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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1977 che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (78/55/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che per i motivi esposti qui appresso è opportuno modificare talune direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione;

considerando che le disposizioni di tali direttive in materia di contrassegno degli imballaggi delle sementi e dei materiali di moltiplicazione attualmente applicabili non tengono conto dei progressi compiuti nel settore delle modalità di etichettatura e che è quindi necessario adattarle;

considerando che è opportuno per talune direttive adattare, secondo una procedura accelerata, l'elenco delle specie per quanto riguarda le denominazioni e gli ibridi risultanti da incroci tra le specie;

considerando che le sementi di cui è prevista la certificazione in quanto «sementi certificate» devono, in linea di principio, provenire da sementi di base; che, tuttavia, le summenzionate direttive consentono anche per talune specie, a titolo derogatorio, che talune sementi siano certificate quali «sementi certificate» qualora provengano da sementi di pre-base ufficialmente esaminate; considerando che questa facoltà non è sufficiente per talune specie, in particolare per le specie per cui è autorizzata la certificazione come «sementi di seconda riproduzione»; che è quindi opportuno estendere tale facoltà, purché siano fornite sufficienti garanzie;

considerando che l'esperienza acquisita in materia di approvvigionamento di sementi di lino tessile dimostra la necessità di ammettere per quattro anni supplementari la categoria delle «sementi certificate di terza riproduzione»; che questo periodo dovrebbe anche permettere agli Stati membri di prendere tutte le misure utili per assicurare in un prossimo futuro un approvvigionamento sufficiente di sementi di lino tessile delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» e «sementi certificate di seconda riproduzione»;

considerando che la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole3, modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE4 e la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi5, modificata da ultimo dalla direttiva 76/307/CEE6 prevedono che, dal 1o luglio 1977, l'equivalenza degli esami ufficiali della varietà ed i controlli delle selezioni conservatrici delle varietà effettuati nei paesi terzi non può più essere riconosciuta sul piano nazionale dagli Stati membri; considerando che la direttiva 70/458/CEE prevede che, dal 1o luglio 1977, l'equivalenza delle sementi prodotte nei paesi terzi non può essere riconosciuta sul piano nazionale dagli Stati membri;

considerando tuttavia che i lavori concernenti la concessione su una base comunitaria di queste equivalenze non potranno verosimilmente essere ultimati entro i termini suddetti in tutti i casi in cui delle equivalenze nazionali sono state concesse; che dovrebbe infine essere possibile decidere, secondo una procedura accelerata, eventuali proroghe di tali termini, in determinati casi per non perturbare gli scambi commerciali tradizionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere9, modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE10 è modificata come segue:

1.

All'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1 bis. Le modifiche da apportare, a motivo dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, all'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, parte A, per quanto riguarda le denominazioni e gli ibridi risultanti da incroci tra le specie contemplate dalla presente direttiva, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

1 ter. Secondo la procedura prevista all'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati a consentire, in deroga al paragrafo 1, comma C, lettera a) la certificazione in quanto "sementi certificate" di sementi di specie autogame o apomittiche che sono state presentate alla certificazione quali sementi di base e che provengono direttamente da sementi di una generazione precedente alle sementi di base, che non è stata ufficialmente esaminata. Questa disposizione non si applica alle sementi ibride. La certificazione in quanto «sementi certificate» può essere effettuata soltanto su domanda del richiedente la certificazione, d'accordo con il costitutore e, qualora si sia constatato, in un controllo ufficiale a posteriori in base a campioni prelevati ufficialmente e realizzato al più tardi nella stagione colturale durante la quale avviene la produzione delle sementi oggetto della domanda, che le sementi della generazione precedente soddisfacevano ai requisiti fissati per le sementi di base in ordine all'identità e alla purezza varietale. In tale caso il costitutore dichiara, al momento del prelievo del campione, la superficie totale di produzione delle sementi della generazione precedente. Queste condizioni possono essere modificate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Gli Stati membri prescrivono che le etichette ufficiali delle sementi commercializzate in applicazione dell'autorizzazione di cui al primo comma portino la menzione "Commercializzazione ammessa soltanto in... (Stato membro interessato)"; gli Stati membri possono inoltre prescrivere in questo caso che le etichette ufficiali portino anche la menzione "destinate esclusivamente alla riproduzione".».

.

2.

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali, quando non si tratta di sementi di queste due ultime categorie presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE B,

  1. a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base e bruno per le sementi commerciali. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 4, lettera a), le sementi di base o le sementi certificate non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,

  2. b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A I, lettera a), punti 3, 4 e 5 e, per le sementi commerciali, lettera b), punti 2, 4 e 5. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

2.

Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi di sementi di base purché rechino la menzione: “Commercializzazione ammessa soltanto in … (Stato membro interessato)”.»

.

3. All'articolo 10 ter, dopo la parola «ufficialmente» sono aggiunte le parole «o sotto controllo ufficiale».

4. All'articolo 14, paragrafo 1, primo e secondo trattino, le parole «ufficialmente contrassegnato e chiuso» sono sostituite dalle parole seguenti: «contrassegnato e chiuso ufficialmente o sotto controllo ufficiale».

5.

All'allegato IV, parte A I, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«12.

In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione “rianalizzato … (mese ed anno)” e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.»

.

6.

All'allegato IV, parte A I, lettera b), è aggiunto il seguente punto:

«9.

In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione “rianalizzato … (mese ed anno)” e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.»

.

7.

All'allegato IV, parte A I, lettera c), è aggiunto il seguente punto:

«7.

In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione “rianalizzato … (mese ed anno)” e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale»

.

Art. 3

La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali11, modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE, è modificata come segue:

1.

All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1 bis. Le modifiche da apportare, a motivo dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, all'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, parte A, per quanto riguarda le denominazioni e gli ibridi risultanti da incroci tra le specie contemplate dalla presente direttiva, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

1 ter. Secondo la procedura prevista all'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati a consentire, in deroga al paragrafo 1, comma F, lettera a) o G, lettera a), la certificazione in quanto "sementi certificate di prima riproduzione" o "sementi certificate di seconda riproduzione" di sementi di specie autogame che sono state presentate alla certificazione quali sementi di base e che provengono direttamente da sementi di una generazione precedente alle sementi di base, che non è stata ufficialmente esaminata. Questa disposizione non si applica alle sementi ibride. La certificazione in quanto "sementi certificate" può essere effettuata soltanto su domanda del richiedente la certificazione, d'accordo con il costitutore, e qualora si sia constatato, in un controllo ufficiale a posteriori in base a campioni prelevati ufficialmente e realizzato al più tardi nella stagione colturale durante la quale avviene la produzione delle sementi oggetto della domanda, che le sementi della generazione precedente soddisfacevano ai requisiti fissati per le sementi di base in ordine all'identità e alla purezza varietale. In tal caso il costitutore dichiara, al momento del prelievo del campione, la superficie totale di produzione delle sementi della generazione precedente. Queste condizioni possono essere modificate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Gli Stati membri prescrivono che le etichette ufficiali delle sementi commercializzate in applicazione dell'autorizzazione di cui al primo comma portino la menzione "Commercializzazione ammessa soltanto in... (Stato membro interessato)"; gli Stati membri possono inoltre prescrivere in questo caso che le etichette ufficiali portino anche la menzione "destinate esclusivamente alla riproduzione".».

.

2.

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo:

  1. a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate e per le sementi certificate di prima riproduzione e rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nei casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, le sementi di base o le sementi di granturco non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,

  2. b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3, 4 e 5. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, confermemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi, purché questi rechino la menzione: "Commercializzazione ammessa soltanto in... (Stato membro interessato)".

3.

Gli Stati membri possono, secondo la procedura prevista all'articolo 21, essere autorizzati a mantenere fino al 30 giugno 1980 le disposizioni che permettono la commercializzazione delle sementi di cereali i cui imballaggi portino le indicazioni prescritte in maniera diversa da quella prevista al paragrafo 1, lettera a), sesta frase.»

.

3. All'articolo 14, paragrafo 1, le parole «ufficialmente contrassegnato e chiuso» sono sostituite dalle parole: «contrassegnato e chiuso ufficialmente o sotto controllo ufficiale».

4.

All'allegato IV, parte A, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«10.

In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione “rianalizzato … (mese ed anno)” e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.»

.

5.

All'allegato IV, parte A, lettera b), è aggiunto il seguente punto:

«7.

In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione “rianalizzato … (mese ed anno)” e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.»

.

Art. 4

All'articolo 10 della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite12, modificata da ultimo dalla direttiva 74/648/CEE13, è aggiunto il seguente paragrafo:

1 bis. Tuttavia gli Stati membri possono ammettere che 10 imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o 5 imballaggi o mazzi di barbatelle franche, aventi le stesse caratteristiche, siano contrassegnati con una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante questo legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.».

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Art. 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

— all'articolo 6 e all'articolo 7, punto 5: il 1o luglio 1977,

— all'articolo 5, punto 2: il 1o luglio 1978.

— alle altre disposizioni della presente direttiva: entro il 1o luglio 1979.

Art. 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977. Per il Consiglio Il Presidente H. SIMONET