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Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

L’8o programma di azione per l’ambiente dell’Unione europea, adottato con decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio4, impone alla Commissione, agli Stati membri, alle autorità regionali e locali e ai portatori di interessi di applicare efficacemente standard elevati di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia conformemente alla convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»), a livello sia dell’Unione che degli Stati membri.

La convenzione di Aarhus, ratificata dalla Comunità europea il 17 febbraio 2005 con decisione 2005/370/CE del Consiglio5, riconosce che un rafforzamento dell’accesso del pubblico alle informazioni ambientali e la diffusione di tali informazioni contribuiscono a promuovere la sensibilizzazione del pubblico ai problemi ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, a agevolare una partecipazione più efficace del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e, infine, a migliorare l’ambiente. Inoltre, la convenzione di Aarhus riconosce il diritto alla protezione della riservatezza dei dati personali e/o dei fascicoli relativi a una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni al pubblico, ove tale riservatezza è prevista dal diritto nazionale. Qualora il diritto dell’Unione richieda che le informazioni commerciali o industriali siano tenute riservate per tutelare un legittimo interesse economico, tale riservatezza deve essere garantita.

I regolamenti (UE) 2016/6796 e (UE) 2018/17257 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali da parte rispettivamente degli Stati membri o delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione nel quadro del presente regolamento. Di conseguenza, gli interessati hanno il diritto di essere informati in merito al trattamento dei loro dati nel quadro del presente regolamento e in merito all’esercizio dei loro diritti a norma di tali regolamenti.

Il 2 dicembre 2005 la Comunità europea, con decisione 2006/61/CE del Consiglio, ha ratificato il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti («protocollo»)8.

Il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio9 ha istituito un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai fini dell’attuazione del protocollo.

Dalla relazione della Commissione sui progressi nell’attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, pubblicata il 13 dicembre 2017, emerge che gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere razionalizzati valorizzando ulteriormente le sinergie con altri atti del diritto ambientale dell’Unione relativi all’inquinamento causato dalle installazioni industriali, tra cui in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10 e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio11. La relazione ha inoltre sottolineato la necessità di esplorare le possibilità di ottenere informazioni contestuali supplementari al fine di rendere più efficaci i dati comunicati.

La comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2021, dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d’azione dell’UE: “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”», istituisce un piano d’azione dell’Unione concernente l’azzeramento dell’inquinamento, l’energia, la decarbonizzazione e l’economia circolare e promuove l’uso efficace delle informazioni comunicate nel più ampio quadro di monitoraggio e prospettive sull’inquinamento zero e nell’ambito del quadro di monitoraggio previsto dall’8o programma di azione per l’ambiente.

In linea con le conclusioni formulate dalla Commissione nella sua relazione sui progressi nell’attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, pubblicata il 13 dicembre 2017, nel giugno 2021 la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea dell’ambiente («l’Agenzia»), ha istituito un portale sulle emissioni industriali («il portale») al fine di sostituire il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti allo scopo di migliorare le sinergie con gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

Il portale dovrebbe offrire al pubblico l’accesso gratuito online a un insieme di dati maggiormente integrati e coerenti sulle principali pressioni ambientali generate dalle installazioni industriali, in quanto queste informazioni costituiscono uno strumento efficace in termini di costi per effettuare confronti e prendere decisioni in materia ambientale, favorire il miglioramento delle prestazioni ambientali, monitorare le tendenze, comprovare i progressi compiuti nella riduzione dell’inquinamento, confrontare le prestazioni delle installazioni, monitorare il rispetto degli accordi internazionali pertinenti, stabilire le priorità e valutare i progressi compiuti nel quadro delle politiche e dei programmi ambientali dell’Unione e nazionali.

Per consentire agli utilizzatori di effettuare ricerche mirate nonché fornire mezzi elettronici per estrarre i dati in modo semplice, anche sotto forma di set di dati basati su un’interrogazione, il portale dovrebbe presentare i dati in esso inclusi in forma aggregata e in forma disaggregata.

Gli obblighi di comunicazione dovrebbero applicarsi a «livello di installazione» al fine di realizzare sinergie tra il portale e le banche dati per quanto riguarda le pressioni esercitate dalle installazioni industriali sull’ambiente, comprese quelle contemplate dalla direttiva 2010/75/UE, e di garantire la coerenza con l’attuazione di tale direttiva e sostenere tale attuazione.

Per conformarsi alle disposizioni del protocollo, gli obblighi di comunicazione di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutte le attività elencate nell’allegato I del protocollo e, nel soddisfare tali obblighi di comunicazione, dovrebbe essere indicato il complesso a cui appartiene l’istallazione, o parte di essa. Inoltre, al fine di realizzare sinergie con la legislazione ambientale dell’Unione che ha un impatto sulle installazioni industriali, l’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere allineato alle attività industriali di cui agli allegati I e I bis della direttiva 2010/75/UE e a talune attività contemplate dalla direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Ai fini del monitoraggio delle prestazioni ambientali delle installazioni industriali, i dati da includere nel portale dovrebbero riguardare l’emissione nell’ambiente di determinate sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito di acque reflue contenenti tali sostanze e i trasferimenti fuori sito di rifiuti che superano le soglie quantitative applicabili di cui all’allegato II.

Per consentire il monitoraggio dei progressi compiuti verso un’economia circolare e estremamente efficiente sotto il profilo delle risorse, il portale dovrebbe contenere anche i dati relativi all’uso dell’acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti da parte delle installazioni interessate. I dati da includere nel portale dovrebbero riguardare le materie prime pertinenti utilizzate nel processo di produzione e che hanno un effetto o un impatto significativo sull’ambiente. Per determinare quali materie prime vadano considerate materie prime pertinenti, è opportuno basarsi sul lavoro svolto nel processo che porta all’elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire l’elenco delle materie prime pertinenti che devono essere comunicate dai gestori previa consultazione degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la salute umana e la protezione dell’ambiente, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la comunicazione da parte dei gestori alle autorità competenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

I gestori delle installazioni dovrebbero comunicare informazioni riguardanti il volume di produzione e le ore di funzionamento dell’installazione per permettere di contestualizzare i dati comunicati sulle emissioni di sostanze inquinanti, sui trasferimenti fuori sito di acque reflue contenenti tali sostanze e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti. Tali informazioni dovrebbero, se del caso, essere trattate conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza del presente regolamento.

È opportuno ottimizzare il beneficio complessivo del portale in termini di accesso alle informazioni ambientali relative alle installazioni industriali includendo le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma della direttiva 2010/75/UE nonché altri flussi di informazioni derivanti dal diritto ambientale dell’Unione in materia di cambiamenti climatici, protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo e dal diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, compresa la comunicazione di informazioni ai sensi delle direttive 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14, 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e 2010/75/UE. Inoltre, al fine di massimizzarne l’utilità per gli utilizzatori, il portale dovrebbe essere concepito in modo da facilitare la futura integrazione di altri flussi di dati pertinenti in materia di ambiente.

Ai fini della certezza del diritto, i gestori o gli Stati membri dovrebbero indicare se i dati relativi all’emissione di sostanze inquinanti, ai trasferimenti fuori sito di acque reflue contenenti tali sostanze inquinanti e ai trasferimenti fuori sito di rifiuti sono inferiori alle soglie di comunicazione.

Per migliorare la qualità dei dati comunicati e garantirne la comparabilità, è opportuno armonizzare i metodi di quantificazione che i gestori devono utilizzare per comunicare l’emissione di sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito delle acque reflue contenenti tali sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e l’uso delle risorse. Poiché la misurazione è il metodo di quantificazione più preciso, i gestori dovrebbero utilizzare la misurazione ai fini della quantificazione. Se la misurazione non è possibile, i gestori dovrebbero utilizzare i calcoli. La stima dovrebbe essere utilizzata solo in ultima istanza.

Dato che i gestori delle installazioni di produzione animale e di acquacoltura potrebbero non disporre delle risorse necessarie per quantificare con precisione l’emissione deliberata di sostanze inquinanti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a quantificare tali emissioni per loro conto.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il tipo e il formato delle informazioni da fornire e i termini per la trasmissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Considerata l’importanza che riveste per i cittadini dell’Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali, è essenziale che gli Stati membri e la Commissione mettano i dati a disposizione del pubblico non appena tecnicamente possibile. A tal fine, fermo restando che il termine preciso per la comunicazione delle informazioni deve essere stabilito da un atto di esecuzione, non dovrebbe essere successivo a 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento interessato.

Se del caso, il portale dovrebbe anche facilitare l’accesso alle informazioni sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, al fine di consentire ai responsabili politici di contestualizzare con più precisione l’emissione di sostanze inquinanti e di scegliere la soluzione più efficace per la riduzione dell’inquinamento.

I dati comunicati dagli Stati membri e dai gestori dovrebbero essere di qualità elevata, in particolare per quanto attiene alla loro accuratezza, completezza, coerenza e credibilità. Le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare la qualità dei dati forniti dai gestori.

L’accesso del pubblico alle informazioni ambientali comunicate dagli Stati membri dovrebbe essere illimitato e le eccezioni a tale regola dovrebbero essere ammesse solo a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 o del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio17, a seconda dei casi.

Dovrebbe essere garantita la partecipazione del pubblico a qualsiasi ulteriore sviluppo del portale, offrendo la possibilità, effettiva e per tempo, di presentare, osservazioni, informazioni, analisi o pareri al riguardo utili al processo decisionale.

Al fine di migliorare l’utilità e l’impatto del portale, la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia, dovrebbe elaborare documenti di orientamento sull’attuazione del presente regolamento, prestando particolare attenzione all’attuazione delle disposizioni che non facevano parte del regolamento (CE) n. 166/2006 e ai potenziali effetti sui settori non contemplati da tale regolamento.

Al fine di consentire alla Commissione di aggiornare l’elenco delle attività industriali o agricole cui si applicano gli obblighi di comunicazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per modificare il presente regolamento al fine di allineare l’allegato I alle modifiche del protocollo.

Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato II del presente regolamento al fine di determinare le soglie di comunicazione, aggiungere sostanze inquinanti soggette a misure di regolamentazione specifiche a norma del diritto dell’Unione concernente la qualità dell’acqua e dell’aria e le sostanze chimiche, compreso il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio18 e le direttive 2000/60/CE19, 2004/107/CE20, 2006/118/CE21, 2008/50/CE22, 2008/105/CE23 e (UE) 2020/218424 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tenere conto delle modifiche apportate al protocollo per quanto riguarda le sostanze inquinanti su cui riferire o le relative soglie di comunicazione. Per agevolare la piena applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe adottare, entro il 31 dicembre 2025, un atto delegato che riveda l’elenco delle sostanze e delle soglie di cui all’allegato II del presente regolamento, comprensivo, tra l’altro, di una valutazione della necessità di ridurre le soglie di comunicazione per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (per- and polyfluoroalkyl substances — PFAS) e altre sostanze pertinenti.

In sede di adozione di atti delegati, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201625. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di assicurare l’efficace attuazione del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano le regole relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione e ne garantiscano l’applicazione.

Dato che il regolamento (CE) n. 166/2006 deve essere modificato in modo sostanziale, è opportuno abrogarlo e sostituirlo con il presente regolamento per motivi di certezza del diritto, chiarezza e trasparenza.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso l’istituzione sulla scala dell’Unione di una banca dati elettronica coerente e integrata e permettere il monitoraggio dell’inquinamento industriale al fine di contribuire alla sua prevenzione e riduzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto l’esigenza di comparabilità dei dati in tutti gli Stati membri richiede un livello elevato di armonizzazione, ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Gli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dall’anno di riferimento 2027 al fine di concedere agli Stati membri e ai gestori il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.

Al fine di garantire la continuità dei dati e la certezza del diritto, il regolamento (CE) n. 166/2006 dovrebbe continuare ad applicarsi per l’anno di riferimento 2026,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale sulle emissioni industriali («portale») a livello dell’Unione sotto forma di una banca dati online che dà accesso pubblico a tali dati. Il presente regolamento attua il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti («protocollo»).

Art. 2 Obiettivi

L’obiettivo del presente regolamento è migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso l’istituzione del portale, agevolando in tal modo la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e identificando le fonti di inquinamento industriale, nonché permettere il monitoraggio dell’inquinamento industriale al fine di contribuire alla sua prevenzione e riduzione.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «installazione»: l’unità tecnica permanente all’interno della quale sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate nello stesso sito, che hanno un collegamento tecnico con le attività elencate in tale allegato e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;

  2. 2) «complesso»: una o più installazioni, o parti di esse, presenti nello stesso sito e gestite dalla stessa persona fisica o giuridica;

  3. 3) «sito»: la sede geografica dell’installazione e del complesso;

  4. 4) «pubblico»: il pubblico quale definito all’articolo 3, punto 16), della direttiva 2010/75/UE;

  5. 5) «emissione»: qualsiasi introduzione di una sostanza inquinante nell’ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi le fuoriuscite, l’emissione, lo scarico, l’iniezione, lo smaltimento o l’abbandono, o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;

  6. 6) «sostanza inquinante»: la sostanza o il gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e in esito alla loro introduzione nell’ambiente;

  7. 7) «sostanza»: la sostanza quale definita all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2010/75/UE;

  8. 8) «gestore»: il gestore quale definito all’articolo 3, punto 15), della direttiva 2010/75/UE;

  9. 9) «trasferimento fuori sito»: lo spostamento, oltre i confini di un’installazione industriale, di rifiuti destinati a operazioni di recupero o di smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;

  10. 10) «rifiuto»: il rifiuto quale definito all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

  11. 11) «acque reflue»: le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite, rispettivamente, nell’articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa dell’Unione;

  12. 12) «fonti diffuse»: le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti nell’atmosfera, nell’acqua o nel suolo, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;

  13. 13) «autorità competente»: la o le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;

  14. 14) «rifiuto pericoloso»: i rifiuti pericolosi quali definiti all’articolo 3, punto 2), della direttiva 2008/98/CE;

  15. 15) «operazione di recupero»: qualsiasi operazione di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE;

  16. 16) «operazione di smaltimento»: qualsiasi operazione di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/CE;

  17. 17) «anno di riferimento»: l’anno civile con riferimento al quale devono essere raccolti i dati.

  18. 18) «acquacoltura»: l’acquacoltura quale definita all’articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio26.

Art. 4 Contenuto del portale

1. Il portale contiene quanto segue:

  1. a) i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

  2. b) i dati sui trasferimenti fuori sito di rifiuti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e di sostanze inquinanti in acque reflue di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

  3. c) le informazioni sulle singole installazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma della direttiva 2010/75/UE, in particolare dell’articolo 72;

  4. d) i dati sull’uso dell’acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

  5. e) le informazioni contestuali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e);

  6. f) i dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ove disponibili.

2. Il portale contiene i link alle banche dati seguenti:

  1. a) i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituiti dagli Stati membri in conformità del protocollo;

  2. b) altri registri, banche dati o siti web esistenti accessibili al pubblico, istituiti a livello di Stato membro o di Unione, che danno accesso ai dati da comunicare a norma della legislazione dell’Unione in materia di cambiamenti climatici, protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo e gestione dei rifiuti.

Art. 5 Impianto concettuale e struttura del portale

1. La Commissione rende accessibile al pubblico il portale, presentando i dati in un formato standardizzato, in forma aggregata e disaggregata, in modo da consentire quanto meno la ricerca, l’estrazione di dati e il download di set di dati sulla base di un’interrogazione in base agli elementi seguenti:

  1. a) complesso, compresa la società madre del complesso se del caso, e comprese l’ubicazione geografica, incluso il bacino idrografico di pertinenza;

  2. b) installazione;

  3. c) attività;

  4. d) incidenza a livello di Stato membro o a livello dell’Unione;

  5. e) sostanza inquinante, rifiuto o risorsa, a seconda dei casi;

  6. f) comparto ambientale, vale a dire aria, acqua o terra, in cui la sostanza inquinante è emessa;

  7. g) trasferimenti fuori sito di rifiuti e, se del caso, la loro destinazione;

  8. h) trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti nelle acque reflue;

  9. i) fonti diffuse; e

  10. j) proprietario o gestore dell’installazione.

2. Il portale è concepito in modo da consentire al pubblico di accedere il più facilmente possibile ai dati e affinché, in condizioni operative normali, i dati siano disponibili in maniera continua e prontamente accessibili via Internet. Il portale comprende tutti i dati comunicati almeno per i 10 anni di riferimento precedenti. Esso è concepito in modo da tenere conto della possibilità di un ampliamento futuro.

Art. 6 Comunicazione dei dati alle autorità competenti da parte dei gestori

1.

Ciascun gestore di un’installazione che intraprende una o più delle attività di cui all’allegato I, che raggiunge o supera le soglie di capacità applicabili specificate in tale allegato, e che emette una delle sostanze inquinanti di cui all’allegato II per un quantitativo superiore alle soglie applicabili o supera le soglie di rifiuti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, comunica annualmente alla propria autorità competente almeno le informazioni e i dati seguenti, a meno che tali informazioni o dati non siano già a disposizione dell’autorità competente:

  1. a) i dati sull’emissione nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato II per un quantitativo superiore alla soglia di cui allo stesso allegato;

  2. b) i dati sui trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno per complesso o di rifiuti non pericolosi per oltre 2000 tonnellate l’anno per complesso, per qualsiasi operazione di recupero o di smaltimento, salvo per quanto riguarda il trattamento in ambiente terrestre e l’iniezione in profondità, di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/CE, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati, rispettivamente, a operazioni di recupero o di smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito le operazioni di recupero o di smaltimento concernenti i rifiuti e del sito effettivo delle operazioni di smaltimento o di recupero; i rifiuti sottoposti a smaltimento mediante trattamento in ambiente terrestre o iniezione in profondità sono dichiarati come emissioni nel suolo soltanto dal gestore dell’installazione da cui provengono i rifiuti;

  3. c) i dati sui trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante di cui all’allegato II per quantitativi superiori alla soglia di cui alla colonna 1 b dello stesso allegato;

  4. d) i dati sull’utilizzo di acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti stabilite nell’atto di esecuzione di cui al secondo comma;

  5. e) informazioni che consentano la contestualizzazione dei dati di cui alle lettere da a) a d), compresi il volume di produzione e il numero di ore operative;

  6. f) informazioni che indichino se l’installazione è disciplinata dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27 e dalle direttive 91/271/CEE, 2010/75/UE, 2012/18/UE e (UE) 2015/2193 o da qualsiasi altra normativa ambientale dell’Unione indicata nel formato di comunicazione di cui all’articolo 7 del presente regolamento;

  7. g) informazioni sul complesso cui appartiene l’installazione.

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un elenco delle materie prime pertinenti che devono essere comunicate a norma del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, specificandone i tipi e le unità, sulla base dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) quali definiti all’articolo 3, punto (11), della direttiva 2010/75/UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione riesamina tali atti di esecuzione e, se del caso, li rivede.

2.

Se un’emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o un trasferimento fuori sito di sostanze inquinanti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), non supera le soglie applicabili specificate nell’allegato II, o se i trasferimenti fuori sito di rifiuti non superano le soglie di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), il gestore dell’installazione dichiara, nelle sue comunicazioni, che l’emissione di sostanze inquinanti o i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti o rifiuti sono inferiori a tali soglie.

Gli Stati membri possono decidere di comunicare le informazioni di cui al primo comma solo nella prima comunicazione concernente un’installazione redatta da un gestore dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o nella prima comunicazione redatta da un gestore dopo che l’emissione di sostanze inquinanti o i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti o rifiuti non superano più le soglie applicabili specificate nell’allegato II.

3. Nell’elaborare la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, i gestori utilizzano le migliori informazioni disponibili. I gestori ottengono i dati tramite misurazione. Se la misurazione non produce le migliori informazioni disponibili, non è praticabile o non è tecnologicamente ed economicamente sostenibile, i gestori ottengono i dati mediante calcolo. Se né la misurazione né il calcolo sono realizzabili, i gestori possono ottenere i dati mediante stima. Le informazioni possono comprendere dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto o altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se disponibili, di metodologie riconosciute a livello internazionale.

4. I gestori specificano nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 i metodi utilizzati per ottenere i dati. Se i dati sono stati ottenuti mediante misurazione, si indica il metodo analitico. Se i dati sono stati ottenuti mediante calcolo, si indicar il metodo di calcolo.

5. Le emissioni di cui all’allegato II, che sono comunicate a norma del paragrafo 1, primo comma, comprendono le emissioni complessive da tutte le fonti di cui all’allegato I nel sito di installazione.

6. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, sono comunicati i dati sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie. Al momento di fornire tali dati, i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi all’emissione accidentale di sostanze inquinanti.

7. Il gestore di ciascuna installazione raccoglie con una frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni e i trasferimenti fuori sito dell’installazione, o parte di essa, soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.

8. Il gestore di ciascuna installazione tiene a disposizione delle proprie autorità competenti, per i cinque anni dalla fine dell’anno di riferimento, la documentazione dalla quale sono stati ricavati i dati comunicati. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.

9. Gli Stati membri possono decidere di quantificare essi stessi le emissioni volontarie di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo per conto dei gestori delle installazioni interessate dalle attività di cui alla seconda e settima riga dell’allegato I. In tali casi, i paragrafi da 1 a 8 del presente articolo non si applicano a tali gestori per quanto riguarda tali emissioni.

10. Ai fini dell’articolo 7, gli Stati membri fissano la data entro la quale i gestori sono tenuti a fornire i dati di cui al presente articolo alle loro autorità competenti.

11. Fino alla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, se un’installazione, o parte di essa, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, ma fa parte di un complesso che soddisfa tali condizioni, tale installazione, o parte di essa, è soggetta agli obblighi di comunicazione stabiliti nel presente articolo, ad eccezione degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 7 Comunicazione dei dati alla Commissione da parte degli Stati membri

1. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, per via elettronica, una relazione comprendente tutti i dati di cui all’articolo 6, nel formato stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

2. I servizi della Commissione, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente («Agenzia»), inseriscono le informazioni comunicate dagli Stati membri nel portale entro un mese dal completamento della comunicazione effettuata dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.

Art. 8 Dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse

1. La Commissione, assistita dall’Agenzia, inserisce nel portale le informazioni sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, qualora tali informazioni esistano e siano già state comunicate dagli Stati membri.

2. I dati disponibili nel portale consentono agli utilizzatori di cercare e individuare l’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse ripartite secondo un’adeguata disaggregazione geografica e comprendono indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare i dati.

3. Laddove accerti che non esistono dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento avviando la comunicazione di dati sull’emissione di determinate sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.

Art. 9 Garanzia e valutazione della qualità

1. I gestori di un’installazione soggetta agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 6 garantiscono che i dati comunicati siano di alta qualità.

2. Le autorità competenti valutano la qualità dei dati trasmessi dai gestori come paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto attiene alla completezza, coerenza e credibilità di tali dati. Qualora i dati forniti a norma dell’articolo 6 presentino carenze qualitative, i gestori interessati forniscono senza indugio, su richiesta delle autorità competenti, i dati corretti.

Art. 10 Accesso alle informazioni

1. La Commissione, assistita dall’Agenzia, mette a disposizione del pubblico gratuitamente i dati inclusi nel portale entro un mese dalla trasmissione delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 1.

2. Se il pubblico non può accedere facilmente ai dati inclusi nel portale, lo Stato membro in questione e la Commissione facilitano la consultazione elettronica del portale in luoghi accessibili al pubblico.

3. Ciascuno Stato membro mette a disposizione del pubblico i propri dati, comunicati a norma dell’articolo 6 e, se del caso, dell’articolo 8, paragrafo 1, in modo continuo, gratuito e senza che l’accesso sia subordinato alla registrazione.

Art. 11 Riservatezza

Lo Stato membro che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE, consideri riservati determinati dati, indica nella comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, per l’anno di riferimento interessato e separatamente per ciascuna installazione, quali informazioni non possono essere pubblicate e per quale motivo.