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Decisione di esecuzione (UE) 2026/161 della Commissione del 20 gennaio 2026 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 412] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

In particolare, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, lettera a), e l’articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che le autorità competenti degli Stati membri elencati nell’allegato di tale decisione sono tenute a istituire in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. L’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, lettera b), e l’articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2026/107 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati in Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/107, Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI sul loro territorio in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività. Sono stati in particolare notificati quattro focolai nel pollame nella regione delle Fiandre occidentali in Belgio, un focolaio nel pollame nella regione della Capitale in Danimarca, due focolai nel pollame nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore in Germania, un focolaio in volatili in cattività nella contea di Hiiu in Estonia, un focolaio nel pollame nella provincia di Lleida in Spagna, un focolaio in volatili in cattività nel dipartimento Indre-et-Loire e tre focolai nel pollame nei dipartimenti dell’Allier, di Deux-Sèvres e della Loire-Atlantique in Francia, un focolaio nel pollame nella Regione Veneto in Italia, tre focolai nel pollame nelle contee di Csongrád-Csanád e Nógrád in Ungheria, un focolaio nel pollame nella provincia del Flevoland nei Paesi Bassi, un focolaio in volatili in cattività nel voivodato della Grande Polonia e 11 focolai nel pollame nei voivodati di Lublino, Lubusz, Łódz, di Mazowieckie, della Podlachia e della Grande Polonia in Polonia.

A seguito della comparsa di questi 30 nuovi focolai, Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

Tre focolai di HPAI nel pollame nella provincia delle Fiandre occidentali in Belgio sono inoltre localizzati nelle immediate vicinanze del confine con la Francia. Poiché le zone di protezione e di sorveglianza per tali focolai in Belgio si estendono nel territorio della Francia, l’autorità competente della Francia ha debitamente collaborato con l’autorità competente del Belgio per istituire le necessarie zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri a seguito della comparsa dei nuovi focolai di HPAI sul loro territorio, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per l’Estonia.

Di conseguenza le aree interessate dovrebbero ora essere elencate come zone di protezione e di sorveglianza per l’Estonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tale Stato membro a seguito della comparsa del recente focolaio di HPAI in volatili in cattività sul suo territorio, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione