REGOLAMENTO (CEE) N. 1924/92 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2349/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1637/91 che fissa un'indennità relativa alla riduzioone dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1637/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1188/922,
considerando che, a seguito della modifica apportata al regolamento (CEE) n. 1637/91 dal regolamento (CEE) n. 1188/92, è necessario adattare le rispettive modalità del regolamento (CEE) n. 2349/91 della Commissione3, modificato dal regolamento (CEE) n. 3024/914;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2349/91 è così modificato:
1.
È inserito il seguente articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis Nelle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1637/91, la data indicata:
— all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, è sostituita dal "1o ottobre 1992";
— all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, è sostituita dal "1o settembre 1992";
— all'articolo 6, paragrafo 1, è sostituita dal "30 settembre 1992".»
2. All'articolo 9, terzo trattino, i termini «anteriormente al 1o aprile 1992» sono sostituiti dai termini «anteriormente al 1o aprile 1992, ovvero, nei casi contemplati all'articolo 2, paragrafo 5, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1637/91, entro il 31 dicembre 1992».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione