Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1955 della Commissione del 29 ottobre 2015 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali1, in particolare l'articolo 21 ter,
Negli ultimi anni, un numero crescente di varietà ibride di orzo prodotte con la tecnica della maschiosterilità citoplasmatica è stato inserito nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio2.
La maschiosterilità citoplasmatica (CMS) è stata accettata a livello mondiale come tecnica riproduttiva per la produzione di varietà ibride di orzo ed è caratterizzata tra l'altro da un sistema genetico che è naturalmente presente nel citoplasma delle piante. Tale sistema genetico può essere introdotto nelle piante mediante incrocio. Sulla base della suddetta tecnica, è possibile combinare la diversità genetica di due o più linee parentali. Le prestazioni di tali varietà in settori quali la resistenza alle malattie e le rese possono pertanto essere migliorate. In considerazione di tale sviluppo tecnico, è opportuno stabilire condizioni specifiche per le varietà ibride di orzo.
Tenuto conto delle analogie tecniche con la produzione di sementi di ibridi di segale e delle esigenze degli utilizzatori delle sementi di ibridi di orzo, è opportuno stabilire per dette sementi condizioni simili a quelle che si applicano per le sementi degli ibridi di segale.
L'esperienza ha dimostrato che il particolare sistema di produzione di miscuglio applicato sul campo, in combinazione con i rischi connessi alle condizioni atmosferiche nel periodo della fioritura, richiederebbe la riduzione della norma di purezza varietale all'85 % nel caso in cui si applichi la tecnica CMS. In questo modo, la produzione di sementi in condizioni climatiche meno favorevoli rimarrebbe stabile. È pertanto opportuno consentire un livello inferiore di purezza varietale rispetto a quello richiesto per altri ibridi.
Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Modifiche alla direttiva 66/402/CEE
Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
Art. 2 Recepimento
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2016.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker