Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026 che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
L’Unione e il funzionamento del mercato interno sono basati sull’unione doganale. Nell’interesse sia degli operatori economici, sia delle autorità doganali nell’Unione, il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha riunito in un unico atto, il codice doganale dell’Unione, la normativa doganale precedentemente contemplata in diversi atti giuridici. Tale regolamento contiene le norme e le procedure generali per garantire l’attuazione delle misure tariffarie e di altre misure introdotte a livello dell’Unione in relazione agli scambi di merci fra l’Unione e i paesi o territori esterni al territorio doganale dell’Unione nonché le disposizioni relative alla riscossione dei dazi all’importazione. Le autorità doganali degli Stati sono responsabili dell’attuazione di tali norme tramite lo svolgimento di funzioni operative, quali applicare i regimi doganali, effettuare l’analisi dei rischi e i controlli nonché applicare sanzioni in caso di violazione della normativa doganale.
L’attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 ha rivelato lacune in diversi settori. Tali lacune comprendono: un’azione insufficiente o inefficace per quanto riguarda la tutela dell’Unione dei suoi cittadini dai rischi non finanziari applicabili alle merci nel quadro delle politiche dell’unione diverse dalla normativa doganale; la capacità limitata delle autorità doganali di trattare efficacemente il volume crescente di merci importate da paesi terzi attraverso le vendite a distanza (operazioni di commercio elettronico); la capacità limitata dell’architettura dei sistemi informatici istituita dal regolamento (UE) n. 952/2013 di digitalizzare i processi doganali al fine di restare al passo con i progressi tecnologici e, in particolare, con le tecnologie basate sullo sfruttamento dei dati; e l’assenza di strutture efficaci di governance dell’unione doganale, che comporta pratiche divergenti e un’attuazione non uniforme delle norme doganali negli Stati membri. Tali lacune hanno generato l’insorgenza di ostacoli al corretto funzionamento dell’unione doganale e quindi del mercato interno, a causa dei rischi e delle minacce interni ed esterni.
È opportuno che la normativa doganale tenga conto del rapido sviluppo della struttura del commercio mondiale, della tecnologia, dei modelli commerciali e delle esigenze dei portatori di interessi, tra cui le imprese, i consumatori e i cittadini. È pertanto necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 952/2013. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituzione.
Al fine di disporre di mezzi efficaci per conseguire gli obiettivi dell’unione doganale, si dovrebbero riesaminare, semplificare e armonizzare diverse norme e procedure che disciplinano le modalità con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione o portate fuori da esso. È opportuno prevedere un insieme moderno e integrato di servizi elettronici interoperabili ai fini della raccolta, dell’elaborazione e dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell’attuazione della normativa doganale, in particolare il centro doganale digitale dell’Unione europea («centro doganale digitale dell’UE»). Dovrebbe essere istituita un’Autorità doganale dell’Unione europea («Autorità doganale dell’UE») con il ruolo di organismo operativo centrale che fornisce capacità per la governance coordinata dell’unione doganale in settori specifici.
Dall’adozione del regolamento (UE) n. 952/2013 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto per interessare sempre più l’applicazione del diritto dell’Unione e nazionale che stabilisce norme per le merci soggette a vigilanza doganale, in particolare i requisiti non finanziari relativi alle merci necessari affinché queste possano entrare e circolare nel mercato interno. Tali requisiti non finanziari sono aumentati in maniera esponenziale negli anni, in linea con le aspettative crescenti delle imprese e dei cittadini dell’Unione, per quanto riguarda la sicurezza, l’accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute e la vita umana, animale e vegetale, l’ambiente, la protezione dei diritti umani e dei diritti di proprietà intellettuale nonché dei valori dell’Unione. Nuovi strumenti, come il passaporto digitale dei prodotti istituito dal regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio4, devono essere introdotti per garantire che le altre normative applicate dalle autorità doganali, quali definite nel presente regolamento, in materia di prodotti continuino a rispondere a tali aspettative. È pertanto necessario riflettere il numero crescente e la complessità dei rischi non finanziari includendo nella missione delle autorità doganali un riferimento specifico alla tutela degli interessi pubblici nell’ambito delle loro competenze e, se del caso, in stretta collaborazione con altre autorità competenti.
Alla luce dell’evoluzione del ruolo delle autorità doganali e dei modelli operativi in cui operano e affinché le autorità doganali possano agire congiuntamente e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, è necessario descrivere in modo più preciso la missione che le autorità doganali devono adempiere, indicandone in maggior dettaglio obiettivi e compiti. Inoltre, la rapida evoluzione tecnologica, in particolare dell’intelligenza artificiale, avrà un impatto significativo sulle attività delle autorità doganali, anche nel settore dell’analisi dei rischi in tempo reale.
Pur adoperandosi per adempiere la loro missione, le autorità doganali dovrebbero anche puntare all’efficienza in termini di costi, evitando duplicazioni e favorendo l’efficacia dei processi doganali e un uso efficiente delle relative risorse a livello nazionale e dell’Unione. Dovrebbero raccogliere, analizzare e scambiare le pertinenti informazioni a sostegno di un processo decisionale basato su dati di fatto. Qualora sia stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno in conformità del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio5, le autorità doganali possono contribuire al flusso di merci di rilevanza per le crisi.
È opportuno mantenere nel presente regolamento un quadro giuridico per l’applicazione di talune disposizioni della normativa doganale agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale in cui si applicano la direttiva 2006/112/CE6 o (UE) 2020/2627 del Consiglio e parti di tale territorio in cui tali direttive non si applicano, o agli scambi di merci unionali tra parti di tale territorio in cui tali direttive non si applicano. Considerando che le merci in questione sono merci unionali e tenendo presente la natura fiscale delle misure pertinenti nell’ambito di questi scambi intraunionali, è giustificato introdurre appropriate semplificazioni delle formalità doganali da applicare alle merci in questione.
Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell’ampliamento dell’ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti giuridici dell’Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni soggetti nei processi doganali. Per quanto riguarda l’importatore e l’esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili verso le autorità doganali per la conformità delle merci trattate da tali operatori, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, conformemente alla normativa specifica per prodotto, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto di «importatore per le vendite a distanza», le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell’ambito di una vendita online dall’esterno dell’Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l’importatore e sia obbligato ad assumersi le corrispondenti responsabilità, e dovrebbero garantire che l’operatore economico in questione sia obbligato a rispettare la normativa vigente e le altre normative applicate dalle autorità doganali quando le merci entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono, e a fornire o mettere a disposizione, e conservare, le scritture adeguate di tale conformità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali. È inoltre opportuno chiarire che, quando le definizioni contenute nella normativa doganale dell’Unione fanno riferimento a disposizioni doganali contenute in accordi internazionali, ciò include i pertinenti accordi ambientali multilaterali di cui l’Unione e gli Stati membri sono parte, nella misura in cui tali accordi regolano la conformità delle merci.
Oltre al loro ruolo tradizionale di riscossione dei dazi doganali, dell’IVA e delle accise nonché dell’applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono anche un ruolo essenziale nell’esecuzione di altri atti giuridici dell’Unione e, ove applicabile, di altre normative nazionali pertinenti. Una definizione di «altre normative applicate dalle autorità doganali» dovrebbe essere introdotta al fine di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l’applicazione e la vigilanza dei particolari requisiti sulle merci stabiliti in tali atti giuridici. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere le misure giustificate da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita umana, animale e vegetale, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti, nonché le misure di politica commerciale, le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e le misure restrittive adottate sulla base dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le differenze negli elenchi nazionali di divieti e restrizioni creano notevoli difficoltà per l’importazione in più Stati membri. Per facilitare il commercio e il funzionamento delle dogane, è importante che l’Unione si adoperi per armonizzare gradualmente gli elenchi nazionali di divieti e restrizioni. È inoltre importante adottare definizioni armonizzate dei termini giuridici utilizzati nei casi in cui siano previsti divieti e restrizioni, al fine di evitare interpretazioni divergenti da parte degli Stati membri.
Al fine di aumentare la certezza del diritto dovrebbero essere modificate alcune norme in materia di decisioni doganali. Innanzitutto è opportuno chiarire che l’autorità doganale competente per l’adozione di una decisione doganale è l’autorità doganale competente per il luogo in cui è stabilito il richiedente, in quanto lo stabilimento è il principio fondamentale secondo il quale alcuni operatori economici, a talune condizioni e in un lasso temporale predeterminato, subordinatamente a riesame, possono avvantaggiarsi delle semplificazioni introdotte dal presente regolamento e assolvere i dazi doganali nel luogo in cui sono stabiliti. In secondo luogo, a fini di completezza e certezza del diritto, si dovrebbe introdurre il termine di 30 giorni entro il quale il richiedente è tenuto a comunicare informazioni supplementari alle autorità doganali qualora queste ritengano che la domanda di decisione doganale non contenga tutte le informazioni richieste.
È opportuno precisare la conseguenza qualora un’autorità doganale non sia in grado di adottare una decisione sulla domanda entro i termini stabiliti. Si dovrebbe inoltre stabilire il principio secondo cui in questi casi la domanda è considerata oggetto di una decisione negativa e il richiedente ha la facoltà di fare ricorso, in conformità delle norme generali sulle decisioni doganali.
Come sottolineato dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 4/2021 intitolata «Controlli doganali: l’insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell’UE» e nella valutazione sull’attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013, è altresì auspicabile rimediare all’assenza di monitoraggio uniforme del soddisfacimento dei criteri e del rispetto degli obblighi stabiliti nelle decisioni doganali potenziando le disposizioni pertinenti. Da un lato i titolari delle decisioni doganali dovrebbero non solo rispettare gli obblighi stabiliti nella pertinente decisione, ma anche monitorare in modo continuo la loro conformità e dotarsi di un’organizzazione interna tramite cui tali attività di automonitoraggio possano prevenire, attenuare o correggere gli eventuali errori nei processi doganali. Dall’altro lato, le autorità doganali dovrebbero monitorare periodicamente l’attuazione delle decisioni doganali da parte dei titolari delle stesse, in particolare se tali titolari sono stabiliti nel territorio doganale dell’Unione per una durata inferiore a tre anni e può quindi causare rischi, al fine di garantire che il titolare rispetti gli obblighi stabiliti in tale decisione. Qualora vengano a conoscenza del fatto che il titolare di una decisione doganale non soddisfa più i criteri o non rispetti più gli obblighi stabiliti in tale decisione, le autorità doganali dovrebbero adottare azioni adeguate senza indebito ritardo, conformemente alle norme applicabili. Ciò è particolarmente importante quando tali persone beneficiano di uno status specifico, come quello di operatore economico autorizzato o di operatore economico di fiducia e certificato (operatore «Trust and Check») e, pertanto, fruiscono di alcune agevolazioni nell’ambito dei processi doganali. Per rafforzare la gestione dei rischi a livello dell’Unione, le autorità doganali dovrebbero inoltre notificare all’Autorità doganale dell’UE tutte le decisioni doganali adottate in seguito a una domanda e informare detta autorità in merito alle attività di monitoraggio, affinché tali informazioni possano essere prese in considerazione a fini di gestione dei rischi.
Oltre alle decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti («decisioni ITV») e alle decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine («decisioni IVO») adottate dalle autorità doganali su richiesta e subordinatamente a talune condizioni, con il regolamento delegato (UE) 2024/1072 della Commissione8 sono state introdotte nella normativa doganale le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana («decisioni IVVD»). Nell’interesse degli utenti della normativa doganale è opportuno stabilire nel medesimo atto giuridico le norme su questi tre tipi di decisioni relative a informazioni vincolanti.
I diritti e gli obblighi delle persone responsabili delle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione e ne escono dovrebbero essere definiti più chiaramente. Le persone che svolgono regolarmente operazioni doganali dovrebbero continuare a essere registrate presso le autorità doganali responsabili del luogo in cui sono stabilite. La registrazione unica dovrebbe essere valida per l’intera unione doganale e dovrebbe essere mantenuta costantemente aggiornata. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti ad informare le autorità doganali in merito alle modifiche dei loro dati di registrazione. Le persone responsabili delle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione e ne escono dovrebbero garantire che le merci siano conformi al diritto applicabile, comprese le norme a tutela della sicurezza dei residenti, nonché la normativa volta a prevenire i rischi per la salute e la vita umana, animale o vegetale, per l’ambiente o per i consumatori, come il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio9 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio10 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio11 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti. Anche gli obblighi dell’importatore dovrebbero essere definiti, in particolare l’obbligo di essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione e le eccezioni a tale obbligo. Tali obblighi sono analoghi alle norme esistenti che impongono al dichiarante di essere stabilito nell’Unione. Analogamente si dovrebbero definire gli obblighi dell’esportatore.
Qualora indichi di agire in qualità di importatore, la persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o facilita le vendite a distanza di merci dovrebbe garantire che le merci siano conformi alla normativa doganale e alle altre normative applicate dalle autorità doganali per l’immissione di prodotti sul mercato interno dell’Unione.
Gli operatori economici che soddisfano taluni criteri e condizioni per essere considerati conformi e affidabili dalle autorità doganali possono fruire dello status di operatore economico autorizzato e quindi beneficiare di agevolazioni nei processi doganali. Sebbene garantisca che gli operatori che si occupano della maggior parte degli scambi dell’Unione siano affidabili, il sistema dell’operatore economico autorizzato presenta alcune lacune evidenziate nella valutazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e nelle risultanze della Corte dei conti. Per rispondere a tali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le diverse pratiche a livello nazionale e le sfide relative al monitoraggio della conformità degli operatori economici autorizzati, si dovrebbero modificare le norme pertinenti al fine di introdurre l’obbligo per le autorità doganali di monitorare tale conformità almeno ogni tre anni.
I cambiamenti dei processi doganali e delle modalità operative delle autorità doganali necessitano di un nuovo partenariato tra le autorità doganali e gli operatori economici, in particolare il regime degli operatori economici di fiducia e certificati. I criteri e le condizioni per diventare un operatore economico di fiducia e certificato dovrebbero fondarsi sui criteri per lo status di operatore economico autorizzato, ma dovrebbero anche garantire che l’operatore sia considerato trasparente per le autorità doganali. È pertanto opportuno imporre agli operatori economici di fiducia e certificati di fornire alle autorità doganali l’accesso ai loro sistemi elettronici che tengono traccia della conformità e dei movimenti delle merci, a condizione che tale accesso sia proporzionato e strettamente necessario. Tale trasparenza dovrebbe essere accompagnata da taluni vantaggi, che possono includere la possibilità di svincolare le merci per conto delle autorità doganali senza la necessità di un intervento attivo delle stesse, fatto salvo il caso in cui sia richiesta un’approvazione preliminare allo svincolo da altre normative applicate dalle autorità doganali, e di differire il pagamento dell’obbligazione doganale. Lo status di operatore economico di fiducia e certificato non dovrebbe essere concesso a persone che hanno commesso violazioni ripetute o gravi di altre normative applicate dalle autorità doganali.
Per garantire l’integrità dell’unione doganale e l’applicazione coerente dello status di operatore economico di fiducia e certificato da parte delle autorità doganali degli Stati membri, è necessario istituire un meccanismo che consenta all’Autorità doganale dell’UE e alla Commissione di intervenire nei casi in cui vi siano indicazioni di inosservanza da parte di un operatore avente status di operatore economico di fiducia e certificato. Tale meccanismo dovrebbe consentire all’Autorità doganale dell’UE, in collaborazione con le autorità doganali competenti, di verificare il rispetto dei requisiti relativi allo status di operatore economico di fiducia e certificato, in particolare quando uno Stato membro diverso da quello in cui l’operatore è stabilito nutre ragionevoli dubbi in merito alla conformità dell’operatore. Tale meccanismo è essenziale per prevenire l’applicazione illegale dello status di operatore economico di fiducia e certificato e impedire l’ingresso non legittimato nel territorio doganale dell’Unione. Al fine di evitare disparità nell’applicazione, qualora lo Stato membro di stabilimento non agisca in modo tempestivo o adeguato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di intervenire mediante un atto di esecuzione che imponga a tale Stato membro di sospendere o revocare lo status di operatore economico di fiducia e certificato.
L’opzione di gestire un deposito doganale per le vendite a distanza dovrebbe, in combinazione con altre disposizioni in materia di vendite a distanza e semplificazioni, incentivare l’uso di quantitativi alla rinfusa anziché di pacchi, rendendo il flusso di singoli pacchi più gestibile per le autorità doganali. Un deposito doganale per le vendite a distanza dovrebbe prevedere l’immissione delle merci in libera pratica al momento della vendita e in uscita dal deposito, il che significa che al momento del collocamento in un deposito le merci devono soddisfare le condizioni che sarebbero loro applicabili se fossero immesse sul mercato dell’Unione in tale momento. Le autorità doganali dovrebbero essere in grado di verificare se al momento dell’ingresso nel deposito doganale le merci trasportate in quantitativi alla rinfusa siano conformi alle norme per il mercato dell’Unione. Tale deposito doganale per le vendite a distanza dovrebbe essere disponibile solo per gli operatori economici che soddisfano i criteri di affidabilità dello status di operatore economico di fiducia e certificato, al fine di evitare l’uso improprio da parte di operatori economici non affidabili.
I cambiamenti nei processi doganali richiedono inoltre di chiarire il ruolo dei rappresentanti doganali. La rappresentanza diretta e indiretta dovrebbe continuare a essere possibile, ma dovrebbe essere precisato che il rappresentante indiretto di un importatore o di un esportatore assume tutti gli obblighi di tale importatore o esportatore, vale a dire non soltanto l’obbligo di pagare o garantire l’obbligazione doganale, ma anche di rispettare le altre normative applicate dalle autorità doganali. Per tale motivo è necessario che i rappresentanti doganali siano residenti nel territorio doganale dell’Unione ove rappresentano importatori o esportatori, al fine di garantire un’adeguata responsabilità per gli aspetti finanziari e non finanziari degli obblighi degli importatori e degli esportatori. Il ricorso a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell’Unione è quindi un’alternativa disponibile e proporzionata per gli importatori e gli esportatori che non dispongono di una presenza commerciale nell’Unione. I rappresentanti doganali stabiliti in paesi terzi dovrebbero inoltre poter continuare a erogare i loro servizi nell’Unione se rappresentano persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell’Unione.
Le microimprese e le piccole e medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione12, svolgono un ruolo fondamentale nel commercio estero dell’Unione, ma spesso devono far fronte a oneri amministrativi e di conformità proporzionalmente più elevati nell’adempimento degli obblighi doganali. È pertanto importante tenere conto della loro situazione specifica e sostenere misure che ne facilitino la conformità, anche attraverso procedure semplificate, orientamenti chiari e una rappresentanza doganale accessibile. È opportuno adottare orientamenti al fine di sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese, riconoscendo l’unicità delle sfide che tali imprese si trovano ad affrontare, pur mantenendo l’integrità e la sicurezza dei processi di commercio estero quando si applica lo status di operatore economico autorizzato e di operatore economico di fiducia e certificato. È opportuno continuare ad adoperarsi al fine di semplificare e rendere più accessibili le procedure per le microimprese e le piccole e medie imprese, garantendo che il loro ruolo fondamentale nel commercio estero dell’Unione sia agevolato e promosso.
Al fine di garantire un livello uniforme di digitalizzazione e creare condizioni di parità per gli operatori economici in tutti gli Stati membri, nonché contribuire al buon funzionamento del mercato interno, si dovrebbe istituire un centro doganale digitale dell’UE come insieme di servizi e sistemi elettronici centralizzati, sicuri e ciberresilienti e a fini doganali. Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe consentire l’attuazione della normativa doganale, ad esempio: formalità doganali, controlli doganali, calcolo e notifica dell’obbligazione doganale, della tassa di gestione dell’Unione, delle accise e dell’IVA, gestione delle garanzie e sorveglianza doganale delle merci. Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe inoltre contribuire all’attuazione di altre normative applicate dalle autorità doganali. Dovrebbe garantire la qualità, l’integrità, la tracciabilità e il non rifiuto dei dati ivi elaborati, affinché successivamente l’emittente e il ricevente non possano contestare l’esistenza dello scambio di dati. L’elaborazione dei dati nel centro doganale digitale dell’UE dovrebbe essere conforme alle norme pertinenti in materia di cibersicurezza e di trattamento dei dati personali. La Commissione e l’Autorità doganale dell’UE, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbero progettare congiuntamente il centro doganale digitale dell’UE. La Commissione dovrebbe altresì essere incaricata dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione del centro doganale digitale dell’UE e dovrebbe poter affidare tale compito all’Autorità doganale dell’UE.
Visto il ruolo del centro doganale digitale dell’UE nel garantire l’integrità e la sicurezza dei dati elaborati nell’Unione a fini doganali, che costituisce un interesse pubblico e può essere considerato un interesse fondamentale della collettività, è necessario proteggere i dati gestiti nel centro doganale digitale dell’UE, compresi i dati personali e altri dati sensibili relativi al flusso di merci e all’attuazione del diritto dell’Unione e nazionale, dall’accesso non autorizzato e da qualsiasi altra minaccia all’integrità e alla sicurezza di tali dati. È pertanto necessario che l’infrastruttura e i servizi attraverso i quali opera il centro doganale digitale dell’UE siano soggetti a determinate condizioni per garantire la sovranità dell’Unione a tale riguardo. Il rispetto di dette condizioni dovrebbe essere dimostrato mediante prove e, nel caso dei servizi critici, è importante che tali prove siano integrate da un’indagine di sicurezza sulle persone fisiche e giuridiche, come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale. Inoltre, il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe essere progettato per quanto possibile per evitare situazioni di lock-in.
Al fine di garantire l’affidabilità, l’interoperabilità e la sostenibilità a lungo termine del centro doganale digitale dell’UE, è importante che il suo sviluppo e la sua manutenzione rispettino le norme riconosciute a livello internazionale e le migliori pratiche in materia di ingegneria del software, collaudo di sistema, fase pilota e procedure di accettazione. Ciò comprende collaudi funzionali e non funzionali completi, fasi pilota strutturate che coinvolgono portatori di interessi rappresentativi e criteri di accettazione chiaramente definiti per convalidare le prestazioni, la conformità e la sicurezza. Tali misure sono intese a garantire che il sistema possa sostenere formalità doganali armonizzate in tutta l’Unione e soddisfi i requisiti operativi sia degli Stati membri che degli operatori economici.
Le attività di attuazione del centro doganale digitale dell’UE dovrebbero includere misure volte a garantirne la disponibilità e il funzionamento ininterrotti, anche in caso di grave crisi. Le misure di continuità operativa dovrebbero includere, in particolare, ridondanza, meccanismi di commutazione automatica e protocolli di recupero dei dati, nonché procedure da seguire in caso di indisponibilità o guasto del centro doganale digitale dell’UE. Qualora il centro doganale digitale dell’UE si avvalga di infrastrutture fisiche, dovrebbero essere prese in considerazione soluzioni di ridondanza in siti sparsi geograficamente per garantire la continuità operativa in caso di guasto di un sito.
Il centro doganale digitale dell’UE mira a sostituire i sistemi elettronici esistenti sviluppati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, alcuni dei quali sono in fase di graduale eliminazione nel corso della transizione. Tali sistemi elettronici nazionali esistenti non saranno riattivati nel caso in cui le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE non siano disponibili entro i termini stabiliti. È pertanto opportuno prevedere una soluzione temporanea per tale eventualità. In linea con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea13, è opportuno chiarire che lo scambio automatico di informazioni fra operatori economici, autorità doganali e altri portatori di interessi attraverso e da parte del centro doganale digitale dell’UE non esclude la responsabilità di dette autorità o di detti operatori economici in relazione ai processi doganali interessati. Anche laddove il coinvolgimento di un’autorità doganale nell’adozione di una misura sia limitato alla comunicazione elettronica attraverso il centro doganale digitale dell’UE, è opportuno considerare che la misura in questione sia stata adottata da tale autorità, come se il centro doganale digitale dell’UE agisse per suo conto.
Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe consentire lo scambio di dati con altri sistemi, piattaforme o ambienti al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati dalle dogane per espletare i propri compiti nonché di condividere dati doganali pertinenti con altre autorità con l’obiettivo di aumentare l’efficacia dei controlli nel mercato interno. In linea con l’approccio delineato nel regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e con la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2017 dal titolo «Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione», il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe promuovere l’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale in Europa. Esso dovrebbe sfruttare il potenziale delle fonti esistenti di informazioni sui rischi disponibili a livello dell’Unione, come il sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (RASFF) e per i prodotti non alimentari (Safety Gate), il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e l’IP Enforcement Portal. Dovrebbe sostenere lo sviluppo della cooperazione strategica e operativa, compresi lo scambio di informazioni e l’interoperabilità, fra autorità doganali e altre autorità, organi e servizi, nell’ambito delle rispettive competenze. Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe inoltre fornire un’ampia gamma di analisi avanzata dei dati, anche con il ricorso all’intelligenza artificiale. Tale analisi dei dati dovrebbe facilitare l’analisi dei rischi, l’analisi economica e l’analisi predittiva al fine di anticipare i possibili rischi legati a spedizioni in arrivo o in uscita dall’Unione.
Per garantire una migliore vigilanza dei flussi commerciali e un metodo semplificato di collaborazione con le autorità competenti diverse dalle autorità doganali, il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe essere in grado di avvalersi del quadro collaborativo dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e, ove ciò non sia possibile, dovrebbe offrire a tali altre autorità competenti un servizio specifico che consenta loro di ottenere i dati pertinenti, comunicare e condividere informazioni con le autorità doganali e garantire che i requisiti settoriali siano soddisfatti. Tale servizio specifico sarebbe necessario nel caso in cui le altre autorità competenti non disponessero di un sistema elettronico in grado di interagire con il centro doganale digitale dell’UE.
Al fine di testare le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE prima della sua entrata in funzione per tutti gli operatori economici, indipendentemente dal loro status o dal processo doganale in questione, è opportuno consentire alla Commissione di decidere di istituire una fase pilota, su base volontaria. Tale esercizio pilota testerebbe l’attuazione di determinati processi e funzioni su base volontaria senza obblighi giuridici. Ai fini della trasparenza e della fornitura di informazioni ai portatori di interessi, è importante che la Commissione renda pubblici la pianificazione, l’organizzazione e la durata della fase pilota e le funzionalità da applicare e testare.
Le autorità, le imprese, i consumatori e i residenti dovrebbero poter segnalare le merci da importare nell’Unione o da esportare dall’Unione che non sono conformi alla pertinente normativa dell’Unione applicata dalle autorità doganali. Le informazioni comunicate su tali merci dovrebbero essere disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e dovrebbe essere possibile utilizzarle ai fini della gestione dei rischi.
In concomitanza con il centro doganale digitale dell’UE, gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di sviluppare le proprie applicazioni per utilizzare i dati del centro. Gli Stati membri devono garantire che le loro applicazioni siano conformi alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio15, in particolare per quanto riguarda le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza. Per ridurre i tempi di immissione in commercio, gli Stati membri dovrebbero poter affidare all’Autorità doganale dell’UE la dotazione finanziaria e il mandato per sviluppare tali applicazioni. In tali casi l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe sviluppare le applicazioni a vantaggio di tutti gli Stati membri. Questo potrebbe essere fatto sviluppando applicazioni in codice «open source» senza lock-in del venditore nell’ambito del quadro di condivisione e riutilizzo per le soluzioni informatiche.
Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe consentire il flusso di dati. Gli utenti dovrebbero essere in grado di trasmettere ed elaborare all’interno del centro doganale digitale dell’UE tutti i dati pertinenti necessari per adempiere agli obblighi che incombono loro in base alla normativa doganale. Tali dati dovrebbero essere elaborati a livello dell’Unione e arricchiti con un’analisi dei rischi a livello unionale. I dati risultanti dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, che li elaborerebbero per ottemperare ai loro obblighi. Infine, l’esito dei controlli eseguiti a seguito dell’elaborazione dei dati effettuata dal centro doganale digitale dell’UE dovrebbe essere comunicato al centro. È importante che il centro doganale digitale dell’UE consenta il prima possibile l’elaborazione dei dati ivi disponibili.
I dati trasmessi al centro doganale digitale dell’UE sono per la maggior parte dati non personali presentati dagli operatori economici in merito alle merci oggetto degli scambi. Tali dati potrebbero tuttavia includere anche dati personali, in particolare i nomi delle persone che agiscono per conto di un operatore economico o di un’autorità. Per garantire che i dati personali e le informazioni commerciali siano ugualmente protetti, dovrebbero essere stabilite norme d’accesso specifiche, norme relative alla riservatezza e condizioni per l’uso del centro doganale digitale dell’UE. Si dovrebbe in particolare stabilire quali soggetti sono in grado di elaborare i dati disponibili presso il centro doganale digitale dell’UE o di accedervi, oltre alle persone interessate, alla Commissione, alle autorità doganali e all’Autorità doganale dell’UE, equilibrando le esigenze di tali soggetti con l’esigenza di garantire che i dati personali e riservati raccolti a fini doganali siano utilizzati per fini supplementari solo nella misura minima necessaria.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare, in consultazione con la Commissione, dati specifici la cui divulgazione lederebbe gli interessi essenziali della loro sicurezza, da contrassegnare tecnicamente all’interno del centro doganale digitale dell’UE in modo tale che qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati sia limitato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, a meno che tali autorità non autorizzino espressamente un ulteriore trattamento. La persona che trasmette i dati al centro doganale digitale dell’UE dovrebbe stabilire chiaramente le limitazioni al trattamento di tali dati che possono essere collegate alle specifiche catene di approvvigionamento o alle categorie di dati. Al fine di avvalersi di tale possibilità, lo Stato membro interessato dovrebbe informare la Commissione in merito agli specifici interessi essenziali di sicurezza in gioco e spiegare perché ritiene che tali interessi non possano essere sufficientemente tutelati nell’ambito del quadro generale delle disposizioni relative al trattamento dei dati nel centro doganale digitale dell’UE.
Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, in particolare delle norme sui dati doganali sensibili e sui dati commercialmente sensibili, i dati doganali aggregati non riservati, non personali e non commercialmente sensibili potrebbero essere messi a disposizione di terzi per finalità specifiche su richiesta debitamente motivata.
Per garantire che possa esercitare i propri poteri di indagine in relazione ad attività fraudolente che incidono sugli interessi dell’Unione, è opportuno che l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia un accesso ai dati del centro doganale digitale dell’UE analogo all’accesso da parte della Commissione. L’OLAF dovrebbe quindi avere il potere di elaborare tali dati conformemente alle condizioni relative alla protezione dei dati stabilite nella legislazione pertinente dell’Unione, compreso il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio17.
Analogamente, la Procura europea (EPPO) dovrebbe avere la facoltà di ottenere, su richiesta, l’accesso ai dati nella disponibilità del centro doganale digitale dell’UE al fine di garantire che possa effettuare le proprie indagini su questioni in materia doganale.
L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) dovrebbe poter ottenere, su richiesta, dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE per espletare i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio18. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) dovrebbe poter ottenere, su richiesta, l’accesso ai dati non personali disponibili nel centro doganale digitale dell’UE.
Per salvaguardare le funzioni svolte dai sistemi informatici nazionali degli Stati membri, le autorità fiscali di questi dovrebbero avere la possibilità di elaborare i dati direttamente presso il centro doganale digitale dell’UE. In quanto tali, le autorità doganali responsabili della sicurezza alimentare a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio19 e le autorità responsabili della vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero poter ottenere i servizi e gli strumenti idonei presso il centro doganale digitale dell’UE, affinché possano utilizzare i pertinenti dati doganali per contribuire a rafforzare la pertinente legislazione dell’Unione e a cooperare con le autorità doganali per minimizzare il rischio di entrata di prodotti non conformi nell’Unione.
A norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio20, l’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali competenti dovrebbero comunicare senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. L’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali competenti dovrebbero astenersi dall’adottare misure che potrebbero compromettere la riservatezza di eventuali indagini penali sugli stessi fatti condotte dall’autorità giudiziaria o di contrasto nazionale competente o dall’EPPO.
Le norme e le disposizioni relative all’accesso ai dati del centro doganale digitale dell’UE e allo scambio di informazioni non dovrebbero incidere sul sistema d’informazione doganale (SID) istituito dal regolamento (CE) n. 515/97, né sugli obblighi di comunicazione nel contesto della conoscenza situazionale di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio21.
La Commissione dovrebbe stabilire norme di attuazione che stabiliscano modalità sull’accesso al centro doganale digitale dell’UE da parte delle autorità interessate, previa valutazione delle salvaguardie esistenti che ciascuna autorità o categoria di autorità ha adottato per garantire il trattamento corretto dei dati personali e commercialmente sensibili.
È opportuno che il centro doganale digitale dell’UE conservi i dati personali per un periodo massimo di 10 anni. Tale periodo si giustifica alla luce della possibilità per le autorità doganali di notificare l’obbligazione doganale fino a 10 anni dal ricevimento delle informazioni necessarie relative a una spedizione nonché per garantire che la Commissione, l’Autorità doganale dell’UE, l’OLAF, l’EPPO, le autorità doganali e le altre autorità competenti possano effettuare un controllo incrociato tra le informazioni conservate presso il centro doganale digitale dell’UE e quelle conservate e scambiate in altri sistemi. Tale periodo dovrebbe inoltre essere allineato al periodo di conservazione richiesto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, ove tali normative siano pertinenti ai fini dei controlli doganali. È altresì opportuno che, qualora siano richiesti dati personali ai fini di procedimenti giudiziari e amministrativi, di indagini e durante i controlli a posteriori, il periodo di conservazione sia sospeso per evitare che i dati personali siano cancellati e non possano quindi essere utilizzati per tali fini.
La protezione dei dati personali e di altri dati presso il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe altresì comprendere norme in materia di restrizione dei diritti delle persone interessate. È pertanto opportuno che le autorità doganali, la Commissione o l’Autorità doganale dell’UE, ove necessario, possano limitare il diritto delle persone interessate per garantire che non siano pregiudicati le attività di controllo dell’applicazione delle norme, l’analisi dei rischi e i controlli doganali. Tali restrizioni dovrebbero inoltre essere applicate ove necessario per tutelare i procedimenti giudiziari o amministrativi che fanno seguito ad attività di controllo dell’applicazione. Tali restrizioni dovrebbero essere debitamente giustificate a fronte delle attività e delle prerogative delle autorità doganali, della Commissione o dell’Autorità doganale dell’UE e limitate al tempo necessario per preservare tali prerogative.
Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/67922 o (UE) 2018/172523 del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio24, in funzione dei rispettivi ambiti di applicazione. Qualsiasi autorità o organismo diverso dalle autorità doganali, dalla Commissione e dall’Autorità doganale dell’UE che tratta dati personali nel centro doganale digitale dell’UE deve essere considerato titolare del trattamento conformemente alle norme applicabili.
Al fine di garantire l’interoperabilità e lo scambio di dati con taluni altri sistemi non doganali dell’Unione e per quanto riguarda le formalità doganali di cui al regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio25, il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe integrare il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CWS-CERTEX) istituito da tale regolamento. Fino a quando non integrerà pienamente il sistema EU CWS-CERTEX, il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe effettuare la trasformazione commerciale e tecnica dei dati per consentire lo scambio di dati attraverso il sistema EU CWS-CERTEX.
È opportuno definire i requisiti in materia di dati al fine di fornire orientamenti comuni agli operatori economici in merito ai dati di cui hanno bisogno per realizzare le loro finalità, connesse in particolare all’attuazione della normativa doganale. Il centro doganale digitale dell’UE sarà un punto di entrata unico per tali dati e, pertanto, le norme per la formattazione e la codifica di tali dati dovrebbero essere stabilite nelle specifiche tecniche per il centro doganale digitale dell’UE, che sono uno strumento più flessibile delle norme giuridiche. È tuttavia necessario un modello armonizzato dei dati doganali con requisiti in materia di dati semantici.
Un livello di gestione dei rischi a livello dell’Unione è fondamentale per garantire un’applicazione armonizzata dei controlli doganali negli Stati membri. Attualmente esiste un quadro di riferimento comune per la gestione dei rischi che comprende la possibilità di identificare i settori di controllo prioritari comuni e i criteri e le norme comuni in materia di rischio nell’ambito dei rischi finanziari per svolgere i controlli doganali, ma presenta notevoli lacune. Al fine di porre rimedio all’assenza di applicazione armonizzata dei controlli doganali e di gestione armonizzata dei rischi, che compromette gli interessi finanziari e non finanziari dell’Unione e degli Stati membri, è opportuno rivedere le norme sulla gestione dei rischi per stabilire un approccio più solido alla gestione dei rischi che verta sui rischi finanziari e non finanziari. Questo significa far fronte alle sfide strutturali in materia di gestione dei rischi finanziari identificate dalla Corte dei conti. In particolare è opportuno descrivere quali attività sono comprese nella gestione dei rischi doganali, in un approccio ciclico. È altresì importante identificare i ruoli e le responsabilità della Commissione, dell’Autorità doganale dell’UE e delle autorità doganali degli Stati membri. È altresì essenziale conferire alla Commissione il potere di stabilire i settori di controllo prioritari comuni nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio e di individuare settori specifici nell’ambito delle altre normative applicate dalle autorità doganali cui assegnare priorità ai fini della gestione comune dei rischi e dei controlli, senza pregiudicare la sicurezza.
È pertanto appropriato introdurre attività di gestione dei rischi a livello dell’Unione e disposizioni atte a garantire la raccolta in tutta l’Unione di dati completi pertinenti ai fini della gestione dei rischi, compresi i risultati e le valutazioni di tutti i controlli. Dovrebbero essere previste l’analisi comune dei rischi e la questione delle corrispondenti raccomandazioni di controllo dell’Unione alle autorità doganali. In linea con il principio «conformità o spiegazione», tali raccomandazioni di controllo dovrebbero essere seguite oppure devono essere comunicati motivi convincenti per la loro mancata attuazione. Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di emanare istruzioni affinché le merci destinate all’Unione non siano caricate o trasportate. L’analisi dei rischi e delle minacce a livello dell’Unione dovrebbe essere basata su dati continuamente aggiornati a livello dell’Unione e dovrebbe identificare le misure e i controlli da effettuare ai valichi di frontiera all’entrata nel territorio dell’Unione e all’uscita dallo stesso.
Nell’ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e di sicurezza in particolare, la gestione dei rischi a livello dell’Unione dovrebbe, ove possibile, contribuire alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce svolte a livello dell’Unione, incluse quelle effettuate da Europol e Frontex, nonché contribuire a prevenire e combattere in modo efficiente ed efficace la criminalità. La violazione della normativa doganale e di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe avere un impatto sul profilo di rischio degli importatori, inclusi gli importatori per le vendite a distanza, o degli esportatori.
Il processo di vincolo delle merci a un regime doganale deve essere riveduto per riflettere i nuovi ruoli e responsabilità delle persone interessate da tale regime. La responsabilità di comunicare le informazioni alle autorità doganali spetta pertanto alla persona responsabile delle merci, vale a dire all’importatore, all’esportatore o al titolare del regime di transito, piuttosto che al dichiarante. La persona responsabile dovrebbe fornire alle dogane o mettere a loro disposizione i dati non appena disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci per un regime doganale, al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare un’analisi dei rischi e adottare misure idonee.
Tuttavia, nel caso del commercio elettronico, e tenendo conto del maggior volume di operazioni effettuate tramite il commercio elettronico, è opportuno che le persone che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE («regime dello sportello unico per le importazioni» o «regime IOSS») forniscano i dati relativi alle loro vendite di merci da importare al più tardi il giorno successivo all’accettazione del pagamento.
In circostanze debitamente giustificate, le autorità doganali dovrebbero poter autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati a compilare i dati relativi alle merci svincolate in un momento successivo, in quanto tali operatori condividono continuamente con le dogane i dati sulle loro operazioni e possono essere considerati affidabili. Tali circostanze potrebbero essere collegate ai documenti di accompagnamento o all’impossibilità di determinare il valore finale in dogana delle merci al momento dello svincolo.
Per semplificare i processi doganali per l’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione, garantendo nel contempo che vi sia un’unica persona responsabile di tali merci, i diversi soggetti della catena di approvvigionamento dovrebbero comunicare la loro parte di informazioni sulle merci interessate e collegarla a una spedizione specifica. Le merci dovrebbero entrare nel territorio doganale dell’Unione solo se esiste un importatore o un rappresentante indiretto che agisce per conto dell’importatore stabilito nell’Unione che ne assume la responsabilità. L’importatore o il rappresentante indiretto che agisce per conto dell’importatore dovrebbe comunicare alle dogane il più presto possibile le informazioni sulle merci e il regime doganale al quale dovrebbero essere vincolate, ove possibile prima dell’arrivo fisico delle merci. Un fornitore di servizi o un agente doganale dovrebbero avere la facoltà di comunicare le informazioni in nome e per conto dell’importatore, che tuttavia dovrebbe restare responsabile per garantire la conformità delle merci con riguardo ai rischi finanziari e non finanziari. Anche i trasportatori che effettuano il trasporto effettivo delle merci dovrebbero comunicare alcune informazioni in merito prima del carico o dell’arrivo («informazioni anticipate sul carico») e dovrebbero collegarle alle informazioni dell’importatore se quest’ultimo le ha già presentate, senza necessariamente avere accesso a tutti i dati comunicati dall’importatore. Inoltre, al fine di tener conto di catene di approvvigionamento e di reti di trasporto più complesse, dovrebbe essere possibile richiedere a talune altre persone di completare le informazioni sulle merci in entrata nel territorio doganale dell’Unione. L’importatore, il trasportatore od ogni altra persona che presenti informazioni alle dogane dovrebbe avere l’obbligo di modificarle se viene a conoscenza del fatto che tali informazioni non sono più corrette, ma prima che le autorità doganali rilevino irregolarità che intendono controllare.
Le merci non unionali che entrano nel territorio doganale dell’Unione dovrebbero essere considerate in custodia temporanea dal momento in cui il trasportatore ne notifica l’arrivo fino al loro vincolo a un regime doganale, salvo il caso in cui sono collocate in regime di transito. Onde garantire un’appropriata vigilanza doganale, tale situazione dovrebbe essere limitata nel tempo e non dovrebbe protrarsi oltre 90 giorni, salvo casi eccezionali.
È necessario mantenere le norme che determinano se le merci sono unionali o non unionali e se lo stato di merci unionali può essere presunto o deve essere dimostrato, in particolare se le merci escono temporaneamente dal territorio doganale dell’Unione.
Una volta che dispongono delle informazioni necessarie ai fini del regime pertinente, in base all’analisi dei rischi, le autorità doganali dovrebbero decidere se svolgere ulteriori controlli sulle merci, svincolarle, rifiutarne o sospenderne lo svincolo o lasciare passare il tempo necessario affinché le merci siano considerate svincolate. Le autorità doganali dovrebbero prendere tale decisione in collaborazione con altre autorità competenti, ove necessario. Di conseguenza, le autorità doganali dovrebbero rifiutare lo svincolo delle merci se dispongono di prove attestanti la loro mancata conformità ai vigenti requisiti di legge. La determinazione di infrazioni sistematiche ripetute in relazione alle vendite a distanza da parte di un operatore economico dovrebbe costituire una prova per un periodo di almeno sei mesi per quanto riguarda tutte le merci notificate all’arrivo per l’immissione in libera pratica da parte di tale operatore economico. Se devono consultare altre autorità competenti per determinare la conformità delle merci ai vigenti requisiti di legge, le autorità doganali dovrebbero sospendere lo svincolo di tali merci almeno fino all’avvenuta consultazione. In tali casi la decisione delle autorità doganali in merito alle merci dovrebbe dipendere dalla risposta delle altre autorità competenti. Per evitare di bloccare sia gli operatori, sia le autorità nei casi in cui l’accertamento della conformità richieda più tempo, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di svincolare le merci a condizione che l’operatore continui a informarle in merito alla loro ubicazione.
Per garantire la certezza del diritto agli operatori che hanno comunicato tempestivamente le informazioni senza obbligare le autorità doganali a reagire a ogni spedizione, le merci che non sono state selezionate per un controllo dopo un periodo ragionevole dovrebbero essere considerate svincolate. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di definire tale periodo per mezzo di atti delegati, adattandolo se del caso al tipo di traffico o di valico di frontiera in questione.
Poiché gli operatori economici di fiducia e certificati sono considerati affidabili e forniscono alle autorità doganali, quanto più possibile in tempo reale in termini tecnici, dati sui movimenti delle merci e sulla conformità e sul pieno accesso ai loro sistemi, scritture e operazioni, tali operatori dovrebbero poter svincolare le loro merci sotto la vigilanza delle autorità doganali senza attenderne l’intervento. Di conseguenza gli operatori economici di fiducia e certificati dovrebbero avere la facoltà di svincolare le merci per conto delle autorità doganali al ricevimento delle stesse presso la sede di attività dell’importatore, del proprietario o del destinatario o alla spedizione dalla sede di attività dell’esportatore, del proprietario o dello speditore. Poiché si suppone che gli operatori economici di fiducia e certificati operino in modo trasparente, ogni arrivo e ogni consegna di merci dovrebbero essere correttamente registrati nel centro doganale digitale dell’UE. Gli operatori economici di fiducia e certificati dovrebbero essere obbligati a informare le autorità doganali se sorge un problema affinché dette autorità possano adottare una decisione definitiva in merito allo svincolo delle merci. Ove i sistemi di controllo interno degli operatori economici di fiducia e certificati siano sufficientemente robusti, le autorità doganali, in collaborazione con altre autorità competenti, dovrebbero poter autorizzare tali operatori a effettuare da sé alcuni controlli. Le autorità doganali dovrebbero tuttavia mantenere la possibilità di controllare le merci in qualsiasi momento.
È opportuno prevedere misure per disciplinare la transizione da un sistema basato sulle dichiarazioni doganali a un sistema basato sulla comunicazione o sulla messa a disposizione di informazioni al centro doganale digitale dell’UE. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di presentare dichiarazioni doganali per dichiarare la loro intenzione di vincolare le merci a un regime doganale durante il periodo transitorio. Tuttavia, non appena sono disponibili le capacità del centro doganale digitale dell’UE, gli operatori economici dovrebbero altresì avere la possibilità di comunicare alle autorità doganali o mettere a loro disposizione le informazioni attraverso il suddetto centro e le autorità doganali non dovrebbero più autorizzare gli operatori economici a presentare domanda di semplificazioni in relazione alla dichiarazione doganale. Alla fine del periodo transitorio tutte le autorizzazioni dovrebbero cessare di essere valide, poiché non esisteranno più le dichiarazioni doganali. Per quanto riguarda le vendite a distanza di merci, il periodo di transizione per la presentazione delle dichiarazioni doganali dovrebbe essere limitato fino a quando sono disponibili le capacità del centro doganale digitale dell’UE di elaborare i dati pertinenti per le vendite a distanza.
L’identificazione precisa della persona che agisce in qualità di importatore dipende dalla fase e dalla natura del processo doganale in questione. Dovrebbe esservi un solo importatore alla volta.
Nel caso delle vendite a distanza, si ritiene che la persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o facilita le vendite a distanza di merci sia la persona che determina che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione in quanto determinano la catena di approvvigionamento e sono responsabili del rischio di perdita, danno o ritardo fino alla consegna delle merci al consumatore. Pertanto, per le vendite a distanza, affinché le merci siano immesse in libera pratica, l’importatore sarà la persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o la persona che facilita le vendite a distanza di merci, a seconda degli accordi conclusi, e l’importatore determinato in tal modo dovrebbe essere indicato come tale.
La persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o facilita le vendite a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell’Unione e che è l’importatore dovrebbe essere responsabile della comunicazione alle autorità doganali, prima che le merci siano svincolate, delle informazioni richieste sulle vendite a distanza. La persona così identificata dovrebbe rispettare gli obblighi di un importatore.
Se una persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o facilita le vendite a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell’Unione non è stabilita nel territorio doganale dell’Unione, dovrebbe essere possibile vincolare le merci a un regime doganale qualora un rappresentante indiretto avente lo status di operatore economico autorizzato vincoli le merci a proprio nome e per conto dell’importatore per le vendite a distanza e si assuma gli obblighi dell’importatore per le vendite a distanza a tale riguardo.
Le disposizioni del presente regolamento, comprese quelle relative all’importatore per le vendite a distanza, non costituiscono, né de jure né de facto, un obbligo generale di monitoraggio per i prestatori di servizi intermediari.
L’articolo 29 TFUE dispone che siano considerati in libera pratica i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente. Tuttavia, l’immissione in libera pratica non dovrebbe essere intesa come prova di conformità alla normativa doganale e alle altre normative applicate dalle autorità doganali.
Dovrebbe essere razionalizzato e semplificato il processo di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, in linea con il processo di entrata. È pertanto appropriato esigere che vi sia una persona stabilita nell’Unione che sia responsabile delle merci, vale a dire l’esportatore. L’esportatore dovrebbe comunicare o mettere a disposizione delle dogane le informazioni pertinenti prima dell’uscita delle merci dell’Unione, indicando se queste siano merci unionali o non unionali destinate all’esportazione e adeguando le informazioni come necessario.
Per garantire che vi sia una corretta gestione dei rischi delle merci in uscita dal territorio doganale dell’Unione, l’autorità doganale responsabile dell’esportazione dovrebbe effettuare un’analisi dei rischi delle informazioni sulle merci e adottare o richiedere misure idonee prima dell’uscita delle stesse dal territorio doganale dell’Unione. Fra tali misure si dovrebbe annoverare la richiesta all’autorità doganale responsabile del luogo di spedizione delle merci e del luogo di uscita e, se necessario, ad altre autorità competenti, di effettuare controlli, oltre alle misure contemplate nell’ambito del vincolo delle merci a un regime doganale, applicabili anche nel caso in cui le merci debbano essere esportate.
Per garantire che anche le procedure di sospensione dei dazi siano trasparenti, è opportuno razionalizzare le disposizioni relative ai requisiti per le autorizzazioni dei regimi speciali. In particolare, a fini di chiarezza e certezza del diritto, le condizioni per determinare se sia necessario un parere a livello dell’Unione per valutare se la concessione di un’autorizzazione possa ledere gli interessi dei produttori dell’Unione, il cosiddetto «esame delle condizioni economiche» dovrebbe essere integrato nel codice e disciplinato mediante atti delegati. Inoltre, poiché l’incidenza sugli interessi dei produttori dell’Unione potrebbe dipendere dal quantitativo di merci vincolate a un regime speciale, dovrebbe essere fissata una determinata soglia al di sotto della quale si ritiene che non vi siano effetti negativi su tali interessi.
L’articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno rinvia a un allegato («manifesto renano») che agevola la circolazione delle merci sul Reno e sui suoi affluenti considerandoli un regime di transito doganale tra le frontiere nazionali di quattro Stati membri, ossia Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi, nonché la Svizzera. Secondo le informazioni provenienti dalle amministrazioni doganali, il manifesto renano non è in pratica più utilizzato come regime di transito doganale negli Stati membri che si affacciano sul Reno. Le merci sul Reno e sui suoi affluenti sono ora trasportate avvalendosi del regime di transito unionale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013, attraverso il nuovo sistema di transito informatizzato. È pertanto opportuno sopprimere il riferimento al manifesto renano dai casi in cui la circolazione delle merci è assimilata al transito esterno o interno.
Al fine di aumentare la trasparenza relativa alla persona responsabile dell’adempimento degli obblighi imposti dal regime di transito unionale nonché inerenti al contenuto e ai rischi relativi alla spedizione, è opportuno disporre che il titolare del regime di transito comunichi almeno le informazioni relative all’importatore o all’esportatore per iniziare la circolazione delle merci, il mezzo di trasporto e l’identificazione delle merci vincolate a tale regime. Tali informazioni consentirebbero alle autorità doganali di vigilare più efficacemente sul regime di transito unionale interessato e di effettuare un’analisi dei rischi. Il regime di transito unionale dovrebbe essere obbligatorio, salvo il caso in cui le merci siano vincolate a un altro regime doganale immediatamente all’entrata nel territorio doganale dell’Unione o all’uscita dallo stesso. Laddove l’importatore o l’esportatore non sia ancora noto, il titolare delle merci dovrebbe essere considerato l’importatore o l’esportatore delle stesse e dovrebbe essere responsabile del pagamento dei dazi doganali e di altre imposte e oneri. Il regime di transito unionale dovrebbe essere sostituito dalla vigilanza doganale se le merci sono importate o esportate da un operatore economico di fiducia e certificato.
Una modifica dell’allegato 6 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR («convenzione TIR»)26, entrata in vigore il 1o giugno 2021, ha modificato la nota esplicativa 0.49 per concedere agli operatori economici che soddisfano taluni requisiti la possibilità di diventare uno «speditore autorizzato», analogamente alle agevolazioni esistenti concesse agli operatori economici riconosciuti come «destinatari autorizzati». È pertanto necessario includere tale nuova possibilità nel presente regolamento per allineare la normativa doganale dell’Unione a detto accordo internazionale.
L’eliminazione dell’esenzione dai dazi per l’importazione di merci di valore non superiore a 150 EUR comporta l’applicazione di disposizioni relative alla determinazione del valore in dogana per riscuotere dazi doganali ad valorem in relazione alle merci importate acquistate nell’ambito di operazioni di commercio elettronico da impresa a cliente, di cui alla direttiva 2006/112/CE. Tali vendite a distanza dovrebbero costituire la base per la dichiarazione del valore in dogana secondo il metodo basato sul valore di transazione. Tale principio si applica anche in situazioni in cui le merci sono acquistate nell’ambito di vendite a distanza non prima di essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione, ma mentre sono vincolate al regime di deposito doganale.
Le operazioni di vendita a distanza differiscono notevolmente dalle tradizionali operazioni tra imprese, il che si traduce in una maggiore complessità. Tali differenze incidono sul modo in cui le autorità doganali applicano effettivamente nella pratica le norme in materia di valutazione. Sfide specifiche sono rappresentate dalla portata e dalla rapidità notevoli con cui vengono concluse le operazioni di commercio elettronico, dal gran numero di acquirenti e venditori coinvolti e dalla dispersione delle vendite. Tenendo conto della specificità del commercio elettronico, nonché del ruolo delle autorità doganali nel contribuire al buon funzionamento del mercato interno, se, nei procedimenti doganali volti a verificare la correttezza del valore di transazione dichiarato delle merci acquistate nell’ambito di una vendita a distanza, un importatore non dissipa ragionevoli dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rifletta il prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci e, di conseguenza, il valore di transazione inizialmente dichiarato è respinto, le autorità doganali dovrebbero poter agire con flessibilità nella determinazione del metodo secondario di valutazione appropriato per rideterminare il valore in dogana di tali merci.
Attualmente le obbligazioni doganali sono riscosse dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale. Spetta all’operatore scegliere se pagare le obbligazioni nel paese di prima entrata o optare per il regime doganale e versare i dazi in un altro Stato membro. Per gli operatori economici di fiducia e certificati è opportuno ricorrere a norme diverse per definire il luogo dove sorge l’obbligazione doganale, affinché i dazi all’importazione siano versati allo Stato membro ove tale operatore è stabilito. Risulta opportuno poiché si tratta del luogo in cui l’autorità doganale ha la miglior conoscenza delle scritture, delle operazioni e dei comportamenti commerciali degli operatori economici interessati. Tuttavia, l’obbligazione doganale degli operatori economici diversi dagli operatori economici di fiducia e certificati dovrebbe sorgere nel luogo in cui le merci si trovano fisicamente, almeno fino alla valutazione del modello di vigilanza.
Nel caso delle operazioni di commercio elettronico, l’importatore per le vendite a distanza è la persona responsabile dell’obbligazione doganale. Quando si ricorre al regime IOSS, l’obbligazione doganale dovrebbe sorgere all’atto dell’accettazione del pagamento della vendita online. Se non si ricorre a tale regime, l’obbligazione doganale dovrebbe sorgere quando la disponibilità delle merci è notificata negli Stati membri in cui le merci devono essere consegnate.
Per coprire i crescenti costi di gestione di un numero enorme di richieste di vincolo al regime di immissione in libera pratica di merci vendute nell’ambito di vendite a distanza, è opportuno istituire una tassa di gestione dell’Unione, commisurata al costo approssimativo dei servizi strettamente connessi alla vigilanza doganale di tali merci, in quanto queste ultime sono spedite direttamente al consumatore, rendendo impossibile per altre autorità controllarle dopo lo sdoganamento. Mentre spetterà agli Stati membri decidere se recuperare dagli operatori economici i costi delle misure di controllo eccezionali o i costi sostenuti da autorità diverse dalle autorità doganali in relazione alla verifica o alla distruzione delle merci, la tassa di gestione dell’Unione dovrebbe coprire, in particolare, i costi di verifica dei dati e di esecuzione di un’analisi dei rischi, nonché delle infrastrutture e dei controlli pertinenti, compresi i servizi connessi prestati dall’Autorità doganale dell’UE.
È opportuno prevedere una tassa di gestione dell’Unione più bassa se le merci sono vendute nell’ambito di vendite a distanza da un deposito doganale per vendite a distanza, in quanto è più facile ed efficace per le autorità doganali controllare i quantitativi alla rinfusa di merci immagazzinate in un deposito rispetto alle merci imballate in singoli pacchi e spedite direttamente al consumatore.
Il debitore della tassa di gestione dell’Unione dovrebbe essere la stessa persona del debitore dell’obbligazione doganale, che dovrebbe essere l’importatore per le vendite a distanza. Qualora non si applichino ancora le disposizioni relative agli importatori per le vendite a distanza, il debitore dovrebbe essere il dichiarante. Nel caso delle vendite a distanza, il dichiarante sarebbe di norma la persona autorizzata ad avvalersi del regime IOSS o un rappresentante doganale indiretto. Di conseguenza, il consumatore non dovrebbe essere un debitore della tassa di gestione dell’Unione.
È opportuno prevedere che il primo atto delegato che fissa l’importo della tassa di gestione entri in vigore rapidamente in modo da consentire l’applicazione pratica della tassa di gestione dell’Unione introdotta dal presente regolamento, al fine di rispondere alla crescente pressione sulle autorità doganali dovuta al volume significativo di pacchi che entrano nel territorio doganale dell’Unione.
Poiché ai singoli articoli si applicano diverse misure, quali dazi e diritti, è opportuno introdurne una definizione. Un articolo dovrebbe essere definito come una o più merci contenute in una spedizione che condividono determinati dati, tra cui la classificazione tariffaria e l’origine, conformemente ai requisiti applicabili in materia di dati. Tale definizione dovrebbe essere applicabile sia in relazione alle dichiarazioni doganali negli strumenti digitali nazionali e dell’Unione esistenti, anche quando la classificazione tariffaria delle merci interessate nella dichiarazione doganale è solo a livello di sottovoci del sistema armonizzato, sia in relazione agli opportuni requisiti in materia di dati che saranno determinati a tal fine una volta che il centro doganale digitale dell’UE sarà disponibile.
È opportuno potenziare il meccanismo mirato a vigilare sull’attuazione coerente ed efficace delle misure restrittive sul flusso di merci adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 215 TFUE. Qualora tali misure siano adottate, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe fornire sostegno alla Commissione e agli Stati membri per garantire che tali misure non siano eluse. Dovrebbe fornire orientamenti alle autorità doganali sotto forma di raccomandazioni non vincolanti, ad esempio promuovendo pratiche doganali coerenti, nell’ambito delle responsabilità degli Stati membri per l’attuazione di tali misure. Le autorità doganali dovrebbero garantire di adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di tali misure e dovrebbero informare di conseguenza la Commissione e l’Autorità doganale dell’UE. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe individuare potenziali discrepanze nell’applicazione delle suddette misure, monitorarne l’attuazione e riferire di conseguenza alla Commissione.
È opportuno istituire un meccanismo di gestione delle crisi per far fronte alle potenziali crisi nell’unione doganale. L’assenza di un siffatto meccanismo a livello dell’Unione è stata sottolineata nella comunicazione della Commissione del 28 settembre 2020 intitolata «Fare avanzare l’unione doganale al livello successivo: un piano d’azione». Si dovrebbe pertanto istituire un meccanismo che coinvolga l’Autorità doganale dell’UE in qualità di soggetto fondamentale nella preparazione, nel coordinamento e nel monitoraggio dell’attuazione delle misure pratiche e dei meccanismi che la Commissione decide di porre in atto in caso di crisi. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe mantenere la capacità di pronta risposta alle crisi per l’intera durata della crisi.
Il quadro esistente di governance dell’unione doganale manca di una struttura gestionale operativa chiara e non rispecchia l’evoluzione delle dogane dalla loro creazione nel 1968. Nell’ambito del regolamento (UE) n. 952/2013 le attività connesse alla gestione dei rischi nei flussi commerciali, come l’attuazione dei controlli in loco e le decisioni in merito, sono di competenza delle autorità doganali nazionali. L’intensità del traffico di merci alle frontiere esterne non è uguale in tutta l’Unione. La cooperazione fra le autorità doganali nazionali esistente dalla creazione dell’unione doganale e che ha condotto allo scambio delle migliori pratiche e delle conoscenze e allo sviluppo di orientamenti comuni non si è tuttavia tradotta nello sviluppo di un approccio armonizzato e di un quadro operativo. Non esiste una capacità centrale per l’analisi dei rischi, una visione comune sull’attribuzione di priorità ai rischi a livello di Unione, l’azione e i controlli doganali coordinati sono limitati e non vi sono quadri per la cooperazione fra le diverse autorità che servono il mercato unico.
Una struttura operativa centrale dell’Unione che riunisca competenze e risorse e assista gli Stati membri e la Commissione nell’adozione congiunta di decisioni dovrebbe far fronte a tali lacune. Dovrebbe concentrarsi in particolare su settori quali la gestione dei dati e la gestione dei rischi e dovrebbe preparare i contenuti della formazione per i funzionari doganali e i professionisti doganali dell’Unione al fine di integrare e sostenere la formazione fornita dagli Stati membri. Dovrebbe inoltre contribuire alla creazione di un sistema dell’Unione per riconoscere l’eccellenza degli istituti di istruzione che offrono formazione e istruzione nel settore doganale, sulla base dell’iniziativa della Commissione dal titolo Certificato UE di riconoscimento di un programma accademico nel settore doganale, e coordinare e sostenere la creazione volontaria di centri specializzati di eccellenza da parte degli Stati membri. L’obiettivo è fare in modo che l’unione doganale agisca come un’unica entità, pur riconoscendo che pratiche divergenti negli Stati membri potrebbero derivare da specificità oggettive, ad esempio le differenze geografiche, il modo di trasporto utilizzato, il tipo di merci o il tipo di frontiera. L’istituzione di una nuova autorità, l’Autorità doganale dell’UE, è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e adeguato dell’unione doganale, coordinare a livello centrale l’azione doganale e sostenere le diverse attività delle autorità doganali.
L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe essere disciplinata e gestita tenendo conto dei principi della dichiarazione congiunta e dell’approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012.
Nel selezionare la sede dell’Autorità doganale dell’UE, il Parlamento europeo e il Consiglio devono garantire che, data la natura di tale autorità, la sua ubicazione le consenta di esercitare pienamente le proprie funzioni e competenze, di assumere personale altamente qualificato e specializzato e di offrire adeguate opportunità di formazione. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio devono tenere conto dei seguenti criteri per la selezione della sede dell’Autorità doganale dell’UE: la disponibilità di locali adeguati per gli uffici e la capacità di accogliere il personale interessato prima che l’Autorità doganale dell’UE diventi operativa; un’adeguata accessibilità della sede, l’esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale; un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all’assistenza medica sia per i figli che per i coniugi dei membri del personale; e l’equilibrio geografico. Alla luce di tali criteri, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe avere sede a Lilla, in Francia.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità doganali dispongano di risorse, formazione e attrezzature adeguate per poter svolgere la loro missione.
È importante che le dogane investano in un numero sufficiente di membri del personale adeguatamente formati, al fine di garantire il funzionamento dei sistemi doganali dell’Unione, che si trovano ad affrontare un aumento esponenziale della domanda. Senza i necessari investimenti nel personale, le soluzioni digitali non possono sfruttare tutto il loro potenziale. Pertanto, gli investimenti nei sistemi digitali dovrebbero garantire finanziamenti sufficienti per il personale e la sua formazione, al fine di provvedere alle competenze necessarie per l’uso di attrezzature all’avanguardia e della tecnologia per l’analisi dei big data e dei sistemi di rilevamento e verifica e, quindi, per garantire che i controlli doganali siano condotti in modo uniforme in tutta l’Unione.
Per garantire il funzionamento efficace dell’Autorità doganale dell’UE è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare il principio dell’equilibrio di genere e tenere conto dell’esperienza e delle qualifiche pertinenti. Considerati la competenza esclusiva dell’Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, il presidente o il vicepresidente dovrebbero essere eletti tra i membri del consiglio di amministrazione designati dalla Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell’Autorità doganale dell’UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell’Autorità doganale dell’UE, adottare e pubblicare la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Autorità stessa in modo da garantire che non siano diffuse informazioni sensibili, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione, da parte del direttore esecutivo, delle decisioni relative ai compiti operativi dell’Autorità stessa. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo.
L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe istituire il comitato consultivo doganale, il cui compito sarà fornire all’Autorità doganale dell’UE consulenza sull’attuazione di azioni e decisioni tecniche, su questioni concernenti l’attuazione e la normazione, comprese le attività di armonizzazione, sugli aspetti operativi di altre normative applicate dalle autorità doganali e su qualsiasi altra attività dell’Autorità doganale dell’UE. Il comitato consultivo doganale dovrebbe adoperarsi per garantire una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi tra interessi commerciali e non commerciali e, all’interno della categoria degli interessi commerciali, con riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese e ad altre imprese. Il comitato consultivo doganale dovrebbe essere consultato periodicamente e dovrebbe essere in grado di fornire consulenza all’Autorità doganale dell’UE di propria iniziativa.
Per garantirne un effettivo funzionamento, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe essere dotata di un bilancio proprio, con entrate provenienti dal bilancio generale dell’Unione ed eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe poter ricevere entrate supplementari attraverso accordi di contributo o sovvenzioni nonché mediante i diritti percepiti per pubblicazioni e altri servizi da essa forniti.
L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe avvalersi delle informazioni a sua disposizione in merito alle sfide relative alla normativa doganale e ad altre normative applicate dalle autorità doganali per effettuare periodicamente una valutazione delle minacce. Sulla base di tale valutazione delle minacce, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe elaborare raccomandazioni e trasmetterle alla Commissione. Sulla base di tali raccomandazioni, la Commissione dovrebbe individuare i settori che giustificano un trattamento prioritario. È importante che il Consiglio tenga una discussione politica e strategica sui suddetti settori e che l’Autorità doganale dell’UE dia un seguito adeguato, anche in sede di preparazione del suo programma di lavoro annuale e pluriennale e della relazione annuale sulle sue attività.
Per adempiere alla loro missione, l’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali dovrebbero collaborare strettamente e regolarmente con le autorità di vigilanza del mercato, le autorità di controllo sanitario e fitosanitario, le autorità e gli organi di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità per la tutela dell’ambiente, le autorità statistiche e le autorità fiscali, gli esperti di beni culturali e molte altre autorità responsabili di politiche settoriali. Considerando lo sviluppo del mercato unico e il ruolo in evoluzione delle dogane, l’aumento dei divieti e delle restrizioni nonché l’incremento del commercio elettronico, è necessario strutturare e rafforzare tale cooperazione a livello dell’Unione, internazionale e nazionale. Anziché una cooperazione incentrata su singole spedizioni o su eventi specifici lungo la catena di approvvigionamento, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe sviluppare e aggiornare periodicamente un quadro di sostegno alla cooperazione fra le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei pertinenti settori strategici. Tale cooperazione dovrebbe comprendere: l’elaborazione della legislazione e delle esigenze strategiche in settori specifici; lo scambio e l’analisi di informazioni; la messa a punto di una strategia di cooperazione globale sotto forma di strategie di vigilanza congiunte; la cooperazione in materia di attuazione operativa, monitoraggio e controlli; lo scambio di competenze e migliori pratiche pertinenti e attività di innovazione e ricerca in settori pertinenti per le dogane.
La Commissione dovrebbe altresì agevolare l’applicazione di parte delle altre normative applicate dalle autorità doganali redigendo e aggiornando periodicamente un elenco della legislazione dell’Unione che impone requisiti alle merci soggette a controlli doganali intesi a proteggere gli interessi pubblici, come la salute e la vita umana, animale o vegetale, i consumatori e l’ambiente.
Al fine di rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali, è opportuno intensificare gli sforzi operativi congiunti per sostenere controlli doganali efficaci alle frontiere dell’Unione. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe coordinare e sostenere il coordinamento operativo della cooperazione doganale, anche nel settore della gestione dei rischi. In cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe pianificare, organizzare e coordinare i controlli congiunti effettuati dalle autorità doganali all’interno dell’Unione e con paesi terzi. Nel contesto della cooperazione tra autorità doganali all’interno dell’Unione, il presente regolamento lascia impregiudicata la convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali27 (Napoli II). L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe mantenere la necessaria collaborazione con le pertinenti autorità dell’Unione e nazionali che svolgono indagini e attività antifrode pertinenti, compresi l’OLAF e l’EPPO. È importante che l’Autorità doganale dell’UE collabori anche con il polo di innovazione dell’UE per la sicurezza interna ove pertinente per le attività dell’Autorità doganale dell’UE.
Inoltre, al fine di scambiare le migliori pratiche e migliorare l’efficacia operativa, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, su richiesta, di mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali affinché lavorino presso le autorità doganali di un altro Stato membro. I termini e le condizioni di tali assegnazioni temporanee dovrebbero essere stabiliti dagli Stati membri interessati. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe, su richiesta, fornire sostegno o coordinamento. Se del caso, può elaborare orientamenti o modelli di accordi per facilitare questa forma di cooperazione.
L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe poter scambiare informazioni strategiche e altre informazioni non operative, quali gli indicatori di rischio, ove richiesto per prevenire e combattere la criminalità grave che interessa uno o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione. Tali informazioni potrebbero essere usate dall’Autorità doganale dell’UE a fini di analisi dei rischi.
Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le autorità doganali e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il possibile ruolo delle autorità doganali nell’applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell’Unione. L’applicazione di tale quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall’Autorità doganale dell’UE. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l’OLAF, altri organi e organismi pertinenti dell’Unione, quali Europol, EPPO e Frontex, nonché con le agenzie e le reti specializzate nei settori strategici per le attività dell’Autorità doganale dell’UE, come la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti.
In un mondo sempre più connesso, la diplomazia doganale e la cooperazione internazionale sono aspetti importanti del lavoro delle autorità doganali del mondo intero. La cooperazione internazionale dovrebbe poter includere la possibilità di scambiare i dati doganali sulla base di accordi internazionali o di una legislazione autonoma dell’Unione, attraverso mezzi di comunicazione idonei, sicuri e rigorosamente controllati, come il centro doganale digitale dell’UE, subordinatamente al rispetto delle informazioni riservate e alla protezione dei dati personali.
Una cooperazione efficace tra paesi limitrofi è essenziale per garantire il buon funzionamento delle operazioni doganali, l’agevolazione degli scambi legittimi e la tutela degli interessi finanziari e delle politiche dell’Unione. Tale cooperazione è particolarmente importante ai valichi di frontiera doganali condivisi, dove i controlli doganali coordinati migliorano l’efficienza e la certezza del diritto. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero conservare la capacità di concludere o mantenere accordi bilaterali con i paesi terzi limitrofi in materia di cooperazione doganale ai valichi di frontiera condivisi, se tali accordi sono compatibili con il diritto dell’Unione. Tale capacità comprende gli accordi relativi ai valichi di frontiera condivisi situati nel territorio di uno Stato membro o nel territorio di un paese terzo limitrofo, in cui le autorità doganali di tale Stato membro e di tale paese terzo limitrofo applicano la rispettiva normativa doganale in virtù di un accordo bilaterale.
È opportuno istituire nel presente regolamento un quadro comune, che deve essere attuato dagli Stati membri, atto a stabilire un elenco minimo di violazioni della normativa doganale soggette a sanzioni e determinate norme relative alle sanzioni non penali. Spetta agli Stati membri scegliere il tipo di misura adeguato per affrontare tali violazioni. È inoltre opportuno stabilire un elenco minimo di circostanze che gli Stati membri dovrebbero tenere in debita considerazione, conformemente al diritto nazionale, nel decidere se imporre una sanzione e nel determinarne il tipo o la gravità. La Commissione dovrebbe monitorare la corretta attuazione di tali disposizioni, se del caso. Le sanzioni per le violazioni della normativa doganale dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Il presente regolamento non armonizza le norme procedurali nazionali in materia di sanzioni amministrative, né disciplina quali autorità impongono sanzioni, purché sia mantenuto il principio secondo cui le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Ad esempio, le norme in materia di sanzioni possono essere applicate in modo tale che la sanzione sia imposta direttamente dalle autorità competenti, o da un giudice nazionale competente su richiesta presentata da un’autorità amministrativa competente, o dalle autorità doganali competenti mediante una procedura di transazione, pur avendo effetto equivalente.
Dato il ruolo centrale degli importatori per le vendite a distanza nell’organizzazione di grandi volumi di importazioni di modesto valore, anche attraverso piattaforme e siti web online, occorre istituire un quadro di sanzioni coerente, proporzionato e dissuasivo da applicare in caso di inosservanza degli obblighi da parte degli importatori per le vendite a distanza. In particolare, a fronte di un’inosservanza continua e sistematica della normativa doganale nel caso delle vendite a distanza, le sanzioni dovrebbero essere dissuasive ed effettive. L’entità, la portata transfrontaliera e l’impatto diffuso dell’inosservanza sistematica giustificano la fissazione nel presente regolamento di livelli severi minimi e massimi di sanzioni pecuniarie, sulla base del valore totale delle merci importate nell’Unione dall’operatore economico inadempiente, preservando nel contempo la possibilità per gli Stati membri di prevedere sanzioni supplementari nella loro legislazione nazionale. L’armonizzazione delle sanzioni in caso di inosservanza sistematica in tutta l’Unione mira a prevenire gli «acquisti transfrontalieri» da parte degli operatori economici che effettuano vendite a distanza. Gli operatori economici che risultano sistematicamente inadempienti dovrebbero essere classificati come operatori ad alto rischio e dovrebbero perdere l’eventuale status commerciale di operatori economici di fiducia e le eventuali misure di agevolazione di cui godono.
Qualora l’inosservanza sistematica persista nonostante l’imposizione di oneri pecuniari progressivamente drastici, sarebbe opportuno imporre ulteriori sanzioni. Tale misura si rende necessaria a causa della persistente inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, che compromette l’integrità dell’unione doganale e del mercato interno, crea vantaggi competitivi sleali per gli operatori economici inadempienti e potrebbe danneggiare i consumatori. Di conseguenza, e al fine di adempiere alla missione delle autorità doganali, è necessario istituire un ulteriore livello di sanzioni rigorose per scoraggiare il verificarsi di tali inosservanze multisistematiche. In risposta a tale comportamento, le autorità doganali dovrebbero poter sospendere l’immissione in libera pratica di tutte le merci importate da un operatore economico nell’ambito delle vendite a distanza. Inoltre, se del caso e ove giustificato dalla natura di tale ulteriore violazione sistematica, le pertinenti autorità competenti dovrebbero poter sospendere temporaneamente l’accesso all’interfaccia online dell’operatore economico che ha commesso la violazione. A tal fine, la trasmissione tempestiva delle informazioni riguardanti l’infrazione alle autorità competenti dovrebbe consentire a questa ultime di ottenere un quadro completo della situazione e di garantire una risposta coordinata.
Ai fini di un monitoraggio efficace e di un adeguato livello di trasparenza, le registrazioni di tutte le sanzioni non penali imposte dalle autorità doganali degli Stati membri dovrebbero essere messe a disposizione nel centro doganale digitale dell’UE. Tali registrazioni dovrebbero indicare la natura della violazione e l’importo dell’onere pecuniario imposto o l’identificazione di qualsiasi altra sanzione non penale applicata. Un tale sistema centralizzato dovrebbe fornire i dati necessari per valutare le pratiche di applicazione delle norme e individuare potenziali distorsioni del mercato o pratiche di «acquisti transfrontalieri» da parte degli operatori economici.
La Commissione dovrebbe riesaminare le disposizioni del presente regolamento in materia di violazioni e sanzioni al fine di garantirne il corretto funzionamento e la corretta applicazione e di prevenire eventuali frammentazioni del mercato interno o fenomeni di elusione della giurisdizione da parte degli operatori economici. Tale riesame dovrebbe avvenire a seguito di una valutazione dei dati relativi alle sanzioni registrati nel centro doganale digitale dell’UE, in particolare qualora vengano individuati rischi di disparità o distorsione nel mercato interno. È importante garantire condizioni di parità e affrontare eventuali lacune o incoerenze normative nell’applicazione delle sanzioni.
Qualora sia commessa una violazione della normativa doganale che rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, la cooperazione tra tali Stati membri è necessaria. In tali casi, le autorità competenti degli Stati membri interessati dalla stessa violazione della normativa doganale dovrebbero cooperare conformemente al diritto applicabile. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe avere la possibilità di sostenere e agevolare tale cooperazione.
Le prestazioni dell’unione doganale dovrebbero essere valutate almeno su base annuale per consentire alla Commissione, con l’ausilio degli Stati membri, di adottare gli opportuni orientamenti strategici. La Commissione può pubblicare una versione non riservata della relazione di valutazione. La raccolta di informazioni presso le autorità doganali dovrebbe essere formalizzata e approfondita, in quanto una comunicazione più ampia migliorerebbe la definizione dei parametri e potrebbe aiutare a uniformare le pratiche e a valutare l’impatto delle decisioni in materia di politica doganale. È pertanto opportuno introdurre un quadro giuridico per la valutazione delle prestazioni dell’unione doganale. Onde ottenere un’analisi sufficientemente precisa, la misurazione delle prestazioni delle attività doganali dovrebbe essere effettuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale.
L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe coadiuvare la Commissione nel processo di valutazione mediante la raccolta e l’analisi dei dati presso il centro doganale digitale dell’UE e l’identificazione delle modalità con cui le attività e le operazioni doganali sostengono la realizzazione degli obiettivi strategici e delle priorità dell’unione doganale e contribuiscono alla missione delle autorità doganali. In special modo, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe identificare le tendenze, i punti di forza e di debolezza, le lacune e i rischi potenziali chiave e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. In particolare, nell’ambito della cooperazione con le autorità di contrasto, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe altresì partecipare, da una prospettiva operativa, alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce effettuate a livello dell’Unione, comprese quelle effettuate da Europol e Frontex.
Gli operatori economici di fiducia e certificati dovrebbero essere soggetti alla vigilanza dello Stato membro nel quale sono stabiliti. In deroga a tale principio e in subordine al riesame, gli operatori economici che non hanno la qualifica «di fiducia e certificati» dovrebbero restare soggetti alla vigilanza dell’autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono ubicate fisicamente. Entro il 31 dicembre 2031 la Commissione dovrebbe valutare questi due modelli di vigilanza, anche per quanto riguarda la loro efficacia nell’individuazione e nella prevenzione delle frodi. Tale valutazione dovrebbe altresì tenere conto degli aspetti relativi all’imposizione indiretta. Sulla base di tale valutazione la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere mediante atto delegato se i due modelli di vigilanza sono mantenuti o se, in tutti i casi, l’autorità doganale responsabile del luogo di stabilimento dell’operatore economico di fiducia e certificato dovrebbe sdoganare le merci. Anche il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale dovrebbe essere disciplinato in conformità della determinazione dell’autorità doganale responsabile.
Al fine di garantire che le norme doganali dell’Unione continuino a essere adeguate agli sviluppi economici, sociali, politici e tecnologici e alle esigenze degli operatori economici e dell’amministrazione doganale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo a quanto segue:
la precisazione delle disposizioni della normativa doganale che si applicano agli scambi di merci unionali che interessano territori fiscali speciali e talune semplificazioni di tali disposizioni;
i casi nei quali l’autorità doganale competente non è l’autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente;
in relazione alle decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale, i dati richiesti per le domande e le decisioni; le condizioni per l’accettazione di una domanda di decisione; le eccezioni relative a determinati termini, la data dalla quale prende effetto la decisione; i casi in cui la decisione non è valida senza limiti di tempo; il termine per l’ esercizio, da parte del richiedente, del diritto a essere ascoltato; le norme relative ai casi in cui non si applica il diritto del richiedente di essere ascoltato; l’eventuale riduzione dei termini per l’adozione delle decisioni doganali una volta che il centro doganale digitale dell’UE sarà operativo; norme dettagliate per il monitoraggio delle decisioni; i casi in cui una decisione deve essere rivalutata e le relative norme; i casi in cui una decisione favorevole può essere revocata nei confronti di persone diverse dalle persone inadempienti e in cui l’effetto della revoca o della modifica può essere differito e le norme per l’adozione di decisioni della Commissione che chiedono agli Stati membri di revocare una decisione riguardante informazioni vincolanti;
l’importo della tassa di gestione dell’Unione per le vendite a distanza;
i requisiti minimi in materia di dati e i casi specifici per la registrazione di operatori economici e di talune persone presso le autorità doganali e per la cancellazione di tale registrazione;
le semplificazioni e le misure di agevolazione per gli operatori economici autorizzati;
in relazione al rappresentante doganale, i casi in cui si deroga al requisito di essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE e i dati soggetti alla portabilità dal centro doganale digitale dell’UE ai sistemi nazionali; la precisazione e l’integrazione delle finalità per le quali le autorità doganali, l’Autorità doganale dell’UE e la Commissione sono autorizzate a elaborare i dati; le richieste di altri organi e organismi dell’Unione di ottenere i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e i dati che costituiscono il modello dei dati doganali dell’UE;
talune norme più dettagliate in relazione alla posizione doganale delle merci;
i dati, le condizioni, i termini e i casi specifici per il vincolo delle merci a un regime doganale e i casi in cui i dati possono essere modificati o invalidati dopo lo svincolo;
il lasso di tempo ragionevole oltre il quale, e i casi nei quali, si ritiene che le autorità doganali abbiano svincolato le merci se non erano state da esse selezionate a fini di controllo;
la procedura per lo svincolo delle merci per conto delle autorità doganali e le condizioni, il contenuto e la procedura per i controlli effettuati dagli operatori economici di fiducia e certificati;
in relazione alle dichiarazioni doganali, i casi in cui una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici; le condizioni per concedere l’autorizzazione a presentare dichiarazioni semplificate; i termini per presentare dichiarazioni supplementari; i termini entro cui i documenti giustificativi devono essere reperibili e i casi in cui non si applica l’esenzione dall’obbligo di presentare tali dichiarazioni; i casi in cui una dichiarazione doganale può essere invalidata senza previa richiesta del dichiarante e le condizioni per la concessione delle autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato e per la presentazione della dichiarazione doganale sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante;
i casi in cui le merci possono essere confiscate;
in relazione alle informazioni anticipate sul carico, l’ufficio di prima entrata previsto; le informazioni anticipate sul carico da fornire o da rendere disponibile; i termini; i casi specifici in cui le informazioni anticipate sul carico possono essere fornite o messe a disposizione da persone diverse dall’importatore; i casi in cui non si applica l’obbligo di comunicare tali dati; le condizioni alle quali una persona che fornisce o mette a disposizione le informazioni anticipate sul carico può restringere la visibilità delle indicazioni dell’identificazione e i dati relativi alle informazioni anticipate sul carico che non possono essere modificati;
in relazione all’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione, i termini specifici entro i quali deve essere effettuata l’analisi dei rischi; i casi specifici e le altre persone che possono essere tenute a notificare l’arrivo delle merci all’ufficio doganale effettivo di prima entrata, in caso di diversione e le condizioni e i termini per designare e approvare i luoghi diversi dall’ufficio doganale designato per la presentazione delle merci;
in relazione alla custodia temporanea: i casi in cui non devono essere richieste informazioni relative alla custodia temporanea; i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione; i casi specifici per modificare o invalidare le informazioni relative alla custodia temporanea; le condizioni per l’autorizzazione delle strutture di deposito per la custodia temporanea; i casi e le condizioni di circolazione delle merci in custodia temporanea e il tipo di informazioni che devono essere contenuti nelle scritture da fornire o mettere a disposizione all’interno del centro doganale digitale dell’UE;
i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione per vincolare le merci all’immissione in libera pratica o le deroghe giustificate per il tipo di traffico;
i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate;
i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione per vincolare le merci a un regime di esportazione;
i casi in cui deve essere presentata una notifica di riesportazione e i casi in cui tale notifica può essere modificata o invalidata;
in relazione alle informazioni pre-partenza all’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, i dati delle informazioni pre-partenza e i termini entro i quali tali dati devono essere forniti o messi a disposizione; i casi in cui non si applica tale obbligo; le condizioni alle quali la persona che fornisce o mette a disposizione le informazioni pre-partenza può restringere la visibilità dei dati identificativi e commercialmente sensibili e i dati relativi alle informazioni pre-partenza che non possono essere modificati;
in relazione all’uscita delle merci, i termini specifici entro i quali deve essere effettuata l’analisi dei rischi delle informazioni pre-partenza e i dati da notificare all’ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci sono fatte uscire dal territorio doganale dell’Unione;
in relazione ai regimi speciali, i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di transito unionale, al regime di deposito, al regime di ammissione temporanea, al regime di uso finale, al regime di perfezionamento attivo e al regime di perfezionamento passivo; le condizioni per la concessione di un’autorizzazione per regimi speciali e le relative eccezioni; i casi in cui la natura economica del perfezionamento giustifica che le autorità doganali valutino se la concessione di un’autorizzazione per il perfezionamento attivo leda l’interesse essenziale dei produttori dell’Unione senza il parere dell’Autorità doganale dell’UE; i casi in cui si ritiene che sussistano prove di tali incidenze negative; l’elenco di merci ritenute sensibili; i tipi di informazioni e i dati che devono essere contenuti nelle scritture e le eccezioni all’obbligo di fornirli o di metterli a disposizione nel centro doganale digitale dell’UE; i termini per appurare un regime speciale; i casi, le condizioni, la forma nonché le informazioni e i dati richiesti per il trasferimento dei diritti e degli obblighi; i casi in cui gli importatori e gli esportatori possono far circolare merci vincolate a un regime speciale diversi dal transito o dalla zona franca e le relative condizioni; le manipolazioni usuali delle merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento e talune regole più dettagliate relative alle merci equivalenti;
in relazione al transito, i casi specifici in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno; le condizioni per la concessione delle autorizzazioni per speditore autorizzato e destinatario autorizzato ai fini TIR e i requisiti aggiuntivi in materia di dati e le condizioni per l’autorizzazione delle semplificazioni;
in relazione alla custodia, le condizioni per la concessione dell’autorizzazione per la gestione di un deposito doganale per le vendite a distanza;
in relazione all’ammissione temporanea, l’uso particolare cui sono soggette le merci non unionali e i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale che devono essere soddisfatti per poter usufruire del regime di ammissione temporanea;
in relazione al perfezionamento attivo, le condizioni per la riesportazione temporanea di merci per perfezionamento complementare;
le norme per determinare l’origine non preferenziale e le norme sull’origine preferenziale;
in relazione alla determinazione del valore in dogana, le condizioni per concedere l’autorizzazione alle semplificazioni nella determinazione del valore in dogana in casi specifici e i dati richiesti per la determinazione del valore in dogana ai fini dei dazi all’esportazione;
in relazione alla determinazione dell’obbligazione doganale, norme dettagliate per il calcolo dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile alle merci per le quali è sorta un’obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale; i termini specifici entro i quali il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale non può essere determinato se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato o in cui una custodia temporanea non è terminata correttamente; i casi in cui le autorità doganali sono esentate dalla notifica del debito doganale e le informazioni che gli operatori economici di fiducia e certificati e gli importatori per le vendite a distanza devono fornire ai fini della notifica dell’obbligazione doganale;
in relazione alle garanzie, i casi specifici in cui non sono richieste garanzie per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea e la soglia per l’esenzione dalla costituzione di una garanzia; le norme per determinare la forma della garanzia diversa dai mezzi di pagamento riconosciuti dalle autorità doganali e da un impegno assunto da un fideiussore; le forme della garanzia e le norme applicabili al fideiussore; le condizioni per la concessione di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di una dispensa dalla garanzia e i termini per lo svincolo di una garanzia;
in relazione al pagamento delle obbligazioni doganali, la sospensione del termine per il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale e per la determinazione del periodo di sospensione; l’aggiornamento delle soglie al di sotto delle quali le autorità doganali non applicano un interesse di credito né un interesse di mora e al di sopra delle quali esse devono procedere al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione; le norme che la Commissione deve rispettare nell’adozione di una decisione sul rimborso e lo sgravio dell’obbligazione doganale e, per quanto riguarda l’estinzione di un’obbligazione doganale, l’elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione;
in relazione alla cooperazione doganale, le condizioni e le procedure secondo cui uno Stato membro può avere la facoltà di mantenere in essere un accordo bilaterale in merito allo scambio di informazioni o di avviare negoziati con paesi terzi per la conclusione di un tale accordo;
in relazione alle sanzioni nel caso di vendite a distanza, il numero sostanziale di controlli doganali che devono essere effettuati dalle autorità competenti e la soglia di casi, sulla base della gravità della violazione, ritenuta sufficientemente rappresentativa per stabilire la sussistenza di tale inosservanza sistematica, al fine di determinare l’inosservanza sistematica in modo uniforme ed efficace e per garantire un elevato livello di osservanza e affrontare l’inosservanza sistematica, nonché tenendo conto di fattori quali il volume e l’impatto specifico delle vendite a distanza, i rischi per la sicurezza dei consumatori, la proporzionalità, modelli operativi diversi e la necessità di tutelare gli interessi finanziari e non finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri;
le deroghe per l’individuazione dell’ufficio doganale competente per la vigilanza del vincolo delle merci a un regime doganale e del luogo in cui sorge l’obbligazione doganale, alla luce della valutazione da effettuarsi a cura della Commissione in merito all’efficacia della vigilanza doganale, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l’adozione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, compreso il gruppo di contatto sul commercio, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201628.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di:
stabilire le norme procedurali per la cooperazione tra le autorità doganali in relazione ai controlli;
stabilire la procedura per la presentazione e l’accettazione di una domanda di decisione doganale e per l’adozione di tali decisioni;
stabilire le norme per l’annullamento di decisioni doganali favorevoli;
stabilire le norme procedurali per la revoca, la sospensione o la modifica di decisioni doganali favorevoli;
adottare le decisioni che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti;
stabilire le norme procedurali concernenti l’utilizzo di una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo che cessa di essere valida o in seguito alla sua revoca, nonché concernenti la notifica alle autorità doganali che l’adozione di tali decisioni è sospesa e il ritiro di tale sospensione;
stabilire la procedura di riscossione della tassa di gestione dell’Unione presso l’operatore economico;
stabilire le norme relative alla conversione valutaria;
stabilire le procedure per le richieste di dati doganali aggregati non riservati, non personali e non commercialmente sensibili presentate alle autorità doganali degli Stati membri o all’Autorità doganale dell’UE, nonché la forma e le categorie di dati che possono essere messi a disposizione mediante tali richieste;
stabilire le norme per determinare l’autorità doganale responsabile per la registrazione degli operatori economici e di talune altre persone;
stabilire le norme procedurali relative alle consultazioni per quanto concerne la determinazione dello status di operatore economico autorizzato;
adottare le modalità per l’applicazione dei criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato e di operatore economico di fiducia e certificato e le decisioni individuali relative alla sospensione o alla revoca dello status di operatore economico di fiducia e certificato, qualora l’autorità competente non fornisca informazioni all’Autorità doganale dell’UE per la verifica di tale status o qualora l’azione adottata sulla base della raccomandazione dell’Autorità doganale dell’UE non sia sufficiente;
stabilire le norme relative alla consultazione di altre autorità per la determinazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato, alla rivalutazione di tale status e alle relative consultazioni, nonché alla tipologia delle correlate attività di monitoraggio;
stabilire le disposizioni tecniche per gli attuali sistemi doganali elettronici e un programma di lavoro per la loro graduale eliminazione e la graduale introduzione del centro doganale digitale dell’UE;
stabilire le norme e le modalità per l’elaborazione dei dati nel centro doganale digitale dell’UE;
stabilire le norme dettagliate che consentono all’EPPO di richiedere e ottenere i dati dal centro doganale digitale dell’UE;
stabilire le modalità che consentono a Europol e Frontex di richiedere e ottenere i dati nel centro doganale digitale dell’UE, definire la procedura per la verifica di tali richieste, specificare le limitazioni e le responsabilità in merito al trasferimento successivo di tali dati e, se necessario, imporre all’autorità richiedente di designare uno specifico punto di contatto, una o più persone specifiche o di fornire garanzie supplementari;
stabilire i ruoli dei contitolari per quanto riguarda l’elaborazione dei dati nel centro doganale digitale dell’UE e i loro rapporti rispetto agli interessati;
stabilire le garanzie per prevenire abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti dei dati personali soggetti a limitazioni;
stabilire le modalità tecniche per l’interoperabilità e la connessione in relazione al centro doganale digitale dell’UE;
in via eccezionale e temporanea, autorizzare gli Stati membri a utilizzare servizi o sistemi elettronici diversi da quelli attuati nel centro doganale digitale dell’UE;
stabilire le misure intese a garantire l’applicazione armonizzata dei controlli doganali e della gestione dei rischi, compreso lo scambio di informazioni, e la definizione dei settori di controllo prioritari comuni e di criteri e norme comuni in materia di rischio;
stabilire le misure relative alla verifica dei dati forniti o messi a disposizione, all’esame delle merci e al prelievo di campioni, agli esiti della verifica e all’identificazione;
stabilire le misure da applicare ai controlli a posteriori e le metodologie appropriate;
specificare i porti o gli aeroporti dove devono essere espletati controlli e formalità doganali sui bagagli a mano e sui bagagli registrati;
stabilire le norme procedurali per la fornitura e la verifica dei mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali;
stabilire le norme procedurali per modificare e invalidare i dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale;
stabilire la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale laddove siano utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici e per la determinazione degli uffici doganali competenti;
stabilire la procedura per la presentazione di una dichiarazione doganale normale, di una dichiarazione semplificata e di una dichiarazione complementare;
stabilire la procedura per la presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione in dogana delle merci, per l’accettazione di una dichiarazione doganale, per la modifica o l’invalidamento di una dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci, per lo sdoganamento centralizzato e per la presentazione di una dichiarazione doganale sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante;
stabilire la procedura per la vendita e la donazione delle merci, per la distruzione delle merci e per l’abbandono delle merci allo Stato;
stabilire la procedura per la fornitura, il ricevimento, la modifica e l’invalidamento delle informazioni anticipate sul carico e le misure di attenuazione;
stabilire la procedura relativa alla notifica di arrivo;
stabilire la procedura per la presentazione fisica delle merci in dogana;
stabilire la procedura per la presentazione, la modifica e l’invalidamento delle informazioni relative alla custodia temporanea e per gli spostamenti di merci tra strutture di deposito per la custodia temporanea;
stabilire le norme procedurali relative alla fornitura delle informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione per merci in reintroduzione sono soddisfatte e alla fornitura di prove attestanti che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione per prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare sono soddisfatte;
stabilire le norme procedurali in materia di esportazione e uscita;
stabilire la procedura per la presentazione, la modifica o l’invalidamento di una notifica di riesportazione;
stabilire la procedura per fornire, mettere a disposizione, ricevere, modificare e invalidare le informazioni pre-partenza e per dare istruzione alla persona che ha fornito le informazioni pre-partenza di non caricare o trasportare le merci;
stabilire le norme procedurali per la concessione dell’autorizzazione per i regimi speciali o la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, le norme procedurali per l’esame delle condizioni economiche, ivi compreso per la formulazione del parere motivato dell’Autorità doganale dell’UE che valuta se la concessione di un’autorizzazione per un regime di perfezionamento attivo o passivo leda gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione, e le norme per la determinazione e il monitoraggio della quantità oltre la quale si verifica un effetto negativo;
stabilire le norme procedurali per l’appuramento di un regime speciale e per il trasferimento dei diritti e degli obblighi, per la circolazione delle merci e per l’uso di merci equivalenti nell’ambito di regimi speciali;
stabilire le norme procedurali per l’applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali sul transito nel territorio doganale dell’Unione;
stabilire le norme procedurali concernenti il vincolo delle merci al regime di transito unionale e l’appuramento di tale regime, la gestione delle semplificazioni di tale regime e la vigilanza doganale di merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno;
stabilire la procedura per il vincolo delle merci al regime di deposito doganale o al regime di zona franca;
stabilire le norme procedurali relative alle condizioni per il vincolo delle merci destinate alle vendite a distanza al regime di deposito doganale in un deposito doganale per le vendite a distanza;
stabilire le misure relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari e di altri contingenti e massimali tariffari e la gestione della sorveglianza doganale dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci;
determinare la classificazione tariffaria delle merci;
stabilire le norme procedurali relative alla fornitura e alla verifica della prova dell’origine non preferenziale delle merci;
stabilire le norme procedurali sull’origine preferenziale delle merci e le misure che concedono a un paese o territorio beneficiario una deroga temporanea dalle norme sull’origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione;
stabilire le misure per determinare l’origine di merci specifiche;
stabilire le norme procedurali per la determinazione del valore in dogana delle merci;
stabilire le misure per definire il metodo appropriato di valutazione in dogana o i criteri da utilizzare per determinare il valore in dogana in situazioni specifiche, comprese le vendite a distanza;
stabilire le norme procedurali per la costituzione, la determinazione dell’importo, il monitoraggio e lo svincolo delle garanzie nonché la revoca e la cancellazione di un impegno assunto da un fideiussore;
stabilire le norme procedurali concernenti i divieti temporanei relativi all’uso delle garanzie globali;
stabilire le misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un’obbligazione doganale;
stabilire le norme procedurali per il rimborso e lo sgravio di un importo dei dazi all’importazione e all’esportazione, nonché sulle informazioni da fornire alla Commissione e sulle decisioni che questa deve adottare in merito al rimborso o allo sgravio;
attivare le azioni e le disposizioni necessarie da applicare in caso di crisi;
specificare lo status indipendente del revisore dati dell’Autorità doganale dell’UE e stabilire in dettaglio i suoi compiti e le sue responsabilità;
autorizzare gli Stati membri a concludere accordi bilaterali con paesi terzi sullo scambio di informazioni ai fini della cooperazione doganale;
specificare i dati che gli Stati membri devono fornire all’Autorità doganale dell’UE ai fini della valutazione e della comunicazione, nonché il loro livello di riservatezza e la concezione della misurazione delle prestazioni.
È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio29.
La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l’adozione di:
atti di esecuzione che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti, dal momento che tali decisioni riguardano solo uno Stato membro e sono intese a garantire l’osservanza della normativa doganale;
atti di esecuzione relativi al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, dal momento che tali decisioni riguardano direttamente il richiedente del rimborso o dello sgravio;
atti di esecuzione che specificano lo status indipendente del revisore dati dell’Autorità doganale dell’UE e stabiliscono in dettaglio i suoi compiti e le sue responsabilità;
atti di esecuzione che autorizzano uno Stato membro a concludere un accordo bilaterale sullo scambio di informazioni ai fini della cooperazione doganale, in quanto tali accordi bilaterali interessano un solo Stato membro.
In casi debitamente giustificati, in cui imperativi motivi di urgenza lo richiedono, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili riguardanti:
misure per assicurare l’applicazione uniforme dei controlli doganali e della gestione dei rischi, tra cui lo scambio di informazioni sui rischi e di analisi dei rischi, i settori di controllo prioritari comuni e i criteri e le norme comuni in materia di rischio;
la determinazione della classificazione tariffaria delle merci;
la determinazione dell’origine di merci specifiche;
la definizione del metodo appropriato di valutazione in dogana o dei criteri da utilizzare per determinare il valore in dogana delle merci in situazioni specifiche, comprese le vendite a distanza;
divieti temporanei relativi all’uso delle garanzie globali;
l’attivazione delle azioni e delle disposizioni necessarie da applicare in caso di crisi;
il conferimento di potere a uno Stato membro a concludere un accordo bilaterale con un paese terzo sullo scambio di informazioni ai fini della cooperazione doganale.
In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare gli obiettivi fondamentali di consentire l’efficace funzionamento dell’Unione doganale e di attuare la politica commerciale comune è necessario e opportuno stabilire le norme e le procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.
A decorrere dal 1o marzo 2031 gli operatori economici dovrebbero avere il diritto di iniziare a utilizzare, su base volontaria, le capacità del centro doganale digitale dell’UE. Entro il 1o marzo 2034 il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe essere pienamente sviluppato e tutti gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a utilizzarlo.
Il presente regolamento dovrebbe essere applicato entro un termine ambizioso, ma in modo graduale. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione e poteri delegati dovrebbero applicarsi sin dall’entrata in vigore del presente regolamento per consentire alla Commissione di rivedere gli atti delegati e gli atti di esecuzione esistenti e, se del caso, di adottare nuovi atti delegati e atti di esecuzione sulla base delle nuove deleghe di poteri e competenze sin dall’entrata in vigore del presente regolamento. Al contrario, per consentire agli Stati membri e agli operatori economici di adattarsi alle nuove norme, l’ampia maggioranza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da 12 mesi dopo la sua entrata in vigore. Ciò comprende l’abrogazione dell’attuale codice doganale dell’Unione, che dovrebbe avere efficacia solo dopo tale periodo di adattamento di 12 mesi. Infine, le disposizioni relative alle vendite a distanza e all’Autorità doganale dell’UE, ad eccezione di quelle che disciplinano lo statuto giuridico dell’Autorità doganale dell’UE e l’avvio delle sue attività, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2028.
La Commissione dovrebbe compiere ogni sforzo per garantire che gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui al presente regolamento entrino in vigore con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento per consentirne la tempestiva attuazione da parte degli Stati membri.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’11 luglio 2023,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 16 settembre 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente T. Byrne