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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2267 della Commissione del 13 ottobre 2026 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati e l'elenco delle materie prime pertinenti che gli Stati membri devono trasmettere ai fini della comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 7610] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/20061, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 7, paragrafo 1,

La comunicazione delle principali pressioni ambientali generate dalle installazioni industriali è essenziale per migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni, agevolandone in tal modo la partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale e identificando le fonti di inquinamento industriale, nonché per permettere il monitoraggio dell'inquinamento industriale allo scopo di contribuire alla sua prevenzione e riduzione. A tal fine, conformemente al regolamento (UE) 2024/1244, è istituito un portale elettronico sulle emissioni industriali ("portale") accessibile al pubblico.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1244 e per garantire l'uniformità e la coerenza dei dati forniti dagli Stati membri e agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima stabilisce un apposito formato.

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione2 stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Il regolamento (UE) 2024/1244 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 166/2006, che doveva essere modificato in modo sostanziale per motivi di efficacia normativa, certezza del diritto, chiarezza e trasparenza. Tali modifiche rispecchiano la necessità di razionalizzare gli obblighi di comunicazione, rafforzando le sinergie con altri atti del diritto ambientale dell'Unione relativi all'inquinamento causato dalle installazioni industriali, e di fornire informazioni contestuali supplementari. È pertanto necessario sostituire il formato di comunicazione stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 con un formato adattato agli obblighi di comunicazione disposti dal regolamento (UE) 2024/1244 e abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione stabilisce un elenco delle materie prime pertinenti da comunicare, che dovrebbe basarsi sui documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4. L'elenco delle materie prime pertinenti dovrebbe essere limitato a quelle per le quali la comunicazione è significativa, fattibile e pertinente per valutare le prestazioni ambientali delle attività in questione. Per quanto riguarda l'acqua e l'energia, è opportuno che le unità e i formati garantiscano la comparabilità tra installazioni e tra Stati membri, tenendo conto della natura delle attività in questione.

Per una comunicazione efficiente nel formato stabilito dalla presente decisione e per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, i modelli di comunicazione elettronica contenenti i campi di cui all'allegato I della presente decisione saranno precompilati, a partire dal secondo anno di riferimento, sulla base delle informazioni precedentemente comunicate o convalidate dagli Stati membri. Poiché gran parte delle informazioni amministrative e identificative necessarie non muta nel tempo, la precompilazione dovrebbe agevolare la comunicazione lasciando tuttavia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di verificare, aggiornare ove necessario e trasmettere le informazioni prescritte dalla presente decisione.

Per semplificare ulteriormente la comunicazione e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, il formato di comunicazione dovrebbe consentire di ricavare il distretto idrografico corrispondente a ciascuna installazione dalle coordinate geografiche comunicate per l'installazione e dagli ultimi codici validi che identificano i distretti idrografici nel sistema d'informazione sulle acque per l'Europa (Water Information System for Europe – WISE).

Poiché tutti i settori industriali disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1244, e a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e dei considerando 6 e 8 del regolamento, il portale dovrebbe contenere le informazioni comunicate a norma della direttiva 2010/75/UE, in particolare dell'articolo 72. Dato che la comunicazione a norma della presente decisione e della decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione5 è effettuata attraverso lo stesso strumento di comunicazione elettronica e al fine di evitare la doppia comunicazione e oneri amministrativi superflui, le informazioni amministrative di cui all'allegato I della presente decisione dovrebbero essere comunicate solo nel caso in cui non lo siano già state in conformità della direttiva 2010/75/UE.

Dato che le informazioni amministrative sono un elemento centrale dell'architettura dei dati del portale e degli obblighi di comunicazione relativi alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1244 e della direttiva 2010/75/UE, e per garantire l'allineamento con il termine per la comunicazione in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2018/1135, è opportuno che la data per la comunicazione o la convalida delle informazioni amministrative da parte degli Stati membri sia anteriore a quella delle informazioni tematiche.

Affinché gli obblighi di comunicazione siano proporzionati ed efficienti sia per gli Stati membri sia per i gestori e le informazioni messe a disposizione attraverso il portale siano complete, interpretabili e comparabili, è necessario specificare le modalità con le quali gli Stati membri devono comunicare i casi in cui le emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, i trasferimenti fuori sito delle sostanze inquinanti in acque reflue o i trasferimenti fuori sito di rifiuti non superano le soglie di comunicazione applicabili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244. Per il primo anno di riferimento in cui si applica la presente decisione gli Stati membri dovrebbero indicare, insieme ai dati amministrativi di cui all'allegato I della presente decisione, se le emissioni o i trasferimenti sono inferiori alle soglie applicabili. Per gli anni di riferimento successivi gli Stati membri possono comunicare ogni anno il non superamento delle soglie oppure solo la prima volta che lo rilevano. Se i sistemi nazionali di comunicazione impongono ai gestori di comunicare i valori delle emissioni o dei trasferimenti indipendentemente dal superamento o meno delle soglie applicabili, i valori comunicati al di sotto delle soglie dovrebbero essere considerati equivalenti alla dichiarazione che le emissioni o i trasferimenti sono inferiori alle soglie applicabili, senza che sia necessaria una dichiarazione a sé stante.

Al fine di garantire un'attuazione coerente e tempestiva dei nuovi obblighi di comunicazione, è auspicabile che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per adeguare i rispettivi quadri nazionali in materia di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a comunicare per la prima volta le informazioni per l'anno di riferimento 2027. Poiché la comunicazione dei dati sull'uso delle materie prime pertinenti richiede adeguamenti specifici dei suddetti quadri e la raccolta di nuove informazioni da parte dei gestori, è opportuno prevedere un anno di riferimento successivo per la prima comunicazione di queste informazioni.

Il regolamento (UE) 2024/1244 prescrive la comunicazione a livello di installazione, allo scopo di realizzare sinergie tra il portale e le banche dati per quanto riguarda le pressioni esercitate dalle installazioni industriali sull'ambiente, garantire la coerenza con l'attuazione della direttiva 2010/75/UE e sostenere tale attuazione. A tal fine per gli allevamenti di pollame e suini è necessario che il calendario di attuazione degli obblighi di comunicazione sia allineato alle date a decorrere dalle quali queste installazioni sono tenute agli obblighi di comunicazione in forza delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2010/75/UE. La presente decisione prevede pertanto un'applicazione graduale degli obblighi di comunicazione per queste installazioni. Gli allevamenti di pollame e suini che erano già inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006 alla data del 1o maggio 2024 e della direttiva 2010/75/UE alla data del 3 agosto 2024 comunicheranno le informazioni a decorrere dall'anno di riferimento 2027.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1244,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Informazioni amministrative

1. Ai fini della comunicazione delle informazioni amministrative alla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri usano il formato di cui all'allegato I della presente decisione e lo strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.

2. Le informazioni amministrative di cui all'allegato I sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

3. Per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all'allegato I soltanto nella misura in cui le stesse informazioni non siano già state comunicate in conformità dell'articolo 72 della medesima direttiva.

Art. 2 Informazioni tematiche

1. Ai fini della comunicazione delle informazioni tematiche alla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri usano il formato di cui all'allegato II della presente decisione e lo strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.

2. Le informazioni tematiche di cui agli allegati II, IV, V, VI e VII sono trasmesse alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Art. 3 Nomenclatura delle attività

Ai fini della comunicazione delle attività elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri usano la nomenclatura di cui all'allegato III.

Art. 4 Primi anni di riferimento

1. Le informazioni di cui agli allegati I, II, IV, VI e VII sono trasmesse per la prima volta per l'anno di riferimento 2027.

2. Le informazioni di cui all'allegato V sono trasmesse per la prima volta per l'anno di riferimento 2028.

3. In deroga al paragrafo 1, per gli allevamenti di pollame e suini che non erano inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024 il primo anno di riferimento è:

  1. a) il 2030 per le installazioni con una capacità pari o superiore a 600 unità di bestiame (UBA);

  2. b) il 2031 per le installazioni con una capacità pari o superiore a 400 unità di bestiame (UBA);

  3. c) il 2032 per tutti gli altri allevamenti di pollame e suini che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1244 stabilito all'allegato I del medesimo.

Art. 5 Modelli precompilati

1. A decorrere dall'anno di riferimento 2028 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, mette a disposizione degli Stati membri i modelli elettronici precompilati per la comunicazione delle informazioni di cui all'allegato I, attraverso lo strumento di comunicazione elettronica armonizzato. I modelli si basano sui dati comunicati dagli Stati membri per l'anno di riferimento 2027. Negli anni successivi la precompilazione si baserà sulle ultime informazioni convalidate o altrimenti comunicate dagli Stati membri. A decorrere dall'anno di riferimento 2028 gli Stati membri possono scegliere uno dei metodi seguenti:

  1. a) verificare e, se necessario, aggiornare i modelli precompilati e trasmetterli alla Commissione;

  2. b) compilare i modelli senza utilizzare la versione precompilata.

2. A decorrere dall'anno di riferimento 2027 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, assegna ciascuna installazione a un distretto idrografico sulla base delle coordinate dell'installazione comunicate e dagli ultimi codici validi che identificano i distretti idrografici nel sistema d'informazione sulle acque per l'Europa ("WISE").

Art. 6 Comunicazione dei dati al di sotto delle soglie e trasferimento fuori sito dei rifiuti

1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1244, se una delle soglie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del medesimo regolamento non è superata per qualsiasi installazione presente nel loro territorio, gli Stati membri comunicano, per quella installazione, oltre ai dati amministrativi di cui all'allegato I, l'indicazione che l'emissione di sostanze inquinanti o i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti o di rifiuti sono inferiori alle soglie di comunicazione applicabili per il primo anno di riferimento.

2. Gli Stati membri possono decidere di comunicare ogni anno il non superamento delle soglie oppure solo la prima volta che lo rilevano.

3. Negli Stati membri in cui il sistema nazionale di comunicazione non prevede soglie di comunicazione per l'adempimento degli obblighi, in capo ai gestori, dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1244, qualsiasi comunicazione di valori di emissione o trasferimento inferiori alle soglie di cui all'allegato II o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento è considerata equivalente alla dichiarazione che le emissioni o i trasferimenti sono inferiori alle soglie applicabili ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo. In tali casi i gestori non sono tenuti a trasmettere alla rispettiva autorità competente una dichiarazione a sé stante del non superamento delle soglie, giacché si ritiene che le informazioni fornite nel quadro del sistema nazionale soddisfino la prescrizione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.

4. Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri provvedono affinché i gestori comunichino i trasferimenti fuori sito dei rifiuti soltanto quando i rifiuti escono dai confini del complesso.

Art. 7 Riservatezza

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri indicano per ogni complesso, installazione e parte dell'installazione quali informazioni non possono essere pubblicate e per quale motivo. In tali casi solo i dati specifici che lo Stato membro ha identificato come riservati non saranno resi pubblici attraverso il portale sulle emissioni industriali. Ciò non pregiudica la pubblicazione di altri dati relativi allo stesso complesso o alla stessa installazione o parte dell'installazione.

Art. 9 Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2028.

Art. 10 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2026 Per la Commissione Jessika Roswall Membro della Commissione