligo per gli stabilimenti avicoli di attuare la vaccinazione contro la malattia di Newcastle. Dopo l'entrata in vigore di tale nuovo obbligo, il numero di focolai è diminuito e nei mesi di agosto e settembre 2025 non sono stati confermati nuovi focolai.
La situazione epidemiologica relativa alla malattia di Newcastle in Polonia ha tuttavia ripreso a peggiorare nell'ottobre 2025 e la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di 13 nuovi focolai della malattia di Newcastle in tale Stato membro in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività. Questi nuovi focolai interessano stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nei seguenti voivodati: Cuiavia-Pomerania, Lublino, Masovia, Podlachia, Varmia-Masuria, Grande Polonia e Pomerania Occidentale, in aree in cui la malattia di Newcastle non era presente in precedenza.
A seguito della comparsa di tali focolai, l'autorità competente della Polonia ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Polonia e le ritiene insufficienti. In particolare, quando sono confermati focolai della malattia di Newcastle in un'area ad alta densità di stabilimenti avicoli, vi è un maggiore rischio di diffusione della malattia ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività in tale area.
Di conseguenza, in seguito alla comparsa di diversi focolai in un'area del voivodato della Masovia ad alta densità di stabilimenti avicoli e a maggiore rischio di diffusione della malattia di Newcastle, è opportuno istituire un'ulteriore zona soggetta a restrizioni attorno o adiacente alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in tale area, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Nell'attuale situazione epidemiologica della malattia di Newcastle in Polonia, dove la malattia si è diffusa a diverse regioni di tale Stato membro, è pertanto necessario adottare misure di emergenza al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia e attenuare il rischio di un'ulteriore diffusione della malattia nel territorio della Polonia e di altri Stati membri.
Le dimensioni delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, sono state basate sui criteri stabiliti all'articolo 64, paragrafo 1, e all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti la situazione epidemiologica relativa alla malattia di Newcastle nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale riguardo alla malattia di Newcastle in Polonia, nonché il livello di rischio della sua ulteriore diffusione.
In aggiunta, al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza, e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni, istituite da tale Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Pertanto le aree interessate dovrebbero ora essere elencate come zone di protezione e di sorveglianza, nonché come ulteriore zona soggetta a restrizioni, per la Polonia nell'allegato della presente decisione di esecuzione per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, istituite da tale Stato membro a seguito della comparsa dei nuovi focolai della malattia di Newcastle nel medesimo Stato membro, nonché della durata necessaria delle misure prescritte da applicare in tali zone, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Data l'urgenza della situazione epidemiologica in Polonia per quanto riguarda la diffusione della malattia di Newcastle e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Polonia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri o paesi terzi, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione si applichino quanto prima.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione definisce a livello di Unione:
a) le zone di protezione e di sorveglianza che la Polonia è tenuta a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai della malattia di Newcastle nel pollame o nei volatili in cattività, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure di controllo della malattia da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza, in conformità, rispettivamente, agli articoli 39 e 55 di tale regolamento delegato;
b) le ulteriori zone soggette a restrizioni che la Polonia è tenuta a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai della malattia di Newcastle nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni.
Art. 2 La zona di protezione
La Polonia provvede affinché:
a) le zone di protezione istituite dall'autorità competente di tale Stato membro, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione nell'allegato della presente decisione;
b) le misure da applicare nelle zone di protezione, di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino ai termini stabiliti per le zone di protezione nell'allegato della presente decisione.
Art. 3 La zona di sorveglianza
La Polonia provvede affinché:
a) le zone di sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendano almeno le aree elencate come zone di sorveglianza nell'allegato della presente decisione;
b) le misure da applicare nelle zone di sorveglianza, di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino ai termini stabiliti per le zone di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.
Art. 4 L'ulteriore zona soggetta a restrizioni
La Polonia provvede affinché:
a) le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità competente di tale Stato membro, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendano almeno l'area elencata come ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato della presente decisione;
b) le misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino ai termini stabiliti per le ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato della presente decisione.
Art. 5 Destinatario
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione