Decisione di esecuzione (UE) 2026/1186 della Commissione del 28 maggio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 3642] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti di questo tipo.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.
In particolare, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, lettera a), e l’articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale regolamento. L’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, lettera b), e l’articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2026/1091 della Commissione4 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI in Bulgaria e Polonia in stabilimenti in cui era detenuto pollame.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1091, Francia, Paesi Bassi e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in tali Stati membri, in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività. Tali notifiche riguardavano in particolare un focolaio nel dipartimento dell’Alta Garonna in Francia, un focolaio nella provincia di Flevoland nei Paesi Bassi e 16 focolai nelle regioni Cuiavia-Pomerania, Łódz, Lublino, Masovia, Varmia-Masuria e Grande Polonia.
A seguito della comparsa di questi focolai, la Francia, i Paesi Bassi e la Polonia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
L’autorità competente della Polonia ha inoltre deciso di ampliare le ulteriori zone soggette a restrizioni già istituite nei voivodati della Cuiavia-Pomerania, della Masovia, della Varmia-Masuria e della Grande Polonia a causa di ulteriori focolai in tali aree e di un alto rischio di diffusione dell’HPAI.
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Francia, Paesi Bassi e Polonia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Polonia per i focolai descritti si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
La Francia ha inoltre informato la Commissione che le misure prescritte dagli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 in relazione al focolaio FR-HPAI(P)-2026-00017 nel dipartimento della Dordogna sono state completate prima di quanto inizialmente stimato e che la durata delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Francia per tale focolaio può essere ridotta. È pertanto opportuno abbreviare il periodo di applicazione di tali misure nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Francia per il focolaio FR-HPAI(P)-2026-00017, quali figurano nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447, conformemente all’articolo 39 e all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Francia e Paesi Bassi, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Polonia in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
L’elenco delle aree inserite in zone di protezione e di sorveglianza per Francia e Polonia e in ulteriori zone soggette a restrizioni per la Polonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto dei confini adeguati di tali zone istituite da detti Stati membri in seguito alla comparsa dei nuovi focolai di HPAI, e deve essere stabilita la durata prevista delle misure da applicare in tali zone, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
È altresì opportuno modificare i termini di applicazione delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Francia per il focolaio FR-HPAI(P)-2026-00017, quali figurano nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447, per tenere conto della modifica della durata delle restrizioni.
Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per i Paesi Bassi. Pertanto le aree interessate dovrebbero ora essere elencate come zone di protezione e di sorveglianza nei Paesi Bassi, per tenere conto dei confini di tali zone istituite dai Paesi Bassi nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Gli articoli 2 e 3 della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 fanno riferimento alle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza quali previste rispettivamente dagli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687. È tuttavia opportuno aggiungere maggiore chiarezza al testo per garantire la corretta comprensione delle misure richieste.
L’articolo 4, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prevede che il certificato sanitario o il certificato sanitario/ufficiale di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione5 che accompagna le partite in movimento verso altri Stati membri contenga un attestato in cui è dichiarato che le partite sono conformi alle restrizioni stabilite in tale decisione. Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato aggiunto un attestato armonizzato ai certificati sanitari e ai certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri di partite di determinati animali terrestri detenuti e del relativo materiale germinale di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1044 della Commissione6, al fine di semplificare la certificazione per i movimenti di animali terrestri detenuti e del relativo materiale germinale da stabilimenti o zone, o da entrambi, soggetti a restrizioni dei movimenti qualora siano state concesse deroghe a tali restrizioni conformemente alla normativa dell’Unione. La prescrizione di cui all’articolo 4, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è di conseguenza diventata superflua. L’articolo 4, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe quindi essere soppresso.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è così modificata:
1. gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione stabilisce a livello di Unione: a) le aree in cui, negli Stati membri elencati nell’allegato, parti A e B, della presente decisione, devono essere istituite zone di protezione e di sorveglianza in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure di controllo della malattia da applicare in tali zone; b) le aree in cui, negli Stati membri elencati nell’allegato, parte C, della presente decisione, devono essere istituite ulteriori zone soggette a restrizioni in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure da applicare in tali ulteriori zone soggette a restrizioni. Articolo 2 Zone di protezione Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte A, della presente decisione: a) istituisce zone di protezione conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come zone di protezione nell’allegato, parte A, della presente decisione; b) applica le misure necessarie nelle zone di protezione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 fino al termine stabilito, per ciascuna zona di protezione, nell’allegato, parte A, della presente decisione. Articolo 3 Zone di sorveglianza Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte B, della presente decisione: a) istituisce zone di sorveglianza conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come zone di sorveglianza nell’allegato, parte B, della presente decisione; b) applica le misure necessarie nelle zone di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno fino ai termini stabiliti nell’allegato, parte B, della presente decisione. Articolo 4 Ulteriori zone soggette a restrizioni Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte C, della presente decisione: a) istituisce ulteriori zone soggette a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione; b) applica le misure necessarie nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, quali previste all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno fino ai termini stabiliti per le ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione" ;
2. l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione