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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2109 della Commissione del 17 settembre 2026 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 6659] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. La presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, in particolare durante le migrazioni autunnali e primaverili dei volatili migratori, quando questi ultimi possono diffonderli su lunghe distanze. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti di questo tipo.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

In particolare, gli articoli 2, 3 e 4 della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono che, in seguito alla comparsa di focolai di HPAI, le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni da istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione e le misure da applicare in tali zone, in conformità al medesimo regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate in tale allegato.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato modificato da ultimo con la decisione di esecuzione (UE) 2026/2056 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in Bulgaria e Francia in stabilimenti in cui era detenuto pollame.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/2056, la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nel dipartimento di Maine-et-Loire.

A seguito della comparsa di questi recenti focolai, la Francia ha adottato le misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo delle malattie adottate dalla Francia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite a seguito di tali recenti focolai di HPAI in detto Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui i focolai sono stati confermati.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Francia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detto Stato membro in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Francia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detto Stato membro a seguito della comparsa dei nuovi focolai di HPAI, nonché della durata prevista delle misure applicabili in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione