Decisione di esecuzione (UE) 2026/820 della Commissione del 1o aprile 2026 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’afta epizootica in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/732 [notificata con il numero C(2026) 2350] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi appartenenti agli ordini Artiodactyla e Proboscidea e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di afta epizootica vi è un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate per l’afta epizootica, quali indicate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione2 (specie elencate).
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione3 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’afta epizootica, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2026/732 della Commissione4, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie relative ai focolai di afta epizootica, confermati nel marzo 2026, in stabilimenti che detengono animali delle specie elencate nell’unità regionale di Lesvos in Grecia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2026/732 stabilisce che la Grecia deve istituire zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nonché un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini elencati nell’allegato di tale decisione di esecuzione, le misure prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza, nonché nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, e che tali zone devono comprendere almeno le aree elencate in tale allegato.
Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/732 sono comparsi ulteriori focolai di afta epizootica in stabilimenti nell’unità regionale di Lesvos in Grecia, confermati nel marzo 2026 all’interno delle zone soggette a restrizioni istituite dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/732. È pertanto necessario aggiornare con urgenza le zone soggette a restrizioni a livello dell’Unione per tenere conto di tali ulteriori focolai.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone soggette a restrizioni per l’afta epizootica in Grecia, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza, e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni. Di conseguenza, le aree individuate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia, tenendo conto degli ulteriori focolai, dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone, istituite conformemente agli allegati X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687, devono basarsi sulla situazione epidemiologica relativa all’afta epizootica nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale dell’afta epizootica nello Stato membro interessato, come pure sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia.
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Grecia e del rischio che l’infezione da virus dell’afta epizootica possa diffondersi tramite animali delle specie elencate infetti a livello subclinico, è necessario vietare i movimenti di tali animali da qualsiasi luogo ubicato all’interno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno della zona soggetta a restrizioni fino a un termine stabilito.
È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2026/732, considerato che sarà sostituita dalla presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Grecia istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini indicati nell’allegato della presente decisione, le misure prescritte in tali zone conformemente a tale regolamento delegato.
Tali zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendono almeno le aree elencate nell’allegato.
Art. 2
La Grecia provvede affinché siano vietati i movimenti di animali delle specie elencate per l’afta epizootica, di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni fino ai termini indicati nell’allegato della presente decisione.
Art. 3
La decisione di esecuzione (UE) 2026/732 è abrogata.
Art. 4
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione