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Decisione di esecuzione (UE) 2026/107 della Commissione del 12 gennaio 2026 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 143] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

In particolare, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, lettera a), e l’articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che le autorità competenti degli Stati membri elencati nell’allegato di tale decisione sono tenute a istituire in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. L’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, lettera b), e l’articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/2660 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame situati in Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia e Portogallo, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2660, Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI sul loro territorio in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività. Le notifiche hanno riguardato in particolare un focolaio nel pollame nella provincia delle Fiandre occidentali in Belgio, due focolai nel pollame nelle regioni di Pazardzhik e Plovdiv in Bulgaria, due focolai nel pollame nella regione di Vysočina in Cechia, un focolaio nel pollame nella regione dello Jutland centrale in Danimarca, nove focolai nel pollame nei Länder Baden-Württemberg, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Bassa Sassonia, Sassonia e Renania settentrionale-Vestfalia in Germania, un focolaio nel pollame nella provincia di Lleida in Spagna, cinque focolai nel pollame nei dipartimenti seguenti: Bretagne, Drôme, Hauts-de-France, Pays de la Loire e Vendée in Francia, sette focolai nel pollame nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto in Italia, due focolai nel pollame nella contea di Csongrád-Csanád in Ungheria, cinque focolai nel pollame nelle province del Limburgo e del Brabante settentrionale nei Paesi Bassi, 20 focolai nel pollame nei voivodati di Lublino, di Lubusz, della Podlachia, della Pomerania, della Grande Polonia e di Łódz, e un focolaio in volatili in cattività nel voivodato della Bassa Slesia in Polonia, un focolaio nel pollame nel distretto di Santarém in Portogallo, e tre focolai nel pollame nella contea di Skåne in Svezia.

A seguito della comparsa di questi 60 nuovi focolai, Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

Inoltre il focolaio di HPAI nel pollame nella provincia delle Fiandre occidentali in Belgio è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Francia. Poiché le zone di protezione e di sorveglianza per tale focolaio in Belgio si estendono nel territorio della Francia, l’autorità competente della Francia ha debitamente collaborato con l’autorità competente del Belgio per istituire le necessarie zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Inoltre uno dei focolai nel pollame nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia in Germania è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con i Paesi Bassi. Poiché la zona di sorveglianza per tale focolaio in Germania si estende nel territorio dei Paesi Bassi, l’autorità competente dei Paesi Bassi ha debitamente collaborato con l’autorità competente della Germania per istituire la necessaria zona di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Il focolaio di HPAI nel pollame nel dipartimento del Nord in Francia è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con il Belgio. Poiché la zona di sorveglianza per tale focolaio in Francia si estende nel territorio del Belgio, l’autorità competente del Belgio ha debitamente collaborato con l’autorità competente della Francia per istituire la necessaria zona di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Spagna, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo e le aree elencate come zone di sorveglianza per il Belgio nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri a seguito della comparsa dei nuovi focolai di HPAI, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione per il Belgio né aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Spagna e la Svezia.

Di conseguenza le aree interessate dovrebbero ora essere elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 come zone di protezione per il Belgio e come zone di protezione e di sorveglianza per la Spagna e la Svezia per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri a seguito della comparsa dei recenti focolai di HPAI sul loro territorio, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione