Decisione di esecuzione (UE) 2025/2557 della Commissione dell'11 dicembre 2025 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2025) 8818] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l'HPAI. In particolare, l'articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l'autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3 è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
In particolare, l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, lettera a), e l'articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che le autorità competenti degli Stati membri elencati nell'allegato di tale decisione sono tenute a istituire in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. L'articolo 2, lettera b), l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/2470 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati in Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2470, il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo e la Slovacchia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati in detti Stati membri. In particolare sono stati notificati: un focolaio nel pollame nella provincia del Limburgo in Belgio, un focolaio nel pollame nella regione di Plovdiv in Bulgaria, un focolaio nel pollame nella regione dello Jutland settentrionale in Danimarca, 29 focolai nel pollame nei dipartimenti seguenti: Côte-d'Or, Dordogne, Loire-Atlantique, Vendée e Yvelines in Francia, 16 focolai nel pollame nei Länder seguenti: Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein in Germania, un focolaio nel pollame nella contea di Cavan in Irlanda, 10 focolai nel pollame nelle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto in Italia, due focolai nel pollame nella contea di Marijampolė in Lituania, due focolai in volatili in cattività nelle province di Gheldria e Limburgo e quattro focolai nel pollame nelle province di Drenthe, Flevoland e Gheldria nei Paesi Bassi, due focolai nel pollame nei voivodati di Lubusz e Cuiavia-Pomerania in Polonia, quattro focolai nel pollame nel distretto di Lisbona in Portogallo e un focolaio in volatili in cattività nella contea di Topoľčany in Slovacchia.
A seguito della comparsa di questi 74 nuovi focolai, il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo e la Slovacchia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
Inoltre il focolaio di HPAI nel pollame nella contea di Cavan in Irlanda è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Poiché la zona di sorveglianza per tale focolaio in Irlanda si estende nel territorio del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'autorità competente dell'Irlanda ha debitamente collaborato con l'autorità competente del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord per istituire la necessaria zona di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Il focolaio di HPAI in volatili in cattività nella provincia di Limburgo nei Paesi Bassi è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con il Belgio. Poiché la zona di sorveglianza per tale focolaio nei Paesi Bassi si estende nel territorio del Belgio, l'autorità competente dei Paesi Bassi ha debitamente collaborato con l'autorità competente del Belgio per istituire la necessaria zona di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dal Belgio, dalla Bulgaria, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Germania, dall'Irlanda, dall'Italia, dalla Lituania, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Slovacchia e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da questi Stati membri e i confini della zona di sorveglianza istituita dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Slovacchia e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia e il Portogallo, e le aree elencate come zone di sorveglianza per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri e dei confini della zona di sorveglianza istituita dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in seguito alla comparsa dei nuovi focolai di HPAI in tali Stati membri, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Lituania e la Slovacchia. Pertanto le aree interessate dovrebbero ora essere elencate in tale allegato come zone di protezione e di sorveglianza per la Lituania e la Slovacchia per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in seguito alla comparsa dei recenti focolai di HPAI nei rispettivi territori, nonché della durata delle misure prescritte da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione