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Decisione di esecuzione (UE) 2025/2300 della Commissione del 6 novembre 2025 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2025) 7598] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l'HPAI. In particolare, l'articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l'autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3 è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

In particolare, l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, lettera a), e l'articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che le autorità competenti degli Stati membri elencati nell'allegato di tale decisione sono tenute a istituire in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. L'articolo 2, lettera b), l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/2213 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati in Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Spagna e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2213, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e l'Ungheria hanno notificato alla Commissione la comparsa di 48 nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati in detti Stati membri. In particolare sono stati notificati: due focolai nel pollame nelle province di Anversa e delle Fiandre occidentali in Belgio, tre focolai nel pollame nelle regioni della Danimarca meridionale e della Sjælland in Danimarca, cinque focolai nel pollame nei dipartimenti Allier, Cher, Côte-d'Or, Marne e Haute-Marne in Francia, 17 focolai nel pollame nei Länder Baden-Württemberg, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein in Germania, un focolaio nel pollame in Ungheria nella contea di Jász-Nagykun-Szolnok, 11 focolai nel pollame nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte in Italia, due focolai nel pollame e due focolai in volatili in cattività nella provincia della Gheldria nei Paesi Bassi, quattro focolai nel pollame nei voivodati della Varmia-Masuria e della Grande Polonia in Polonia e uno nel pollame nella provincia della Scania in Svezia.

A seguito della comparsa di questi 48 nuovi focolai, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e l'Ungheria hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

Inoltre il focolaio confermato dal Belgio nella provincia di Anversa e il focolaio confermato dalla Germania nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia sono localizzati nelle immediate vicinanze dei confini di questi due Stati membri con i Paesi Bassi. Poiché le zone di sorveglianza per tali focolai in Belgio e Germania si estendono nel territorio dei Paesi Bassi, le autorità competenti del Belgio e della Germania hanno debitamente collaborato con l'autorità competente dei Paesi Bassi per istituire le necessarie zone di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

In aggiunta l'autorità competente della Polonia ha deciso di istituire un'ulteriore zona soggetta a restrizioni adiacente alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito alla comparsa di focolai in un'area del voivodato della Varmia-Masuria a maggiore rischio di diffusione dell'HPAI.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dalla Svezia e dall'Ungheria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da questi Stati membri e i confini dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Polonia si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e l'Ungheria, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri e i confini dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Polonia in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi e la Polonia e quelle elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri e dei confini dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Polonia in seguito alla comparsa dei nuovi focolai di HPAI in tali Stati membri, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per il Belgio, la Svezia e l'Ungheria. Pertanto le aree interessate dovrebbero ora essere elencate in tale allegato come zone di protezione e di sorveglianza per il Belgio, la Svezia e l'Ungheria per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in seguito alla comparsa dei recenti focolai di HPAI nei rispettivi territori, nonché della durata delle misure prescritte da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione