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Decisione di esecuzione (UE) 2026/309 della Commissione del 4 febbraio 2026 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai della malattia di Newcastle in Polonia [notificata con il numero C(2026)754] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

La malattia di Newcastle è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. La malattia di Newcastle rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative al controllo di determinate malattie elencate, tra cui la malattia di Newcastle. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la malattia di Newcastle, in uno stabilimento, l’autorità competente deve istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni e applicare determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 della Commissione3, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello di Unione in relazione a focolai della malattia di Newcastle in Polonia. Essa stabilisce in particolare che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che la Polonia è tenuta a istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai della malattia di Newcastle devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione. Tale decisione di esecuzione stabilisce inoltre che le misure da applicare in tali zone, in conformità al suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino ai termini indicati nel suddetto allegato.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2026/243 della Commissione4 a seguito della comparsa di nuovi focolai della malattia di Newcastle in Polonia, in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.

Dopo tale modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 con decisione di esecuzione (UE) 2026/243, la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri otto focolai della malattia di Newcastle in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nei voivodati della Bassa Slesia, della Cuiavia-Pomerania, di Łódź, della Varmia-Masuria e della Grande Polonia.

A seguito della comparsa di questi otto focolai, l’autorità competente della Polonia ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

La Commissione ha esaminato tali misure di controllo della malattia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza, istituite dalla Polonia a seguito della comparsa degli otto focolai notificati più di recente, si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai della malattia di Newcastle.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare ostacoli ingiustificati negli scambi con paesi terzi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tale Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 a seguito della comparsa dei più recenti focolai.

In particolare, le aree interessate da tali focolai dovrebbero inoltre essere elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 come zone di protezione e di sorveglianza per la Polonia per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tale Stato membro, nonché della durata delle misure prescritte da applicare in tali zone in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica in Polonia per quanto riguarda la diffusione della malattia di Newcastle e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Polonia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri o paesi terzi, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione