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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 1987 che modifica talune direttive del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione (87/120/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole1, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/852, in particolare l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere3, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE4, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali5, modificata da ultimo dalla direttiva 86/320/CEE6, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra7, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 20 bis,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi8, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 40 bis,

considerando che, tenuto conto dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare per i motivi di cui in appresso le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE;

considerando che alcune denominazioni botaniche utilizzate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE sono risultate inesatte o di dubbia autenticità;

considerando che tali denominazioni devono essere uniformate con quelle accettate normalmente a livello internazionale;

considerando che gli attuali metodi internazionali ammettono una tolleranza del 5 % per quanto riguarda il peso massimo delle partite di sementi;

considerando che è opportuno applicare tale tolleranza nell'ambito delle direttive comunitarie;

considerando che le condizioni stabilite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sui precedenti colturali e sull'isolamento delle colture ai fini della produzione di sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio possono essere adottate dalla Comunità;

considerando che è opportuno migliorare le norme relative al tenore di sementi di lupino amaro nelle sementi di lupino dolce, tenuto conto dei progressi raggiunti sul piano qualitativo delle sementi;

considerando che è necessario controllare la presenza di piante spontanee e il tenore di piante a grani rossi nelle colture destinate alla produzione di sementi di riso;

considerando che occorre fissare norme più rigorose quanto al tenore di grani rossi nelle sementi di riso;

considerando che le norme internazionali sono state recentemente rivedute per quanto riguarda i pesi massimi delle partite di sementi di alcune specie di cereali; che tale revisione è stata approvata dalla Comunità;

considerando che occorre quindi modificare in conseguenza i pesi massimi previsti dalla normativa comunitaria per le partite di sementi di queste specie;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1.

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, i termini della seguente colonna sinistra sono sostituiti dai termini corrispondenti della colonna destra:

Agrostis tenuis Sibth.

Agrostis capillaris L.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Huds.

Festuca pratensis Hudson

Lolium × hybridum Hausskn.

Lolium × boucheanum Kunth

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Medicago × varia Martyn

Medicago × varia T. Martyn

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm.

Brassicca napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

2.

All'articolo 3, paragrafo 1, i termini della seguente colonna sinistra sono sostituiti dai termini corrispondenti della colonna destra:

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Huds.

Festuca pratensis Hudson

Lolium × hybridum Hausskn.

Lolium × boucheanum Kunth.

Medicago × varia Martyn

Medicago × varia T. Martyn

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

3. Nell'allegato II, parte I, punto 2 A, prima colonna:

— i termini «Agrostis tenuis» sono sostituiti da «Agrostis capillaris»;

— i termini «Lolium × hybridum» sono sostituiti da «Lolium × boucheanum»;

— i termini «ssp. oleifera» sono sostituita da «var. oleiformis».

4. Nell'allegato II, parte I, punto 2 B, lettera p), dopo la parola «supera» sono aggiunti i termini «il 2,5 %» e il resto della frase è soppresso.

5. Nell'allegato II, parte II, punto 2 A, prima colonna:

— i termini «Agrostis tenuis» sono sostituiti da «Agrostis capillaris»;

— i termini «Lolium × hybridum» sono sistituiti da «Lolium × boucheanum»;

— i termini «ssp. oleifera» sono sostituiti da «var. oleiformis».

6. Nell'allegato II, parte III, punto 6, il testo della lettera c) è soppresso.

7. Nell'allegato III, nella prima colonna della tabella

— i termini «Agrostis tenuis» sono sostituiti da «Agrostis capillaris»;

— i termini «Lolium × hybridum» sono sostituiti da «Lolium × boucheanum»;

— i termini «ssp. oleifera» sono sostituiti da «var. oleiformis».

8. Nell'allegato III, dopo la tabella è aggiunta la frase seguente: «Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto».

Art. 3

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, i termini «esclusi Zea mays convar. microsperma (Koern) e Zea mays convar. saccharata (Koern)» sono sostituiti da «(partim)».

2. Nell'allegato I, punto 3, terzo comma, dopo i termini «le colture di» sono inseriti i termini «Oryza sativa».

3.

Nell'allegato I, punto 3, terzo comma, è aggiunto il testo seguente:

«D. Oryza sativa: il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:

— 0 per la produzione di sementi di base,

— 1 per 50 m2 per la produzione di sementi certificate»

.

4. Nell'allegato II, punto 2 A, quinta colonna della tabella, le cifre «2», «5», e «10» sono sostituite rispettivamente da «1», «3» e «5».

5. Nell'allegato III, seconda colonna della tabella, la cifra «20» è sostituita da «25» in entrambi i casi in cui vi figura.

6.

Nell'allegato III, dopo la tabella è aggiunta la frase seguente: «Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto».

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Art. 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o luglio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente