Decisione di esecuzione (UE) 2026/1023 della Commissione dell'8 maggio 2026 che istituisce un programma per lo scambio di personale delle autorità competenti degli Stati membri dotato di competenze in materia di controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)1, in particolare l'articolo 130, paragrafo 6,
Il regolamento (UE) 2017/625 istituisce un quadro completo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di filiera agroalimentare.
I controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione sono fondamentali per garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale, del benessere degli animali e dell'ambiente, nonché il buon funzionamento del mercato interno.
Il numero di partite di animali e merci che entrano nell'Unione attraverso i posti di controllo frontalieri è aumentato, mentre le autorità competenti incaricate dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali operano con risorse limitate. Per garantire un elevato livello di sicurezza alimentare e di protezione della salute umana, animale e vegetale, del benessere degli animali e dell'ambiente, è necessario migliorare l'efficienza di tali attività, anche ottimizzando i metodi di lavoro e gli approcci basati sul rischio, in modo da controllare un maggior numero di partite con le stesse risorse. Un programma per lo scambio di personale tra le autorità competenti rappresenta un modo efficace di promuovere l'apprendimento reciproco e la diffusione di migliori pratiche e soluzioni concrete in tutta l'Unione.
È pertanto opportuno istituire un programma per lo scambio di personale delle autorità competenti incaricate dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione ("programma"), al fine di aumentare la coerenza e l'efficienza di tali controlli e attività presso i posti di controllo frontalieri rafforzando la collaborazione tra le autorità competenti e agevolando l'individuazione di sfide comuni e migliori pratiche nell'organizzazione di tali controlli e attività.
I partecipanti al programma dovrebbero riferire alla Commissione in merito ai risultati ottenuti e all'esperienza maturata in esito a tali attività. Tali relazioni dovrebbero contenere osservazioni operative e basate su dati concreti riguardanti le sfide comuni e le buone pratiche delle autorità competenti. Dovrebbero inoltre contribuire all'elaborazione di orientamenti e, se del caso, alla preparazione di misure di follow-up volte a rafforzare la collaborazione tra la Commissione e le autorità competenti e ad assicurare un'applicazione più coerente dei controlli ufficiali al fine di garantire la conformità alle norme dell'Unione in materia di alimenti e mangimi, salute animale e vegetale e benessere degli animali.
Per garantire un'attuazione efficace e trasparente del programma è necessario stabilire norme relative alla sua organizzazione e al suo finanziamento, alle condizioni di partecipazione e ai ruoli e alle responsabilità degli esperti nazionali partecipanti, degli Stati membri e della Commissione.
Al fine di garantire la fiducia reciproca e una collaborazione efficace tra le autorità competenti e assicurare che i partecipanti al programma possano avere accesso alle informazioni necessarie, è opportuno stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni ottenute durante la partecipazione al programma.
Per garantire un uso proporzionato delle risorse è opportuno fissare il periodo di applicazione della presente decisione. Il programma dovrebbe avere una durata operativa di tre anni, periodo sufficiente per il conseguimento dei suoi obiettivi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Istituzione di un programma per lo scambio di personale e relativi obiettivi
1. È istituito un programma per lo scambio di personale delle autorità competenti incaricate dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione ("programma").
2. Il programma ha lo scopo di agevolare la condivisione di conoscenze, esperienze e migliori pratiche tra le autorità competenti degli Stati membri incaricate dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione.
3. Il programma persegue gli obiettivi seguenti:
a) promuovere l'efficienza e la coerenza dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione;
b) rafforzare la collaborazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nel settore dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione;
c) contribuire all'elaborazione e alla diffusione di soluzioni concrete per migliorare i controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione.
Art. 2 Attività del programma
Le attività del programma comprendono in particolare:
a) il distacco a breve termine di esperti nazionali presso le autorità competenti di altri Stati membri incaricate dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione;
b) visite collaborative di esperti nazionali presso i posti di controllo frontalieri e altri siti di interesse;
c) la messa a disposizione di competenze specialistiche, sostegno tra pari e consulenza in merito all'organizzazione e all'esecuzione dei controlli ufficiali, anche instaurando un dialogo orientato alle soluzioni e agevolando lo scambio delle conoscenze necessarie per un'attuazione coerente dei controlli ufficiali;
d) la presentazione alla Commissione di relazioni sui risultati delle attività di cui alle lettere a), b) e c), al fine di individuare le sfide comuni, documentare le buone pratiche e contribuire allo sviluppo e alla diffusione di soluzioni concrete che migliorino la qualità e l'efficienza dei controlli ufficiali;
e) riunioni connesse alle attività del programma.
Art. 3 Istituzione di un gruppo di esperti e relativa composizione
1. È istituito un gruppo di esperti dell'Unione europea in materia di controlli sulle importazioni ("gruppo di esperti") quale organo operativo del programma.
2. La Commissione chiede agli Stati membri di proporre un elenco di esperti nazionali qualificati che partecipino al programma in qualità di membri del gruppo di esperti. Gli esperti nazionali sono funzionari o dipendenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricate dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione presso i posti di controllo frontalieri e possiedono le competenze necessarie in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in particolare nei settori della salute animale o vegetale o della sicurezza alimentare.
3. La Commissione valuta le proposte e nomina i membri del gruppo di esperti sulla base delle loro qualifiche e dell'esperienza che hanno maturato nei pertinenti settori di competenza.
Art. 4 Organizzazione del gruppo di esperti
1. Il gruppo di esperti è gestito e coordinato dalla Commissione. La Commissione garantisce che il gruppo di esperti contribuisca agli obiettivi del programma preparando e gestendo il calendario delle attività, tra cui le riunioni del gruppo di esperti, e definendo i contenuti e lo scopo specifico di ciascuna di tali attività.
2. Gli Stati membri, conformemente alle disposizioni nazionali, agevolano la partecipazione dei membri del gruppo di esperti alle attività del programma e collaborano con la Commissione e con altri Stati membri nell'organizzazione e nello svolgimento di visite collaborative e attività in loco.
Art. 5 Obblighi dei membri del gruppo di esperti
I membri del gruppo di esperti:
a) si rendono disponibili a partecipare alle attività del programma con poco preavviso;
b) rispettano l'obbligo del segreto professionale per quanto riguarda le informazioni ottenute durante la partecipazione alle attività del programma.
Art. 6 Destituzione di membri del gruppo di esperti
La Commissione può destituire membri del gruppo di esperti nei casi seguenti:
a) i membri non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase;
b) i membri non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 5;
c) i membri intendono dimettersi dal gruppo di esperti.
Art. 7 Indennità
1. I membri del gruppo di esperti hanno diritto a un'indennità per la partecipazione alle attività del programma, tra cui le riunioni del gruppo di esperti, secondo quanto previsto nell'allegato.
2. I membri del gruppo di esperti sono esperti non retribuiti ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
3. La Commissione può adeguare l'indennità di cui al paragrafo 1.
Art. 8 Spese di viaggio e di soggiorno
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del gruppo di esperti per la partecipazione alle attività del programma, tra cui le riunioni del gruppo di esperti, in conformità delle disposizioni vigenti in seno alla Commissione. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Art. 9 Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica fino al 14 maggio 2029. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen