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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2306 della Commissione del 16 ottobre 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 per quanto riguarda i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie tradizionali e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, quarto comma, e l'articolo 13, paragrafo 3, terzo comma,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

Tutti gli importi qualificati come risorse proprie tradizionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio2 devono essere accreditati su conti della Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione gli estratti della contabilità relativa ai diritti alle risorse proprie e una comunicazione sugli importi irrecuperabili. Ai fini di una contabilità completa e della trasparenza, la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione3 stabilisce, rispettivamente negli allegati I e III, i modelli dell'estratto dei diritti accertati alle risorse proprie dell'Unione europea e dell'estratto di tali diritti ancora da recuperare e, nell'allegato V, il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili.

Il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce una tassa di gestione dell'Unione da applicare agli scambi con paesi terzi. Tale tassa consisterà in un importo fisso per articolo per i servizi da rendere per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci alla procedura di immissione in libera pratica se tali merci sono vendute nell'ambito di vendite a distanza.

Tale tassa di gestione dell'Unione deve essere considerata una risorsa propria tradizionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio5. La tassa di gestione dell'Unione non è attualmente inclusa nelle categorie dei dazi doganali e degli altri dazi nei modelli degli estratti della contabilità e nel modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili di cui alla decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194. Di conseguenza una voce specifica in tali modelli contribuirebbe a garantire che la tassa di gestione dell'Unione sia registrata in modo trasparente e accurato.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, III e V della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 al fine di includere una riga distinta per la comunicazione della tassa di gestione dell'Unione nei modelli degli estratti della contabilità e nel modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili.

Ai fini della certezza del diritto, i modelli degli estratti della contabilità e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili, quali modificati dalla presente decisione, dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione della tassa di gestione dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2026/2108. In conformità dell'articolo 287, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/2108, la tassa di gestione dell'Unione si applica a decorrere dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 20, paragrafo 10, di tale regolamento. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di applicazione della tassa di gestione dell'Unione di cui all'articolo 287, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/2108.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen