Decisione di esecuzione (UE) 2026/526 della Commissione del 4 marzo 2026 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 1566] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti di questo tipo.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.
In particolare, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, lettera a), e l’articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale regolamento. L’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, lettera b), e l’articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2026/453 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in Cechia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Polonia in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/453, Cechia, Danimarca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in tali Stati membri, in stabilimenti in cui era detenuto pollame. In particolare, tali notifiche riguardavano un focolaio in volatili in cattività nella regione di Pardubice e due focolai nel pollame nella regione di Hradec Králové in Cechia, due focolai nel pollame nella regione della Selandia in Danimarca, due focolai nel pollame nei Länder del Brandeburgo e della Turingia in Germania, un focolaio nella contea di Csongrád-Csanád in Ungheria, due focolai nel pollame nelle province di Groninga e della Gheldria nei Paesi Bassi, quattro focolai nel pollame nei voivodati della Cuiavia-Pomerania, di Lubusz e della Varmia-Masuria in Polonia e un focolaio nel pollame nella regione di Trnava in Slovacchia.
A seguito della comparsa di questi 15 nuovi focolai, Cechia, Danimarca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia hanno adottato le misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
Inoltre, poiché il focolaio di HPAI nel pollame nella regione di Trnava in Slovacchia è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con l’Austria, è stato necessario estendere nel territorio dell’Austria la zona di sorveglianza per tale focolaio in Slovacchia. L’autorità competente dell’Austria ha debitamente collaborato con l’autorità competente della Slovacchia e ha istituito la necessaria zona di sorveglianza, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Come indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2026/107 della Commissione5, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa del focolaio BG-HPAI(P)-2026-00001 nella provincia di Plovdiv. Il completamento di alcune misure prescritte dall’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima della revoca della zona di sorveglianza istituita dalla Bulgaria per tale focolaio ha richiesto più tempo di quanto inizialmente previsto. La durata delle misure applicabili nella zona di sorveglianza istituita dall’autorità competente della Bulgaria per il focolaio BG-HPAI(P)-2026-00001 dovrebbe pertanto essere prorogata conformemente all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Inoltre, come indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2026/396 della Commissione6, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa del focolaio BG-HPAI(P)-2026-00003 nella provincia di Pleven e la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa dei focolai PL-HPAI(NON-P)-2026-00016 nel voivodato della Pomerania occidentale e dei focolai PL-HPAI(NON-P)-2026-00027 e PL-HPAI(NON-P)-2026-00031 nel voivodato della Cuiavia-Pomerania. In aggiunta, come indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2026/332 della Commissione7, l’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa del focolaio IT-HPAI(P)-2026-00009 nella regione Toscana. Il completamento di alcune misure prescritte dagli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima della revoca delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Bulgaria, dall’Italia e dalla Polonia per tali focolai ha richiesto più tempo del previsto; è pertanto opportuno prorogare la durata delle misure applicabili nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria, dell’Italia e della Polonia per tali focolai conformemente agli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
La Commissione ha esaminato le misure di controllo delle malattie adottate da Austria, Cechia, Danimarca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri per questi nuovi focolai si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Austria, Cechia, Danimarca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Cechia, Danimarca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri a seguito della comparsa dei nuovi focolai di HPAI, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Inoltre le date fino alle quali le misure devono essere applicate nella zona di sorveglianza istituita dalla Bulgaria per il focolaio BG-HPAI(P)-2026-00001 e nelle zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Bulgaria per il focolaio BG-HPAI(P)-2026-00003, dall’Italia per il focolaio IT-HPAI(P)-2026-00009 e dalla Polonia per i focolai PL-HPAI(NON-P)-2026-00016, PL-HPAI(NON-P)-2026-00027 e PL-HPAI(NON-P)-2026-00031, elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447, dovrebbero essere modificate per tenere conto della proroga della durata delle restrizioni.
Oltre a ciò, anche le aree che costituiscono una zona di sorveglianza in Austria dovrebbero essere incluse nell’elenco delle zone soggette a restrizioni di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 per tenere conto dei confini della zona di sorveglianza istituita dall’Austria a seguito della comparsa del recente focolaio di HPAI in Slovacchia, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tale zona, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione