diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1706 della Commissione dell’8 luglio 2026 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia e recante abrogazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2026/1389 e (UE) 2025/2663 [notificata con il numero C(2026) 4904] (Il testo in lingua croata è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di peste dei piccoli ruminanti in caprini od ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini od ovini.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione e una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2026/1389 della Commissione4 è stata adottata il 17 giugno 2026 sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia. Nello specifico, la decisione di esecuzione (UE) 2026/1389 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che lo Stato membro deve istituire in seguito alla comparsa di un focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1389 la Croazia ha notificato alla Commissione, tra il 21 giugno e il 2 luglio 2026, la comparsa di sette ulteriori focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nelle contee di Bjelovarska-Bilogorska e di Viroviticko-Podravska. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, la Croazia ha istituito zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.

Al fine di controllare la diffusione della malattia, di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente, in termini spaziali e temporali, a livello dell’Unione e in collaborazione con la Croazia, tali zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza, come pure ulteriori zone soggette a restrizioni istituite da tale Stato membro in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Alla luce della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia, in particolare tenuto conto di questo nuovo focolaio, è opportuno adattare, in termini sia spaziali che temporali, le misure di emergenza provvisorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1389 e prorogarle al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Croazia o nel resto dell’Unione. L’elenco aggiornato delle aree in cui deve essere istituita in Croazia una zona soggetta a restrizioni contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, e la durata prevista di tale zona, dovrebbero pertanto figurare nell’allegato della presente decisione.

Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite agli allegati X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, tengono conto non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate dalla malattia, ma anche della situazione epidemiologica generale dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nell’intero territorio della Croazia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per la determinazione della durata delle misure previste dalla presente decisione si è inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)5.

Le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in Croazia dovrebbero pertanto figurare nell’allegato I della presente decisione, nel quale dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione tiene conto dei periodi minimi di applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

In aggiunta, la decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 della Commissione6 è stata adottata il 23 dicembre 2025 sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia.

A seguito della comparsa di ulteriori focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2026/317 della Commissione7.

Dal 19 febbraio 2026 non è stato più necessario applicare le misure di controllo delle malattie di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 in quanto, dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/317, non erano stati segnalati nuovi focolai fino all’11 giugno 2026.

Le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1389 e (UE) 2025/2663 dovrebbero pertanto essere abrogate dalla presente decisione.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Croazia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Croazia provvede affinché:

  1. a) sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo;

  2. b) le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato I della presente decisione;

  3. c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato I della presente decisione;

  4. d) i movimenti di caprini e ovini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato I, lettera B, della presente decisione siano vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione;

  5. e) i movimenti di caprini e ovini dal territorio della Croazia verso una destinazione situata al di fuori della Croazia siano vietati fino al 30 settembre 2026.

Art. 2

La Croazia applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell’allegato II della presente decisione e conformemente alle date ivi indicate.

Art. 3

Le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1389 e (UE) 2025/2663 sono abrogate.

Art. 4

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione