Decisione (UE) 2026/1561 del Consiglio del 29 giugno 2026 relativa all’istituzione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio, agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma, agli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e che abroga le decisioni 2003/77/CE e 2008/376/CE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Ai fini del protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in conformità della decisione (UE) 2026/1545 del Consiglio2 la Commissione è tenuta a gestire la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) in liquidazione e, a liquidazione conclusa, il patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (congiuntamente denominati «patrimonio»).
La decisione 2008/376/CE del Consiglio3 ha adottato il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio («programma di ricerca»). Il programma di ricerca dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere l’obiettivo di un investimento totale in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3 % del prodotto interno lordo dell’Unione.
A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma di ricerca, i programmi di lavoro dovrebbero tenere debitamente conto dell’evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell’Unione individuate nelle comunicazioni della Commissione «Bussola per la competitività dell’UE», «Il patto per l’industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione», «Un piano d’azione europeo per la siderurgia e la metallurgia» e «Il Green Deal europeo».
Al fine di promuovere una transizione giusta, il programma di ricerca dovrebbe contribuire al rilancio sociale, economico e ambientale delle regioni carbonifere e siderurgiche particolarmente colpite dalla transizione di tali settori.
Per migliorare l’attrattiva e l’impatto del programma di ricerca, mobilitare e accelerare gli investimenti privati in ricerca e innovazione, stimolare la competitività e accelerare la trasformazione industriale dei settori siderurgico e carbonifero verso la transizione verde e la decarbonizzazione in un contesto geopolitico ed economico difficile, è necessario impegnare tutto il patrimonio disponibile nell’arco di otto anni.
In un contesto economico e finanziario in evoluzione, l’esperienza recente ha dimostrato la necessità di una maggiore flessibilità e di un quadro finanziario e tecnico più attrattivo per l’attuazione del programma di ricerca. Gli orientamenti tecnici pluriennali («orientamenti tecnici») del programma di ricerca dovrebbero consentire un approccio più flessibile nella sua attuazione e dovrebbero pertanto semplificare ulteriormente l’accesso ai finanziamenti nell’ambito di tale programma e massimizzare l’efficacia e l’impatto di tali finanziamenti.
La sostituzione della decisione 2008/376/CE è necessaria per semplificare il panorama dei programmi di finanziamento dell’Unione, in particolare allineando il programma di ricerca agli strumenti utilizzati nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea Orizzonte Europa (2021-2027), istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio4, e quelli che saranno utilizzati nell’ambito del suo successore. L’allineamento è necessario, tra l’altro, in relazione ai tassi di finanziamento tra i programmi, il che consentirà la complementarità tra i vari programmi nei settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio, permettendo ai richiedenti di passare agevolmente da un programma all’altro, se del caso. Le modifiche nella gestione istituzionale degli strumenti di finanziamento e il «codice unico» introdotto dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio5 hanno comportato la necessità di allineare gli orientamenti tecnici per il programma di ricerca. Tali modifiche, unitamente alle modifiche dell’attuazione del programma di ricerca al fine di conseguire gli obiettivi di investimento, rendono ancor più necessario sostituire la decisione 2008/376/CE.
Il programma di ricerca dovrebbe finanziare azioni sulla base di inviti aperti. Le azioni dovrebbero assumere principalmente la forma di progetti di ricerca concernenti l’intera gamma dei livelli di maturità tecnologica, dal livello basso a quello elevato, consentendo una maggiore partecipazione dell’industria, comprese le piccole e medie imprese, dei soggetti pubblici e del mondo accademico.
Al fine di tutelare la Commissione e gli altri beneficiari dal rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari e per ridurre l’onere a carico dei richiedenti in relazione alla prestazione di garanzie bancarie, è opportuno estendere al programma di ricerca il ricorso al meccanismo di mutua assicurazione istituito dal regolamento (UE) 2021/695.
La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6 ha previsto l’istituzione di un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali («centro di innovazione»). Raccogliendo e analizzando informazioni sulle tecniche innovative, il centro di innovazione contribuisce, tra l’altro, alla riduzione al minimo dell’inquinamento, alla decarbonizzazione, all’efficienza delle risorse e a un’economia circolare che usi meno sostanze chimiche o sostanze chimiche più sicure nelle attività che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Al fine di monitorare il progresso tecnologico e valutare i benefici ambientali così come i vantaggi della trasformazione industriale nell’Unione e i compromessi che implica, le relazioni periodiche dei progetti di ricerca nell’ambito del programma di ricerca dovrebbero essere condivise per informazione con il centro di innovazione.
Affinché tutto il patrimonio disponibile sia impegnato entro otto anni, gli obiettivi di investimento delle operazioni di gestione patrimoniale dovrebbero essere aggiornati. Il patrimonio dovrebbe essere investito con l’obiettivo di preservarne e, ove possibile, accrescerne il valore al fine di soddisfare il fabbisogno di liquidità derivante dalle richieste di fondi. Gli altri aspetti delle operazioni di gestione patrimoniale dovrebbero essere adeguati all’obiettivo di investimento aggiornato.
Gli orientamenti finanziari pluriennali («orientamenti finanziari») dovrebbero prevedere flessibilità per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell’attuazione e dovrebbero specificare gli strumenti di investimento adeguati per raggiungere gli obiettivi di investimento. Le norme relative alle modalità di investimento, in particolare quelle relative ai principi di ripartizione delle attività, agli investimenti ammissibili e alle considerazioni ambientali, sociali e di governance, sono di natura tecnica. Per gli altri portafogli gestiti dalla Commissione sarebbero in linea di principio determinati secondo le norme relative alla delega dei poteri di esecuzione del bilancio di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Conseguentemente, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a decidere di ampliare la gamma degli investimenti ammissibili per ricomprendervi altre classi di attività e altre operazioni di investimento coerenti con gli obiettivi e la strategia di investimento, così come le valute di altre economie avanzate, elencate dal Fondo monetario internazionale, ferma restando la copertura del rischio di cambio. Per allineare gli orientamenti finanziari applicabili agli investimenti di natura ambientale, sociale e di governance alle norme applicabili agli altri portafogli da essa gestiti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a stabilire orientamenti finanziari dettagliati.
Ai fini della trasparenza finanziaria è opportuno fornire agli Stati membri una relazione annuale contenente le informazioni sulle operazioni di gestione del patrimonio effettuate conformemente agli orientamenti finanziari, indicando anche la ripartizione del patrimonio tra le diverse classi di attività, e una spiegazione relativa alle eventuali modifiche di rilievo apportate alla ripartizione strategica delle attività.
Al programma di ricerca si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Per tenere conto dei diversi metodi contributivi dei partecipanti, in particolare nelle attività di ricerca e innovazione, dovrebbe essere possibile dichiarare contributi in natura da parte di terzi come costi ammissibili, in deroga all’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Per incentivare la valorizzazione dei risultati, le entrate generate da tale valorizzazione non dovrebbero essere considerate come entrate dell’azione, in deroga all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/958, (Euratom, CE) n. 2185/969 e (UE) 2017/1939 del Consiglio10, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio11. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all’EPPO e a garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente decisione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda talune decisioni relative all’approvazione del finanziamento dei progetti di ricerca. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
È opportuno abrogare la decisione 2003/77/CE del Consiglio13 e la decisione 2008/376/CE.
A fini di semplificazione è opportuno riunire gli orientamenti tecnici e finanziari.
Per assicurare un’attuazione coerente del programma di ricerca nel 2026, la decisione 2008/376/CE dovrebbe continuare ad applicarsi per il finanziamento delle azioni intraprese sulla base di proposte presentate a seguito degli inviti pubblicati fino al 31 dicembre 2026.
Per motivi di chiarezza riguardo alle norme applicabili alle azioni, è opportuno rinviare l’applicazione della presente decisione al 1o gennaio 2027,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente decisione istituisce il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio («programma di ricerca») e ne stabilisce gli obiettivi, il bilancio e gli orientamenti tecnici pluriennali («orientamenti tecnici») e gli orientamenti finanziari pluriennali («orientamenti finanziari») per la gestione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (congiuntamente denominati «patrimonio»).
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1) «carbone»: una delle accezioni seguenti:
a) carbon fossile, inclusi i carboni di alto rango e i carboni «A» di medio rango (carboni subbituminosi) quali definiti dal sistema di codificazione internazionale del carbone della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite;
b) bricchette di carbon fossile;
c) coke e semicoke derivati dal carbon fossile;
d) lignite, inclusi i carboni di basso rango «C» (ortoligniti) e i carboni di basso rango «B» (metaligniti) quali definiti nel sistema di codificazione internazionale del carbone della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite;
e) coke e semicoke derivati dalla lignite;
f) scisti bituminosi;
2) «soggetto giuridico»: uno dei soggetti seguenti:
a) una persona fisica;
b) una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome e di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
c) un’entità non avente personalità giuridica, di cui all’articolo 200, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
3) «risultato dell’azione»: qualsiasi risultato tangibile o intangibile di una data azione, per esempio dati, conoscenze o competenze, indipendentemente dalla loro forma o natura e dal fatto che possano essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
4) «acciaio»: una delle accezioni seguenti:
a) materie prime per la produzione di ferro e acciaio;
b) ghisa (compresa la ghisa liquida) e ferroleghe;
c) prodotti grezzi e semilavorati di ferro, acciaio ordinario o acciaio speciale (compresi i prodotti per il riutilizzo e la rilaminazione);
d) prodotti finiti a caldo di ferro, acciaio ordinario o speciale (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri);
e) prodotti finiti di ferro, acciaio ordinario o speciale (rivestiti o non rivestiti);
f) prodotti della prima trasformazione dell’acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di ferro e acciaio di cui alle lettere da a) a e);
g) rottami di ferro e rifiuti di acciaio destinati al riciclaggio e al ritrattamento;
5) «valorizzazione»: l’uso dei risultati dell’azione in attività diverse da quelle contemplate dall’azione stessa, compresa la relativa diffusione.
Art. 3 Obiettivi del programma
1. Il programma di ricerca aiuta la competitività dei settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio sostenendo la ricerca collaborativa orientata all’industria in tali settori, anche per quanto riguarda le applicazioni a duplice uso.
2. Il programma di ricerca sostiene le tecnologie di punta nel settore della siderurgia pulita, contribuendo agli obiettivi di neutralità climatica nell’Unione e rafforzando l’autonomia strategica dell’Unione lungo la catena del valore dell’acciaio. Il programma di ricerca sostiene inoltre progetti di ricerca volti a gestire la transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, e per le regioni in cui sono ubicate, in particolare quelle che incontrano difficoltà significative in termini sociali, economici o ambientali a causa della transizione nei settori carbonifero e siderurgico.
3. Il programma di ricerca promuove la valorizzazione e l’innovazione, compresi il collaudo e la sperimentazione di nuovi metodi, per migliorare la rilevanza dei risultati della ricerca per il mercato e accrescere il potenziale di diffusione su larga scala. Promuove inoltre soluzioni commercialmente valide e scalabili sul piano industriale.
4. Il programma di ricerca deve essere coerente con gli obiettivi dell’Unione a livello politico, scientifico e tecnologico e integra le attività svolte negli Stati membri.
5. Il programma di ricerca sostiene le sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento pertinenti volte ad accelerare lo sviluppo tecnologico fino alla diffusione.
6. Il programma di ricerca sostiene i progetti di ricerca finalizzati al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’articolo 4 per il carbone e nell’articolo 5 per l’acciaio.
Art. 4 Obiettivi di ricerca per il carbone
1. I progetti di ricerca mirano ad accelerare la transizione, entro il 2050, verso un’economia dell’Unione a impatto climatico zero, con gli obiettivi di sostenere la progressiva eliminazione dei combustibili fossili e sostenere il rilancio sociale, economico ed ecologico delle regioni carbonifere, sviluppare attività alternative presso i vecchi siti minerari ed evitare o affrontare i danni ambientali causati dalle miniere di carbone in fase di chiusura, da quelle precedentemente in esercizio e dalle regioni in cui tali miniere sono ubicate.
2. Particolare attenzione è prestata al consolidamento della leadership dell’Unione nella gestione della transizione, compreso il riadattamento, delle miniere di carbone precedentemente in esercizio e delle infrastrutture connesse al carbone, attraverso soluzioni tecnologiche e non tecnologiche, sostenendo nel contempo il trasferimento tecnologico e non tecnologico. Le attività di ricerca finalizzate a tali obiettivi devono presentare vantaggi climatici e ambientali tangibili, in linea con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
3. I progetti di ricerca tengono presenti le questioni inerenti alla sicurezza nelle miniere di carbone in fase di chiusura e in quelle precedentemente in esercizio, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e gli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro, così come gli aspetti ambientali nocivi per la salute.
4. I progetti di ricerca sono intesi a eliminare gli effetti che le miniere di carbone in fase di chiusura e le miniere precedentemente in esercizio producono sul clima, sull’atmosfera, sull’acqua e sui suoli.
5. I progetti di ricerca prendono in considerazione:
a) tecnologie nuove e perfezionate per evitare l’inquinamento ambientale – come le fughe di metano e le relative emissioni di gas a effetto serra e la contaminazione delle falde acquifere – delle miniere di carbone in fase di chiusura, delle miniere precedentemente in esercizio e delle relative aree circostanti, compresi l’atmosfera, il territorio, i suoli e l’acqua;
b) soluzioni per la gestione e il riutilizzo dei rifiuti minerari, il miglioramento della circolarità e il ripristino dell’ambiente; e
c) tecnologie per ripristinare e proteggere i siti dagli effetti a lungo termine.
Art. 5 Obiettivi di ricerca per l’acciaio
1. I progetti di ricerca mirano a sviluppare, dimostrare e perfezionare i processi di fabbricazione dell’acciaio e di finitura sostenibili e a basse emissioni, al fine di migliorare la qualità dei prodotti, aumentare la produttività e ridurre le dipendenze strategiche.
2. I progetti di ricerca si concentrano sullo sviluppo di prodotti di acciaio avanzati, sostenibili e a basse emissioni e dei relativi mercati guida che soddisfino le esigenze degli utilizzatori di acciaio, riducendo nel contempo le emissioni e l’impatto ambientale, conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/87/CE14, della direttiva 2010/75/UE e del regolamento (UE) 2024/178115 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. I progetti di ricerca consentono la conservazione delle risorse, la preservazione degli ecosistemi e la transizione a un’economia circolare e considerano la sicurezza nella produzione di acciaio e nei suoi usi.
4. Nei progetti di ricerca è prestata particolare attenzione allo sviluppo continuo di competenze adeguate all’evoluzione del settore verso nuovi processi a zero emissioni nette di carbonio, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla promozione di standard elevati in materia di salute e sicurezza e di mezzi di sussistenza sostenibili.
5. I progetti di ricerca accelerano il ricorso alle tecnologie digitali, tra cui l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, nella produzione e negli usi dell’acciaio.
Art. 6 Bilancio
1. La dotazione finanziaria del programma di ricerca per il periodo dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2034 è costituita dagli elementi seguenti:
a) gli importi della dotazione annuale messi a disposizione del Fondo di ricerca carbone e acciaio a seguito dell’annullamento di impegni di bilancio;
b) il patrimonio restante e gli utili da esso generati; e
c) gli importi delle precedenti dotazioni annuali non ancora iscritti in bilancio.
2. La dotazione finanziaria del programma di ricerca è impegnata integralmente mediante quattro programmi di lavoro che riguardano rispettivamente gli anni 2027 e 2028, 2029 e 2030, 2031 e 2032 e 2033 e 2034. I programmi di lavoro prevedono inviti annuali a presentare proposte conformemente all’articolo 10.
Art. 7 Ammissibilità
1. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito nel territorio di uno Stato membro può partecipare al programma di ricerca e chiedere assistenza finanziaria.
2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese candidato può partecipare al programma di ricerca senza ricevere alcun contributo finanziario, tranne qualora diversamente previsto nel rispettivo accordo europeo e nei relativi protocolli o nelle decisioni del rispettivo consiglio di associazione.
3. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo può partecipare al programma di ricerca sulla base di singoli progetti senza ricevere alcun contributo finanziario, purché tale partecipazione sia nell’interesse dell’Unione.
Art. 8 Attuazione e contributo finanziario
1. Il programma di ricerca è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta della Commissione tramite agenzie esecutive.
2. I finanziamenti nell’ambito del programma di ricerca sono erogati sotto forma di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ad eccezione del finanziamento delle azioni necessarie per la gestione razionale ed efficace del programma di ricerca, come la valutazione e la selezione delle proposte, il monitoraggio e la valutazione, gli studi, il raggruppamento e la messa in rete dei progetti di ricerca finanziati.
Art. 9 Sicurezza per i progetti di ricerca sui prodotti a duplice uso
1. I progetti di ricerca sui prodotti a duplice uso realizzati nell’ambito del programma di ricerca rispettano le norme nazionali applicabili in materia di sicurezza, comprese le norme relative alla protezione delle informazioni classificate dell’UE contro la divulgazione non autorizzata, e qualsiasi altra pertinente normativa dell’Unione e nazionale.
2. Laddove necessario, le proposte comprendono un’autovalutazione di sicurezza in cui sono individuate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa dell’Unione e nazionale.
3. Laddove necessario, la Commissione sottopone a una procedura di controllo di sicurezza le proposte che sollevano questioni relative alla sicurezza. I soggetti giuridici che partecipano a un progetto a duplice uso provvedono alla protezione contro la divulgazione non autorizzata delle informazioni classificate dell’UE usate o generate nell’ambito dell’azione. Prima dell’avvio delle attività in questione presentano prova del nulla osta di sicurezza del personale o del nulla osta di sicurezza della struttura rilasciato dalle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza.
4. Se esperti esterni indipendenti sono chiamati a occuparsi di informazioni classificate dell’UE, la loro nomina è subordinata a un appropriato nulla osta di sicurezza.
5. Ove opportuno la Commissione può effettuare controlli di sicurezza.
6. Le proposte o azioni non conformi alle norme di sicurezza previste dal presente articolo sono respinte o cessate in qualsiasi momento. Gli Stati membri sono informati della cessazione dei progetti di ricerca sui prodotti a duplice uso non conformi a tali norme.
Capo II. Orientamenti tecnici
Art. 10 Inviti a presentare proposte
1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati due volte l’anno. Il contenuto e la pubblicazione degli inviti a presentare proposte devono essere conformi all’articolo 197 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Le proposte si riferiscono agli obiettivi di ricerca di cui agli articoli 4 e 5 e, ove applicabile, agli obiettivi prioritari elencati nelle condizioni degli inviti a presentare proposte.
3. Al fine di coprire l’intera catena del valore, i programmi di lavoro sono concepiti in modo da riguardare l’intera gamma dei livelli di maturità tecnologica, dal livello basso a quello elevato, e comprendono la ricerca dal basso verso l’alto e progetti di varia portata per garantire la partecipazione di un’ampia gamma di portatori di interessi.
4. La procedura di selezione, attribuzione e valutazione delle proposte si svolge in conformità, rispettivamente, degli articoli 201, 202 e 203 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
5. Ai fini dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione è composto da esperti esterni indipendenti, salvo in casi debitamente motivati.
Art. 11 Sovvenzioni
1. I progetti basati sulle proposte selezionate sono oggetto di una convenzione di sovvenzione. La convenzione di sovvenzione è stipulata in base al contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, della natura delle attività in questione.
2. I beneficiari attuano le azioni nel rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla presente decisione, dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e dalla convenzione di sovvenzione.