Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II REQUISITI PER LE IMPRESE NEL SETTORE DEI MANGIMI DIVERSE DA QUELLE AL LIVELLO DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI MANGIMIDI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1
DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni:
a) «partita»: una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’imballatore, lo speditore o l’etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un’unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione di questo tipo, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate insieme;
b) «prodotti derivati da oli e grassi»: qualsivoglia prodotto derivato direttamente o indirettamente da oli e grassi greggi o recuperati mediante trattamento oleochimico o per il biodiesel o distillazione, raffinazione chimica o fisica, diverso dall'olio raffinato, dai prodotti derivati dall'olio raffinato, e dagli additivi per mangimi;
c) «miscelazione di grassi»: fabbricazione di mangimi composti o, nel caso di tutti i componenti appartenenti alla stessa voce di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione11, PARTE C, derivati dalle stesse specie vegetali o animali, di materie prime per mangimi mediante la miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, o di prodotti da essi derivati, per produrre un olio o un grasso miscelato, con la sola eccezione dello stoccaggio di partite consecutive, e della miscelazione esclusiva di oli raffinati;
d) «olio o grasso raffinato»: olio o grasso che ha subito il processo di raffinazione di cui al n. 53 del glossario dei processi elencati nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013.
IMPIANTI E ATTREZZATURA
1. Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio dei mangimi, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze vanno tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di controllo dei parassiti.
2. La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono:
a) consentire un'adeguata pulizia e/o disinfezione;
b) essere tali da ridurre al minimo il rischio di errore nonché da evitare la contaminazione, la contaminazione incrociata e in generale tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con i mangimi devono essere asciugate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.
3. Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o produzione devono formare oggetto di una verifica adeguata e periodica conformemente alle procedure scritte stabilite dal fabbricante per i prodotti.
a) Tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di mangimi devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere sottoposti regolarmente a verifiche della loro accuratezza;
b) tutti i miscelatori usati nella produzione di mangimi devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e devono essere in grado di produrre opportune miscele omogenee e diluizioni omogenee. Gli operatori dimostrano l'efficacia dei miscelatori per quanto concerne l'omogeneità.
4. I locali devono essere dotati di un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale.
5. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo; devono essere concepiti e costruiti per evitare il rischio di contaminazione dei mangimi.
6. L'acqua usata nella produzione dei mangimi deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell'acqua devono essere inerti.
7. Le acque luride, le acque reflue e l'acqua piovana devono essere smaltite in modo tale da assicurare che le attrezzature e la sicurezza e qualità dei mangimi non ne risentano. Si deve assicurare il controllo degli scarti e delle polveri per prevenire invasioni di parassiti.
8. Le finestre e le altre aperture devono essere predisposte, ove necessario, contro i parassiti. Le porte devono avere una buona tenuta e, una volta chiuse, predisposte contro i parassiti.
9. Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, costruiti e rifiniti in modo tale da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la crescita di muffe indesiderabili e la dispersione di particelle che possano pregiudicare la sicurezza e la qualità dei mangimi.
10. Gli stabilimenti che effettuano una o più delle seguenti attività per immettere sul mercato prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono soggetti al riconoscimento ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3:
a) trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004;
b) trattamento oleochimico di acidi grassi;
c) produzione di biodiesel;
d) miscelazione di grassi.
PERSONALE
Le imprese nel settore dei mangimi devono disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti in questione. Esse devono predisporre, per metterlo a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui siano definite le qualifiche (ad esempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabilità del personale di inquadramento. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità ricercata dei prodotti in questione.
PRODUZIONE
1. Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione.
2. Gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che le diverse fasi della produzione siano svolte secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite volte a definire, convalidare e assicurare la padronanza dei punti critici nel processo di fabbricazioni.
3. Vanno adottate misure tecniche o organizzative per evitare o ridurre al minimo, a seconda delle necessità, le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per effettuare i controlli durante la fabbricazione.
4. La presenza di mangimi proibiti, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti in relazione alla salute umana o alla salute degli animali va verificata e devono essere poste in atto appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.
5. I residui e i materiali non adatti come mangimi vanno isolati e identificati. I materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di farmaci veterinari, contaminanti o altri elementi di pericolo sono smaltiti in modo appropriato e non vengono usati quale mangime.
6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano le misure adeguate per garantire l'efficace rintracciamento dei prodotti.
7. Gli stabilimenti di miscelazione di grassi che immettono sul mercato prodotti destinati all’alimentazione degli animali devono tenere tutti i prodotti destinati a tal fine fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi siano conformi:
alle prescrizioni del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004, e
all’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11.
8. L'etichettatura dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all'alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se una determinata partita di un prodotto è dichiarata non destinata all'alimentazione degli animali, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un operatore in una fase successiva della filiera.
9. Per l'etichettatura delle materie prime per mangimi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio13 si dovrebbero utilizzare, laddove disponibili, le denominazioni indicate nel regolamento (UE) n. 68/2013.
CONTROLLO DI QUALITÀ
1. Se del caso, deve essere designata una persona qualificata e responsabile del controllo di qualità.
2. Le imprese nel settore dei mangimi devono, quale parte del loro sistema di controllo, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.
3. Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo al controllo di qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finali.
4. Per garantire la rintracciabilità, il produttore deve provvedere a una documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente, almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) vanno prelevati in quantità sufficiente secondo una procedura predeterminata dal fabbricante e sono conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione esclusivamente per sopperire al fabbisogno proprio del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati per agevolarne l'identificazione; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo nella composizione del campione o una sua adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo appropriato a seconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercato. Nel caso dei mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il fabbricante del mangime deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.
MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA PER OLI, GRASSI E PRODOTTI DERIVATI
1. Gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione degli animali, compresi i mangimi composti, devono analizzare tali prodotti presso laboratori accreditati per la somma di diossine e PCB diossina-simili, in conformità del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione12.
2. A integrazione del sistema HACCP dell'operatore del settore dei mangimi, le analisi di cui al paragrafo 1 devono essere effettuate almeno con le seguenti frequenze (se non meglio precisato, una partita di prodotti da analizzare non deve superare le 1000 tonnellate):
a) operatori del settore dei mangimi che trasformano grassi e oli vegetali greggi:
i) il 100 % delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi vegetali, ad eccezione dei seguenti:
glicerina,
lecitina,
gomme,
i prodotti di cui al punto ii);
ii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, le paste di saponificazione (soapstocks), i coadiuvanti di filtrazione utilizzati, la terra decolorante esausta e le partite in entrata di olio di cocco greggio;
b) operatori del settore dei mangimi che producono grassi animali, compresi i trasformatori di grassi animali:
i) un'analisi rappresentativa ogni 5000 tonnellate con almeno un'analisi rappresentativa all'anno di grasso animale e di prodotti da esso derivati appartenenti ai materiali della categoria 3, come indicato all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio15, o provenienti da uno stabilimento riconosciuto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio16;
c) operatori del settore dei mangimi che producono olio di pesce:
i) il 100 % delle partite di olio di pesce se ottenuto da:
prodotti derivati da olio di pesce diverso dall'olio di pesce raffinato,
prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di origine non specificata o provenienti dal Mar Baltico,
sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti dall’Unione europea,
melù o menade,
ii) il 100 % delle partite in uscita di prodotti derivati da olio di pesce diverso dall'olio di pesce raffinato;
iii) un'analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate per quanto riguarda l'olio di pesce non menzionato al punto i);
iv) deve essere analizzato e documentato nell'ambito del sistema HACCP l'olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 e al regolamento (UE) n. 2015/786 della Commissione17;
d) industria oleochimica che immette mangimi sul mercato:
i) il 100 % delle partite in entrata di grassi animali non contemplati alle lettere b) o h), di olio di pesce non indicato alle lettere c) o h), di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 e di grassi e oli miscelati;
ii) il 100 % delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come mangimi, ad eccezione dei seguenti:
glicerina,
acidi grassi puri distillati da frazionamento,
i prodotti di cui al punto iii);
iii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio;
e) industria del biodiesel che immette mangimi sul mercato:
i) il 100 % delle partite in entrata di grassi animali non contemplati alle lettere b) o h), di olio di pesce non indicato alle lettere c) o h), di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 e di grassi e oli miscelati;
ii) il 100 % delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come mangimi, ad eccezione dei seguenti:
glicerina,
lecitina,
gomme,
i prodotti di cui al punto iii);
iii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, le paste di saponificazione (soapstocks) e l'olio di cocco greggio;
f) stabilimenti di miscelazione dei grassi:
i) il 100 % delle partite in entrata di olio di cocco greggio, di grassi animali non contemplati alle lettere b) o h), di olio di pesce non indicato alle lettere c) o h), di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, di grassi e oli miscelati e di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione dei seguenti:
glicerina,
lecitina,
gomme,
i prodotti di cui al punto ii);
ii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento e le paste di saponificazione (soapstocks); oppure
iii) il 100 % delle partite di grassi e oli miscelati destinati ai mangimi. L'operatore del settore dei mangimi deve dichiarare all'autorità competente l'opzione da lui scelta;
g) produttori di mangimi composti per animali da produzione alimentare diversi da quelli indicati alla lettera f):
i) il 100 % delle partite in entrata di olio di cocco greggio, di grassi animali non contemplati alle lettere b) o h), di olio di pesce non indicato alle lettere c) o h), di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, di grassi e oli miscelati e di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione dei seguenti:
glicerina,
lecitina,
gomme,
i prodotti di cui al punto ii);
ii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento; i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks);
iii) l'1 % delle partite per quanto riguarda i mangimi composti fabbricati contenenti i prodotti di cui ai punti i) e ii);
h) importatori che immettono sul mercato i seguenti mangimi:
i) il 100 % delle partite importate di olio di cocco greggio, di grassi animali, di oli di pesce, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare, di grassi e oli miscelati, di tocoferoli estratti dall'olio vegetale e di acetato di tocoferile da esso derivato nonché di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione dei seguenti:
glicerina,
lecitina,
gomme,
i prodotti di cui al punto ii);
ii) devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento e le paste di saponificazione (soapstocks).
3. Se si può dimostrare che una consegna omogenea è più grande della dimensione massima della partita di cui al punto 2 e che è stata campionata in modo rappresentativo, allora i risultati dell’analisi del campione opportunamente estratto e sigillato saranno considerati accettabili.
4. Se un operatore del settore dei mangimi dispone della prova documentale che una partita di un prodotto o tutti i componenti di una partita di un prodotto di cui al punto 2, immessi nel suo stabilimento, sono già stati analizzati in una fase precedente della produzione, trasformazione o distribuzione, l'operatore del settore dei mangimi è esentato dall'obbligo di analizzare tale partita.
5. Qualsiasi partita di prodotti analizzati in conformità al punto 2 deve essere accompagnata dalla prova documentale che tali prodotti o tutti i relativi componenti sono stati analizzati o inviati per l'analisi ad un laboratorio accreditato di cui al paragrafo 1, ad eccezione delle partite di prodotti di cui al punto 2, lettera a), punto ii), al punto 2, lettera b), punto i), al punto 2, lettera c), punti iii) e iv), al punto 2, lettera d), punto iii), al punto 2, lettera e), punto iii), al punto 2, lettera f), punto ii), al punto 2, lettera g), punto ii), e al punto 2, lettera h), punto ii). La prova dell'analisi deve collegare senza ambiguità la consegna e la partita o le partite sottoposte a test. Tale collegamento va descritto nel sistema di rintracciabilità documentata in uso presso il fornitore. In particolare, quando la consegna è costituita da più di una partita o componente, la prova documentale da fornire deve riferirsi a ciascuno dei componenti della consegna. Nel caso in cui i test siano effettuati sul prodotto in uscita, la prova che il prodotto è stato analizzato è rappresentata dalla relazione analitica. Qualsiasi consegna di prodotti di cui al punto 2, lettera b), punto i), o al punto 2, lettera c), punto iii), deve essere accompagnata dalla prova che tali prodotti sono conformi ai requisiti di cui al punto 2, lettera b), punto i), o al punto 2, lettera c), punto iii). Se necessario, la prova dell'analisi che include la partita o le partite consegnate deve essere inoltrata al destinatario quando l'operatore riceve l'analisi dai laboratori autorizzati.
6. Se tutte le partite in entrata di prodotti di cui al punto 2, lettera g), punto i), che entrano in un processo di produzione sono state analizzate in linea con i requisiti del presente regolamento e se può essere assicurato che il processo di produzione, la manipolazione e lo stoccaggio non aumentano la contaminazione da diossina, l'operatore del settore dei mangimi è esentato dall'obbligo di analizzare il prodotto in uscita e lo analizza invece in base al sistema HACCP.
7. Se un operatore del settore dei mangimi affida a un laboratorio il compito di eseguire un’analisi, come indicato al punto 1, egli deve richiedere al laboratorio di comunicare i risultati di tale analisi all’autorità competente nel caso in cui vengano superati i limiti per la diossina di cui alla sezione V, punti 1 e 2, dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE. Se un operatore del settore dei mangimi affida l’incarico a un laboratorio che si trova in uno Stato membro diverso da quello dell’operatore del settore dei mangimi che richiede l’analisi, egli deve richiedere al laboratorio di riferire all’ autorità competente di quest’ultimo, che successivamente informa l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’operatore del settore dei mangimi. Gli operatori del settore dei mangimi devono informare l’autorità competente dello Stato membro in cui hanno sede nel caso di affidamento dell’incarico a un laboratorio situato in un paese terzo. Devono essere fornite prove che il laboratorio svolge l’analisi conformemente al regolamento (CE) n. 152/2009.
8. I requisiti in materia di test per la diossina sono rivisti entro il 16 marzo 2014.
STOCCAGGIO E TRASPORTO
1. I mangimi trasformati sono tenuti separati dai componenti di mangimi non trasformati e dagli additivi per evitare una contaminazione incrociata del mangime trasformato; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.
2. I mangimi vanno conservati e trasportati in appositi contenitori. Essi sono immagazzinati in posti all'uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e solo le persone autorizzate dagli operatori del settore dei mangimi vi hanno accesso.
3. I mangimi sono immagazzinati e trasportati in modo tale da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.
4. I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura dei mangimi sono tenuti puliti. Vengono introdotti programmi di pulitura e si riducono al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti.
5. Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo gli scarti per contenere l'invasione di parassiti.
6. Se del caso le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.
7. I contenitori che devono servire per lo stoccaggio o il trasporto di grassi miscelati, oli di origine vegetale o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione degli animali non devono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di prodotti diversi da questi, a meno che tali prodotti soddisfino i requisiti:
del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004, e
dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE.
Essi devono essere tenuti separati da qualsiasi altro carico, laddove esista un rischio di contaminazione.
Nei casi in cui questo uso separato non sia possibile, è necessario pulire in modo efficiente, così da eliminare ogni traccia di prodotto, quei contenitori precedentemente utilizzati per prodotti non conformi ai requisiti
del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004, e
dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE.
I grassi di origine animale della categoria 3, di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, destinati all’alimentazione degli animali devono essere immagazzinati e trasportati conformemente a tale regolamento.
TENUTA DEI REGISTRI
1. Tutti gli operatori del settore dei mangimi, compresi coloro che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, riportano in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all'acquisto, alla produzione e alla vendita, per un'effettiva rintracciabilità dal momento della ricezione alla consegna, compresa l'esportazione fino alla destinazione finale.
2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli che fungono esclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto nei loro locali, tengono in un registro:
a) Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli. Le imprese nel settore dei mangimi devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e assicurare il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione e a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei controlli pertinenti. Tale documentazione deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto messa in circolazione e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.
b) Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare:
i) per additivi di mangimi:
natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
ii) per prodotti coperti dalla direttiva 82/471/CEE:
natura dei prodotti e quantità prodotta, date rispettive di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
nome e indirizzo degli stabilimenti o degli utilizzatori (stabilimenti o agricoltori) cui tali prodotti sono stati consegnati, unitamente a dettagli sulla natura e quantità dei prodotti consegnati e, se del caso, al numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
iii) per premiscele:
nome e indirizzo dei fabbricanti o fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi usati e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
data di fabbricazione della premiscela, e numero della partita se del caso;
nome e indirizzo dello stabilimento cui la premiscela è consegnata, data di consegna, natura e quantità della premiscela consegnata, e numero della partita se del caso;
iv) per mangimi composti/materie prime per mangimi:
nome e indirizzo dei fabbricanti o dei fornitori dell'additivo/della premiscela, natura e quantità della premiscela usata, con numero di partita se del caso;
nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime per mangimi e dei mangimi complementari e data di consegna;
tipo, quantità e formulazione del mangime composto;
natura e quantità delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell'acquirente (ad esempio agricoltore, altri operatori nel settore dei mangimi).
RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI
1. Gli operatori del settore dei mangimi mettono in atto un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.
2. Essi introducono, ove ciò risulti necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Essi definiscono con procedure scritte la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere rimessi in circolazione, devono essere sottoposti a un nuovo controllo di qualità.