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DIRETTIVA 1999/101/CE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Cosniglio2, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore3, modificata da ultimo dalla direttiva 96/20/CE della Commissione4, in particolare l'articolo 3,

ai fini dell'omologazione CE dei dispositivi di scappamento in quanto entità tecniche (dispositivi di scappamento di ricambio), è estremamente difficile selezionare un veicolo che risponda ai requisiti attualmente previsti. È quindi necessario adeguare la definizione di veicolo rappresentativo per garantire che il veicolo sottoposto a prova sia conforme ai requisiti di produzione relativi al livello sonoro ammissibile;

è necessario aggiornare alcuni riferimenti introdotti dalla direttiva 92/97/CEE del Consiglio5 che modifica la direttiva 70/157/CEE;

le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

A decorrere dal 1o aprile 2000, gli Stati membri non possono:

— rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

— rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento,

per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2.

A decorrere dal 1o ottobre 2000, gli Stati membri:

— non possono più rilasciare l'omologazione CE,

— devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. In deroga al paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precendenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi

— siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione,

— siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Art. 3

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2000 e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione