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Decisione (UE) 2026/1283 della Commissione del 9 giugno 2026 che istituisce lo strumento Battery Booster e funge da decisione di finanziamento per il 2026 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione2, in particolare gli articoli 4 e 15,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione3, in particolare l'articolo 110, paragrafo 1, e gli articoli 212 e 219,

In linea con il Green Deal europeo e come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio4, l'Unione si è impegnata a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030. Il patto per l'industria pulita, presentato nella comunicazione della Commissione del 26 febbraio 20255, sottolinea la necessità di allineare la competitività industriale all'ambizione in materia di clima, garantendo che la transizione verso un'economia climaticamente neutra sia giusta ed economicamente resiliente. A tal fine è necessario un settore europeo delle batterie solido e competitivo.

Attualmente nel settore europeo delle batterie una serie di sfide strutturali ostacola il raggiungimento della scala competitiva necessaria in un contesto di sovraccapacità globale lungo tutta la catena del valore, in particolare durante la fase di espansione. Inoltre i produttori europei si trovano a competere in un contesto mondiale in cui la parità di condizioni è falsata dalle sovvenzioni di paesi terzi.

Considerando l'obiettivo del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio6 (regolamento sull'industria a zero emissioni nette), che istituisce un quadro di misure per rafforzare il settore europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e favorire la diffusione delle tecnologie pulite, è necessario prevedere misure finanziarie mirate per sostenere l'attuale sviluppo dei progetti nell'Unione, incentivare ulteriori investimenti da parte del settore privato e aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento dei comparti automobilistico e dello stoccaggio dell'energia.

Il 16 dicembre 2025 la Commissione ha adottato una comunicazione7 in cui delinea la strategia Battery Booster. La strategia favorisce lo sviluppo di un settore delle batterie resiliente e sostenibile nell'Unione e rafforza la competitività di costo nella produzione di batterie dell'UE, sulla scorta di iniziative quali il regolamento (UE) 2024/1735, il piano d'azione per il settore automobilistico presentato nella comunicazione della Commissione del 5 marzo 20258 e il piano d'azione strategico per le batterie illustrato nella comunicazione della Commissione del 17 maggio 20189. La strategia Battery Booster descrive la situazione di investimento non ottimale nel settore della produzione di batterie, in particolare durante la fase di espansione dei progetti, evidenziando la fondamentale necessità di sostenere la produzione di batterie nell'UE per rispondere alle pressanti sfide internazionali e alle difficoltà che l'industria deve affrontare per incrementare la produzione. La strategia Battery Booster prevede anche misure politiche mirate che rafforzeranno l'industria delle batterie dell'Unione, fra cui l'istituzione di uno strumento Battery Booster volto a sostenere gli investimenti.

Tale sostegno è particolarmente necessario durante la fase di espansione dei progetti di produzione di batterie, che implica il passaggio a una produzione ad alto volume e ad alta precisione, pur dovendo far fronte a basse rese, elevati costi dei materiali e rigorosi requisiti di qualità. La fase di espansione è quella che segue la costruzione degli impianti di produzione e le attività di installazione. Durante questa fase tutti i sistemi, le apparecchiature e i processi sono sottoposti a un'ampia serie di test, convalide e attività di perfezionamento per garantire l'efficienza e l'efficacia delle operazioni. La fase di espansione produce alti tassi di rottami, il che rende difficile conseguire la redditività e rispettare i rigorosi standard di qualità richiesti dal settore automobilistico. Lo strumento Battery Booster dovrebbe pertanto prevedere un sostegno specifico per questa fase delicata e complessa del processo. Lo strumento Battery Booster dovrebbe fornire sostegno sotto forma di strumenti finanziari in regime di gestione diretta nel quadro del Fondo per l'innovazione istituito a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.

Tenuto conto della cruciale importanza di un sostegno finanziario efficace durante la fase di espansione della produzione di batterie, in questo contesto i prestiti offrono determinati vantaggi rispetto alle sovvenzioni. Favoriscono infatti una gestione efficiente del capitale e sono coerenti con l'obiettivo di una crescita sostenibile e responsabile della produzione di batterie. Sono anche un incentivo per le imprese a raggiungere più rapidamente la sostenibilità commerciale e pertanto sono più adatti all'incremento e alla commercializzazione della produzione. Inoltre integrano e attraggono ulteriori investimenti del settore privato, creando un solido quadro finanziario per stabilizzare l'industria dell'UE. Il sostegno dello strumento Battery Booster dovrebbe quindi essere erogato sotto forma di prestito, lo strumento che meglio sostiene le imprese nella fase di espansione.

Per sostenere finanziariamente la fase di espansione della produzione di batterie è necessario adattare i prestiti dello strumento Battery Booster alle esigenze specifiche ad essa associate. Questo implica l'inclusione di elementi di agevolazione, ad esempio la concessione di prestiti esenti da interessi.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/856, è necessario stabilire l'importo massimo del sostegno del Fondo per l'innovazione disponibile per lo strumento Battery Booster e le regole applicabili alla selezione dei progetti e all'erogazione del sostegno.

Si può ritenere che i produttori di elementi di batteria che hanno già esperienza, diretta o indiretta, nello sviluppo di progetti pienamente maturi sul piano commerciale abbiano già acquisito competenze sul completamento della fase di espansione e che quindi non debbano essere considerati ammissibili al sostegno dello strumento Battery Booster.

L'accordo di prestito risultante dalla concessione del sostegno dello strumento Battery Booster dovrebbe fissare un calendario di rimborso adeguato per i progetti maturi e al contempo tenere conto delle strutture finanziarie esistenti dei progetti. Per potersi adattare alla realtà commerciale della produzione di batterie e allo stesso tempo garantire la continuità del sostegno, i progetti dovrebbero poter rinviare le scadenze previste dal calendario di rimborso dietro pagamento di un tasso di interesse, che dovrebbe essere stabilito nell'accordo di prestito. Per garantire un impatto duraturo sulla competitività industriale europea, la delocalizzazione delle attività di produzione di batterie al di fuori dello spazio economico europeo (SEE) dopo aver ricevuto il sostegno dello strumento Battery Booster dovrebbe essere penalizzata con adeguati rimedi contrattuali.

Per garantire l'attuazione dello strumento Battery Booster è necessario adottare una decisione di finanziamento annuale conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 («regolamento finanziario»).

Lo strumento Battery Booster faciliterà lo sviluppo della produzione di elementi di batteria in Europa. Poiché questa produzione è caratterizzata da condizioni di mercato difficili, come indicato nella comunicazione sulla strategia Battery Booster, la Commissione ha riconosciuto che necessita di una soluzione di finanziamento temporanea. Lo strumento Battery Booster è pensato per sostenere progetti con alte potenzialità di successo ovunque nel SEE, il che rende più probabile che il sostegno agevoli lo sviluppo dell'attività economica. Il sostegno concesso nell'ambito dello strumento Battery Booster aiuterà i produttori di elementi di batteria ad aumentare la produzione, contribuendo alle esigenze di finanziamento di tale fase. I criteri di ammissibilità e di attribuzione stabiliti e gli altri termini dello strumento Battery Booster gettano le basi affinché la Commissione garantisca che il sostegno, sotto forma di prestiti rimborsabili esenti da interessi, sia necessario, appropriato, proporzionato e trasparente. Alla luce di tutti gli elementi di cui sopra, la Commissione ritiene che il sostegno da erogare tramite lo strumento Battery Booster sia coerente con le norme sugli aiuti di Stato a norma dell'articolo 212, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

A norma dell'articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE, lo strumento Battery Booster dovrebbe sostenere progetti che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo». Il processo di selezione dovrebbe pertanto garantire che i progetti rispettino le norme ambientali minime e non arrechino un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

I rimborsi e i rientri relativi agli strumenti finanziari forniti dallo strumento Battery Booster saranno utilizzati per sostenere l'innovazione nelle tecniche, nei processi e nelle tecnologie a basse e zero emissioni di carbonio conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.

Conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/856, gli Stati membri sono stati consultati in merito alla presente decisione.

Data l'urgente necessità di attivare lo strumento Battery Booster e di consentire l'organizzazione di inviti a presentare proposte, si propone che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Oggetto

1. La presente decisione istituisce lo strumento Battery Booster («lo strumento») e stabilisce l'importo del sostegno del Fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione nell'ambito dello strumento, nonché le regole applicabili alla sua attuazione, alla selezione dei progetti e all'erogazione del sostegno, conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/856.

2. La presente decisione costituisce inoltre la decisione di finanziamento per il 2026 conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 («regolamento finanziario»).

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

  1. a) «batteria»: batteria come definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio11;

  2. b) «elemento di batteria»: elemento di batteria come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1542;

  3. c) «batteria per veicoli elettrici»: batteria per veicoli elettrici come definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2023/1542;

  4. d) «fase di espansione»: periodo transitorio di un sito di produzione di elementi di batteria per veicoli elettrici o di loro parti, che comincia all'inizio della fase di produzione in preserie del campione C e finisce quando viene raggiunta la piena operatività commerciale. La piena operatività commerciale è la fase in cui l'impianto di produzione delle batterie raggiunge una produzione continuativa pari ad almeno il 95 % della capacità produttiva nominale annuale;

  5. e) «fase del campione C»: momento in cui la progettazione dell'elemento di batteria è sostanzialmente completata e convalidata attraverso prototipi prodotti utilizzando processi e apparecchiature rappresentativi a livello industriale, che li rendono pronti ai fini della fase di convalida da parte dei clienti.

Art. 3 Obiettivo

L'obiettivo dello strumento è sostenere progetti relativi alla produzione di elementi di batteria per veicoli elettrici nei siti di produzione durante la fase di espansione.

Art. 4 Contributo dell'Unione

L'importo massimo del sostegno del Fondo per l'innovazione disponibile per l'attuazione dello strumento nel 2026 è fissato a 1500000000 EUR, ed è finanziato dai proventi generati dalla messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione iscritti alla linea di bilancio: 16.03.01 Fondo per l'innovazione - Spese operative del bilancio generale dell'Unione come entrate con destinazione specifica esterne.

Art. 5 Modalità di attuazione e forme di sostegno

1. Lo strumento è uno strumento finanziario a norma del titolo X del regolamento finanziario ed è attuato in regime di gestione diretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario.

2. Il sostegno nell'ambito dello strumento consiste in prestiti esenti da interessi per i progetti riguardanti gli impianti di produzione di elementi di batteria idonei all'utilizzo nei veicoli elettrici che si trovano in fase di espansione delle attività.

3. Può inoltre essere combinato con il sostegno di altri programmi dell'Unione o con forme di sostegno pubblico nazionale, purché il sostegno complessivo non superi l'importo totale dei costi ammissibili di cui al paragrafo 5 e sia conforme alle norme sugli aiuti di Stato, ove applicabili.

4. L'importo del sostegno concesso nell'ambito dello strumento non supera il minore degli importi seguenti: i) il 60 % dei costi ammissibili definiti al paragrafo 5 o ii) un importo nominale di 500 milioni di EUR per ciascun destinatario finale.

5. I costi ammissibili si limitano ai costi sostenuti:

  1. a) esclusivamente in relazione alla fase di espansione;

  2. b) dopo la data di apertura dell'invito a presentare proposte e fino a 48 mesi dopo la firma dell'accordo di prestito di cui all'articolo 9. I costi ammissibili possono includere i costi relativi al personale, all'acquisto e alla lavorazione dei materiali, all'energia e alle forniture, ai lavori e ai servizi appaltati e le spese in conto capitale nell'ambito del progetto.

6. I costi ammissibili non comprendono:

  1. a) gli importi utilizzati per rimborsare altri prestiti, anche da banche di credito o altri intermediari finanziari;

  2. b) il pagamento dei dividendi;

  3. c) i pagamenti della remunerazione variabile o di altre forme comparabili di compensazione.

Art. 6 Ammissibilità

1. I destinatari finali ammissibili al sostegno dello strumento devono essere stabiliti nel SEE.

2. Un progetto può ricevere il sostegno dello strumento («progetto ammissibile») se si verificano tutte le condizioni seguenti:

  1. a) il progetto riguarda un sito di produzione in cui si producono elementi di batteria e che è in fase di espansione alla data di apertura dell'invito a presentare proposte;

  2. b) la tecnologia degli elementi di batteria deve consentirne l'uso nei veicoli elettrici, anche se il progetto può avere acquirenti che li utilizzano per altri scopi;

  3. c) i progetti possono includere attività connesse alla produzione dei moduli di batteria12, a condizione che l'attività principale del progetto riguardi la produzione dell'elemento di batteria. i progetti che si limitano all'assemblaggio di componenti o stack di elementi di batteria, senza trasformazione sostanziale di tali componenti principali, non sono considerati ammissibili;

  4. d) il progetto è fisicamente situato nel SEE;

  5. e) la capacità produttiva nominale annua prevista del sito di produzione è di almeno 10 GWh, in condizioni operative che presuppongono un'efficienza complessiva delle attrezzature pari al 100 %;

  6. f) al momento della presentazione della domanda, il progetto è il primo progetto di produzione su scala commerciale completa di elementi di batteria per veicoli elettrici, a livello mondiale, del destinatario finale;

  7. g) l'azionista di maggioranza del destinatario finale non ha un'influenza determinante su una piena produzione commerciale già operativa di elementi di batteria per veicoli elettrici a livello mondiale, e in particolare la capacità di pilotare le decisioni strategiche e operative grazie alla partecipazione maggioritaria al capitale sociale o ai diritti di voto;

  8. h) il progetto rispetta il principio «non arrecare un danno significativo» enunciato all'articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE.

Art. 7 Invito a presentare proposte

1. La Commissione organizza una selezione aperta e trasparente dei destinatari finali mediante un invito a presentare proposte.

2. Le proposte devono contenere almeno le informazioni necessarie per dimostrare che:

  1. a) i destinatari finali ammissibili richiedono il sostegno per un progetto ammissibile;

  2. b) i finanziamenti richiesti hanno un effetto di incentivazione per il progetto;

  3. c) il destinatario finale è economicamente sostenibile;

  4. d) il totale dei finanziamenti mobilitati da fonti private per il sito di produzione supera il contributo dell'Unione;

  5. e) il destinatario finale che presenta la proposta ha la capacità operativa di realizzare il progetto.

3. Le proposte devono contenere inoltre almeno le seguenti informazioni:

  1. a) una descrizione del progetto, compresi gli elementi della progettazione e del piano di attuazione;

  2. b) i costi ammissibili stimati del progetto, calcolati conformemente all'articolo 5, e l'importo del prestito richiesto;

  3. c) il piano finanziario e aziendale, comprese le esigenze di finanziamento che giustificano il sostegno dello strumento;

  4. d) i traguardi proposti per l'erogazione, compresi gli importi da erogare una volta raggiunto un traguardo.

4. Se necessario, la Commissione può includere ulteriori specifiche nell'invito a presentare proposte che integra la presente decisione.

Art. 8 Criteri di attribuzione

1. La Commissione stila una graduatoria delle proposte in base ai seguenti criteri di attribuzione:

  1. a) maturità finanziaria del progetto e sostenibilità economica del destinatario finale, che dimostrino la capacità di rispettare le scadenze previste dal calendario di rimborso stabilito nell'accordo di prestito sulla base della corretta esecuzione del piano aziendale. I progetti dovranno dimostrare che il sostegno richiesto produce un effetto di incentivazione e che i finanziamenti totali mobilitati da fonti private per il sito di produzione superano il contributo dell'Unione;

  2. b) maturità tecnica del progetto, che dimostri la capacità di raggiungere la piena capacità operativa entro il termine richiesto sulla base di una progettazione e di un piano di attuazione credibili;

  3. c) contributo e valore aggiunto per l'economia europea, anche per la resilienza attuale e futura della catena di approvvigionamento, in particolare in relazione ai componenti e alle apparecchiature di fabbricazione, nonché al consumo di materie prime critiche, ai diritti di proprietà intellettuale, al dialogo con i portatori di interessi e i centri di ricerca europei, alla forza lavoro qualificata e ai settori europei a valle dell'approvvigionamento.

2. In linea con tale graduatoria, la Commissione può concedere il sostegno dello strumento entro i limiti del bilancio disponibile.

Art. 9 Accordo di prestito

1. Dopo aver valutato le proposte, la Commissione può concludere un accordo di prestito con i destinatari finali del sostegno dello strumento selezionati («accordo») in conformità dell'articolo 8. L'accordo stabilisce i diritti e gli obblighi del destinatario finale e della Commissione conformemente alle condizioni stabilite nell'invito a presentare proposte.

2. L'accordo fissa almeno:

  1. a) i traguardi relativi all'attuazione e ai progressi del progetto, la scadenza massima del prestito, le scadenze previste dal calendario di rimborso, le condizioni relative alla priorità del prestito (ad esempio accordi di subordinazione o di priorità) e i rimedi contrattuali applicabili in caso di inosservanza;

  2. b) modalità specifiche per la gestione, la rendicontazione e l'audit dei fondi erogati nell'ambito dello strumento, compreso l'obbligo per il destinatario finale di presentare relazioni periodiche alla Commissione sui progressi del progetto, nonché l'obbligo di riconoscere l'origine dei fondi;

  3. c) gli obblighi di prevenzione, individuazione, indagine e rettifica delle frodi, della corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

3. L'accordo deve garantire il rispetto degli obblighi fissati all'articolo 129 del regolamento finanziario.

4. Inoltre le disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 2 stabiliscono almeno quanto segue:

  1. a) i traguardi relativi ai progressi nell'attuazione del piano aziendale costituiscono una condizione preliminare per l'erogazione dei prestiti;

  2. b) la scadenza massima del prestito è di 10 anni dalla firma dell'accordo. La Commissione può prorogarla con una revisione dell'accordo di prestito in caso di ristrutturazione finanziaria del progetto;

  3. c) i rimborsi devono cominciare entro la fine della fase di espansione oppure entro 48 mesi dalla firma dell'accordo di prestito, se tale termine è precedente;

  4. d) i rimborsi sono effettuati in importi uguali, una volta all'anno per 6 anni. Nell'accordo di prestito i destinatari finali possono tuttavia scegliere di rinviare le scadenze dei singoli rimborsi, sempre rispettando la scadenza massima complessiva di 10 anni. I rinvii saranno soggetti a un tasso di interesse di mercato da stabilire nell'accordo di prestito;

  5. e) la Commissione e il destinatario finale possono concordare il livello di priorità del prestito durante la preparazione dell'accordo di prestito per adeguarlo alla struttura finanziaria esistente di ciascun progetto;

  6. f) se il destinatario finale cessa la produzione cui fa riferimento il progetto e inizia a produrre elementi di batteria al di fuori del SEE entro 12 mesi dalla cessazione della produzione, si applicano adeguati rimedi contrattuali.

Art. 10 Relazioni e monitoraggio

1. La Commissione monitora l'attuazione dello strumento concentrandosi sull'efficacia, sull'efficienza e sulla pertinenza dei progetti sostenuti.

2. Nell'ambito della relazione annuale sul Fondo per l'innovazione la Commissione riferisce agli Stati membri in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del dispositivo. La relazione illustra nel dettaglio i finanziamenti erogati dallo strumento e i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo dello strumento.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen