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SESTA DIRETTIVA 95/32/CE DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1995 relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici1, modificata dalla direttiva 94/32/CE della Commissione2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che la direttiva 76/768/CEE prevede la verifica ufficiale di prodotti cosmetici allo scopo di garantire che siano soddisfatte le condizioni stabilite dalle disposizioni della Comunità riguardanti la composizione dei prodotti cosmetici;

considerando che devono essere definiti quanto prima tutti i metodi di analisi necessari; considerando che alcuni metodi sono già stati adottati con la direttiva 80/1335/CEE3, modificata dalla direttiva 87/143/CEE4, con la direttiva 82/434/CEE5, modificata dalla direttiva 90/207/CEE6 e con le direttive 83/514/CEE7, 85/490/CEE8 e 93/73/CEE della Commissione9;

considerando che l'individuazione e il dosaggio dell'acido benzoico, dell'acido 4-idrossibenzoico, dell'acido sorbico, salicilico e propionico nei prodotti cosmetici e l'individuazione e il dosaggio di idrochinone, idrochinone monometiletere, idrochinone monoetiletere e idrochinone monobenziletere nei prodotti cosmetici costituisce la sesta fase;

considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento della direttiva 76/768/CEE al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire che durante il controllo ufficiale dei prodotti cosmetici:

— l'individuazione e il dosaggio dell'acido benzoico, dell'acido 4-idrossibenzoico, dell'acido sorbico, dell'acido salicilico e dell'acido propionico,

— l'individuazione e il dosaggio dell'idrochinone, dell'idrochinone monometiletere, dell'idrochinone monoetiletere e dell'idrochinone monobenziletere,

siano effettuati conformemente ai metodi stabiliti nell'allegato.

Art. 2

1.

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1995. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione