Decisione di esecuzione (UE) 2026/1239 della Commissione del 4 giugno 2026 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 3930] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti di questo tipo.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.
In particolare, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, lettera a), e l’articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale regolamento. L’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, lettera b), e l’articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2026/1186 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in Francia, Paesi Bassi e Polonia in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1186, Francia, Paesi Bassi e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in tali Stati membri, in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività. Tali notifiche riguardavano in particolare un focolaio in volatili in cattività nel dipartimento Haute-Garonne e due focolai nel pollame nei dipartimenti Dordogne e Haute-Garonne in Francia, un focolaio nel pollame nella provincia della Frisia nei Paesi Bassi e tre focolai nel pollame nei voivodati Regione di Lublino e Grande Polonia in Polonia.
A seguito della comparsa di questi nuovi focolai, la Francia, i Paesi Bassi e la Polonia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Francia, Paesi Bassi e Polonia, e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza rispettivamente istituite da questi Stati membri per i focolai sopracitati si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Francia, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri e in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
L’elenco delle aree inserite in zone di protezione e di sorveglianza per Francia, Paesi Bassi e Polonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto dei confini adeguati di tali zone istituite da detti Stati membri a seguito della comparsa dei nuovi focolai di HPAI, e devono essere stabilite le date fino alle quali devono essere applicate le misure in tali zone, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione